Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14890 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14890 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 9403-2012 proposto da:
SKY ITALIA SRL 04619241005 in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato DE
STEFANIS CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato COCUZZA CLAUDIO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
KHACHIA BRAHIM alias Haji,
BEN MOHAMED MOHAMED;
– intimati avverso la sentenza n. 19660/2011 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 06/10/2011;

Data pubblicazione: 01/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Flavio Tirone (per delega

avv. Claudio De Stefanis) che si riporta alla memoria.

Ric. 2012 n. 09403 sez. MI – ud. 23-04-2014
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380bis cod. proc. civile:

A fronte di rifiuto opposto da Sky Italia alla richiesta dei sigg. Khachia Brahim e Mohamed

seguito della realizzazione di un servizio giornalistico denominato “Un velo tra noi” da due
collaboratori dell’emittente, i due interessati adivano l’Autorità Garante della Privacy
chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità di Sky Italia s.r.l. al risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in ragione della divulgazione delle immagini e
delle dichiarazioni da essi rese nel servizio.
Con provvedimento emesso in data 5/07/2007, non opposto da Sky Italia, il Garante della
Privacy accertava che le modalità di trattamento dei dati personali dei resistenti avevano
violato i principi del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003) e
pertanto disponeva il divieto dell’ulteriore diffusione del servizo giornalistico

e la sua

cancellazione dai siti intemet in cui era stato pubblicato. Si osserva che Sky ottemperava
al precetto.
Con ricorso depositato in data 4/06/2009 i ricorrenti adivano l’autorità giudiziaria ordinaria
ex art. 152 del d.lgs. 196/2003, chiedendo al Tribunale di Roma la condanna di Sky Italia
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi sotto il profilo del
danno morale soggettivo ed esistenziale ex artt. 15 del d.lgs 196/2003, 2050 cod.civ. e
2043 cod. civ.
Si costituiva Sky Italia s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in via
preliminare rinammissibilità dell’azione perché promossa al di fuori delle ipotesi
tassativamente previste dall’art. 152 del d.lgs. 196/2003.
Con sentenza del 6/10/2011, non notificata, il Tribunale di Roma, pronunciandosi secondo
le regole del rito del lavoro richiamate dall’art.152 del d.lgs. 196/2003, accoglieva
parzialmente la domanda dei ricorrenti condannando Sky Italia al risarcimento del solo
danno non patrimoniale, che liquidava per entrambi in Euro 20.000,00 ciascuno.

Mohamed di cancellazione dei loro dati personali, che si asserivano illecitamente trattati a

Avverso la sentenza del tribunale, non appellabile, ricorreva per cassazione Sky Italia s.r.l.
con ricorso notificato il 5/04/2012.
Non articolavano difesa i sigg. Khachia Brahim e Mohamed Mohamed.

Con il primo motivo di ricorso Sky Italia deduce la violazione e la falsa applicazione degli

Il motivo è infondato.
Il ricorrente torna ad eccepire l’inammissibilità dell’azione introdotta ai sensi dell’art. 152
del codice sulla privacy perché trattasi, nel caso di specie, di ipotesi non rientrante tra
quelle che prevedono legislativamente il ricorso al rito speciale.
L’art. 152 cod. sulla privacy stabilisce che “Tutte le controversie che riguardano,
comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.”
Il tribunale ha interpretato correttamente questa disposizione nella misura in cui vi ha
riconnesso la legittimità del ricorso alla tutela giurisdizionale, poiché si osserva che la
causa petendi della domanda risarcitoria avanzata si identifica con l’art. 15 dello stesso
codice, rubricato “Danni cagionati per effetto del trattamento”, che prevede l’obbligazione
risarcitoria a carico di chi cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali, richiamando, inoltre, l’art. 2050 cod. civ.
Una domanda risarcitoria proposta ex art.

15 del codice rientra nell’ipotesi delle

“controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente
codice”, non limitandosi il disposto dell’ad. 152, come dedotto dall’odierna ricorrente, a
consentire la tutela giurisdizionale per i soli profili attinenti ai vizi o alla verifica
dell’ottemperanza al provvedimento emesso dal Garante.
Posta la correttezza del rito scelto, deve rilevarsi d’ufficio e dichiararsi, tuttavia, il vizio
dell’integrità del contraddittorio per violazione dello stesso ad. 152 al comma 7, per non
aver disposto, il tribunale, un termine perentorio per la notifica all’Autorità Garante del
ricorso che introduceva il giudizio di primo grado.
Sebbene abrogato dall’ad. 34, comma 9, lett c) del decreto legislativo dell’i settembre
2011 il vecchio comma 7 dell’ad. 152 cod. privacy era vigente al tempo della proposizione

artt. 152 d.lgs. 196/2003 e 163 cod. proc. civ.

della domanda (ricorso depositato il 4/06/2009), prevedendo che “il giudice fissa l’udienza
di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni”.
La mancata partecipazione al giudizio dell’Autorità Garante, profilo sul quale è stata
omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado nonostante l’eccezione sollevata in
quella sede dal ricorrente come risulta in atti, rende necessaria la cassazione della

giudizio, previa integrazione del contraddittorio.
Appare, pertanto, superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso presentati dal ricorrente.

– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella
relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa
decisione;
– che il ricorso dev’essere dunque accolto ai sensi dell’art. 383 c.p.c.

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento e rinvia la
causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese della fase di
legittimità.

Roma, 23 Aprile 2014

sentenza impugnata con conseguente rinvio della causa alla corte territoriale per un nuovo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA