Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14890 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. un., 21/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 21/06/2010), n.14890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2244-2009 proposto da:

M.R. ((OMISSIS)), C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo

studio dell’avvocato COCCO ILARIA, rappresentati e difesi dagli

avvocati SERGIO NITRATO IZZO, MASTRANTUONO RAFFAELE, per delega a

margine del controricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2008 della CORTE CONTI – Sezione seconda

giurisdizionale centrale d’appello ROMA, depositata il 25/07/2008;

uditi gli avvocati Raffaele MASTRANTUONO, Sergio IZZO NITRATO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 30 maggio 1997 il Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio M.R., sindaco del Comune di Villaricca, e C.A., consigliere comunale dello stesso Comune, nonchè altri consiglieri comunali, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 203.706.469, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, a titolo di risarcimento del danno derivato al Comune di Villaricca (NA), per le maggiorazioni retributive corrisposte a 24 dipendenti a seguito del loro inquadramento in qualifiche funzionali superiori a quelle spettanti ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 40, disposto con Delib. Consiliare 11 luglio 1991, n. 58.

Ha dedotto il Procuratore Regionale che con la citata Delib.

Consiglio Comunale di Villaricca aveva inquadrato i dipendenti in qualifiche superiori ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 per le presunte mansioni della più elevata qualifica dagli stessi espletate in via di fatto e nel falso presupposto che i relativi posti fossero previsti nella nuova pianta organica approvata dalla Commissione centrale per la Finanza locale.

Costituitisi in giudizio M.R. e C. A., col patrocinio degli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto hanno eccepito sia la prescrizione dell’azione di responsabilità, sia la nullità dell’atto di citazione nonchè l’improcedibilita dell’azione, il difetto di legittimazione di essi convenuti nonchè, comunque, l’infondatezza della domanda.

Svoltasi l’istruttoria del caso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con sentenza 20 gennaio 2003, n. 4 ha condannato i convenuti al pagamento in favore del Comune di Villaricca (come corretto con ordinanza 24 marzo 2004 della stessa sezione), della complessiva somma di Euro 52.600,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, da ripartirsi tra tutti i consiglieri comunali, senza vincolo di solidarietà, in Euro 2.104,00 ciascuno.

Gravata tale pronunzia – così come corretta – da M. R. e da C.A., nonchè da altri Consiglieri, nelle more del giudizio di appello gli appellanti hanno chiesto, in data 8 giugno 2006, la definizione agevolata del giudizio, ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 233 e la Corte dei conti, 2^ sezione giurisdizionale centrale di appello, con decreto n. 26 del 2007 ha accolto tale istanza, disponendo il pagamento da parte degli appellanti della somma di Euro 693,82 ciascuno, oltre accessori e spese.

Effettuato il disposto pagamento, il Presidente della Sezione ha fissato per la dichiarazione di definizione del giudizio, l’udienza del 1 marzo 2008, udienza rinviata al 3 luglio 2008 per la riunione del giudizio a altri gravami avverso la stessa sentenza, quindi, con sentenza 25 luglio 2008 la Sezione ha revocato il decreto n. 26 del 2007 e dichiarato inammissibile, per tardività della notificazione, l’appello del M. e del C..

Per la cassazione di tale ultima pronunzia hanno proposto ricorso M.R. e C.A. affidato a un unico motivo.

Resiste, con controricorso il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti in Roma.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata, il 19 ottobre 2009, relazione (ai sensi dell’art. 380- bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. precisa quanto segue.

2. Con l’unico motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata (sentenza che, revocato il decreto n. 26 del 2007, che aveva ammesso tra gli altri gli odierni ricorrenti alla definizione agevolata della procedura, ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dai ricorrenti stessi avverso la m sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania) denunziando “violazione dell’art. 111 Cost., u.c. art. 360 c.p.c., n. 1, art. 362 c.p.c., comma 1, in relazione alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 232 e 233. Sconfinamento del giudice contabile dai limiti esterni della giurisdizione”.

Si assume, infatti, che una volta avviato il procedimento alternativo alla celebrazione del giudizio di appello e accolta con decreto l’istanza dell’appellante, previa delibazione sull’ammissibilità dell’appello, il potere di cognizione del giudice di appello si è consumato e non può, pertanto, risorgere nel procedimento camerale convocato per la dichiarazione di definizione del giudizio de quo.

Non esiste, infatti, si assume alcun potere di revocare il decreto e dichiarare inammissibile l’appello, valutazione già effettuata in sede di ammissione alla procedura di definizione agevolata del giudizio di responsabilità per danni.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Non controversa la giurisdizione del giudice contabile quanto alla azione di responsabilità in concreto esercitata nei confronti degli odierni ricorrenti per i danni da costoro arrecati al Comune di Villaricca, si osserva – altresì – che non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il decreto con il quale la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti – ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231 e 233, – rigetti la definizione agevolata del relativo giudizio di responsabilità, non avendo contenuto decisorio rispetto a diritti soggettivi con il decidere la non ammissione ad un rito alternativo di definizione del giudizio, nè carattere di definitività e, come tale, di idoneità al giudicato atteso che, in applicazione delle generali norme di rito per i procedimenti camerali, può essere modificato o revocato (cfr. Cass., sez. un., 17 luglio 2009, n. 16631; Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20588).

In particolare deve escludersi che possa censurarsi sotto il profilo di cui all’art. 111 Cost., u.c., la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti per avere detta pronunzia revocato il proprio precedente decreto – che aveva ammesso i ricorrenti alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità – e dichiarato la inammissibilità, per tardività, degli appelli proposti dal M. e dal C. avverso la sentenza 23 gennaio 2003 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania.

Contrariamente a quanto pare reputi la difesa dei ricorrenti, in particolare, nel sistema vigente, il ricorso per cassazione contro le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti non è incondizionato, perchè è fatta salva la autonomia della giurisdizione (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, che non comporti il superamento dei limiti esterni della loro giurisdizione.

Le decisioni (del Consiglio di Stato e) della Corte dei conti, infatti, possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione: art. 362 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 8.

Con riferimento alla Corte dei conti, ineriscono alla giurisdizione, tra l’altro, il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, per avere la Corte esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione e l’esplicazione della giurisdizione in materia attribuita a quella ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (cfr. Cass. sez. un., 19 febbraio 2004, n. 3349). La cassazione delle decisioni della Corte dei conti, quindi, non può essere chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) o di norme che regolano il processo davanti a sè o ne disciplinano i poteri (art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass. sez. un., 12 novembre 2003, n. 1704, Cass. sez. un., 6 giugno 2003, n. 9073).

Deriva – conclusivamente – da quanto precede, giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite da cui totalmente prescindono i ricorrenti,che il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, talchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali errori in iudicando o in procedendo (Tra le tantissime in questo senso, oltre Cass., sez. un., 16 dicembre 2008, n. 29348; Cass., sez. un., 11 luglio 2007, n. 15461; Cass., sez. un., 14 giugno 2005, n. 12726;

Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4957; Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 4956).

Certo quanto precede, pacifico – come evidenziato sopra – che in materia di responsabilità amministrativa sono soggette alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie aventi a oggetto la pretesa risarcitoria nei confronti degli autori del fatto illecito produttivo di danno erariale è evidente che allorchè si lamenta che i Giudici a quibus non potevano revocare il precedente decreto con il quale avevano ammesso i ricorrenti alla definizione agevolata del giudizio di responsabilità non si prospetta un violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma si denuncia, inammissibilmente (totalmente prescindendo dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte in argomento, sopra ricordata, proprio in margine alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 232 e 233), la violazione di un tipico error in procedendo.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di responsabilità amministrativa il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto Giudice, e in concreto all’accertamento di vizi che attengano all’essenza della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Rientrano nei limiti in terni della giurisdizione, estranei al sindacato con sentito, eventuali errori in procedendo, quale, ad esempio, la (denunciata) violazione da parte della Corte dei conti, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 232 e 233, per avere la Sezione giurisdizionale di appello prima ammesso il responsabile di un danno erariale alla procedura di definizione agevolata prevista dalle ricordate norme e, successivamente, revocato tale decreto, pronunziando sull’appello proposto”.

2. Il Collegio, preso atto di quanto sopra ritiene di dovere condividere la trascritta relazione, conforme, del resto, come già evidenziato a una giurisprudenza al momento consolidata.

Appaiono – infatti – irrilevanti, al fine del decidere tutte le considerazioni sviluppate nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c. (e, poi, ulteriormente, ribadite in sede di discussione).

Alla luce delle considerazioni che seguono.

2.1. Allorchè si afferma, come invocano i ricorrenti, che successivamente al decreto con il quale il Presidente della Seconda Sezione di Appello della Corte dei Conti aveva fissato l’udienza del 1 marzo 2008 per la dichiarazione di definizione del predetto giudizio il collegio doveva definire il giudizio (nei termini auspicati dagli odierni ricorrenti) e non discutere il merito dell’appello proposto da altri soggetti, non si denunzia che la Corte dei conti ha violato i limiti della propria giurisdizione – non si prospetta, cioè, come prevede l’art. 111 Cost., u.c., un motivo inerente alla giurisdizione – ma si lamenta la violazione, da parte della Corte dei conti, delle norme sul procedimento, ossia la (presunta) nullità del “procedimento” in esito al quale è stata emessa la sentenza impugnata.

Pacifico quanto sopra è palese – come puntualmente evidenziato nella relazione – la inammissibilità del ricorso in esame (nel senso che anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell’art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte dei detti organi di giustizia, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo, ad esempio, Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3688.

Non diversamente, tra le tantissime, Cass., sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1853).

2.2. Irrilevante, al fine del decidere, e di superare i rilievi svolti sopra è – altresì – quanto si precisa nella ricordata memoria allorchè si invoca che “non è stato affatto impugnato un decreto con il quale è stata rigettata la definizione agevolata del giudizio di responsabilità bensì la sentenza che, esorbitando dalla funzione giurisdizionale propria della Corte dei conti rimette in discussione un giudizio precedentemente espresso (con l’ammissione agevolata) sulla tempestività del proposto appello”.

Al riguardo è sufficiente considerare che – in tesi – poteva essere oggetto di ricorso, in questa sede, la pronunzia impugnata nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità degli appelli proposti dal M. e dal C. avverso la sentenza del primo giudice (che aveva ritenuto la loro responsabilità e li aveva condannati al risarcimento dei danni arrecati al comune di Villaricca) esclusivamente sotto il profilo che la Corte dei conti era priva di giurisdizione a conoscere dei fatti loro contestati.

Peraltro, non solo, la sentenza non risulta impugnata sotto tale profilo, ma ove – per ipotesi – si pretendesse di leggere in tali termini il ricorso lo stesso dovrebbe – comunque – essere dichiarato inammissibile, non risultando prospettato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nei precedenti giudizi innanzi alla Corte dei conti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 13 ottobre 2009, n. 21703;

Cass. 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 20 novembre 2008, n. 27531;

Cass. 30 ottobre 2008, n. 26019; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883).

2.3. Atteso che – come accennato sopra – la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del proposto appello e revocato il precedente decreto che aveva ammesso l’appellante alla procedura di definizione agevolata è di palmare evidenza che allorchè gli odierni ricorrenti censurano la stessa assumendo che questa “è un vero e proprio mostro giuridico emessa al di fuori di un valido rapporto processuale” gli stessi non prospettano – come già detto sopra – motivi inerenti alla giurisdizione, ma si dolgono della violazione – da parte delle Corte dei conti – delle norme sul procedimento che si svolge innanzi a lei (norme che secondo il soggettivo parere dei ricorrenti impongono – in deroga ai principi generali – la irrevocabilità assoluta dei provvedimenti, diversi dalle sentenze, emesse da quell’organo prima della definizione del procedimento), cioè un tipico error in procedendo posto in essere dal giudice speciale, error che – come dimostrato sopra – non è denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., u.c..

3. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto correttamente esposto nella relazione sopra trascritta.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Procuratore Generale presso la Corte dei conti è parte solo in senso formale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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