Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1489 del 23/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3374-2017 proposto da:
COMUNE DI FROSINONE, in persona dei Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARINA GIANNETTI, giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
D.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4806/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LATINA, depositata il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/11/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato in data 27.2.2013 D.M.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone l’avviso di accertamento TARSU n. (OMISSIS), relativo agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, emesso dal Comune di Frosinone, deducendo il difetto di motivazione, l’avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa impositiva nonchè la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 76, comma 2, per avere l’avviso di accertamento illegittimamente applicato anche le sanzioni.
La CTP di Frosinone, con sentenza in data 7 maggio 2013, accoglieva il ricorso ritenendo fondate le contestazioni svolte dalla ricorrente.
Proposto appello da parte del Comune di Frosinone, la CTR del Lazio, con sentenza in data 21.7.2016, riteneva l’inammissibilità dell’appello essendo stato sottoscritto da difensore privo di procura da parte del rappresentante dell’ente.
Avverso detta pronuncia il Comune di Frosinone proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Parte intimata non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 e dei principi in materia di capacità processuale nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12,18 e 53″, parte ricorrente deduceva che illegittimamente la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello sul presupposto di un difetto assoluto di rappresentanza del Comune nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ” Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11,12 e 15″, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove qualifica come totalmente viziato l’atto di costituzione di primo grado senza regolare procura laddove per incaricare i funzionari è sufficiente una delibera comunale.
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente, sono fondati.
La CTR ha, invero, ritenuto che l’appello fosse inammissibile sul presupposto di un difetto di rappresentanza processuale del Comune di Frosinone nel giudizio di primo grado, statuendo a riguardo che ” .. l’atto di costituzione in giudizio di primo grado è stato sottoscritto direttamente dal difensore privo però di procura da parte del rappresentante dell’ente. Da ciò consegue che sussiste l’inammissibilità dell’appello per essere totalmente viziato l’atto di costituzione senza regolare procura per cui l’appellante non può vantare il prescritto titolo abilitativo..”.
A riguardo, va viceversa rilevato che l’atto di appello (All. 4 al ricorso introduttivo) era stato ritualmente proposto dal sindaco, soggetto avente la piena legittimazione a rappresentare l’ente territoriale in virtù del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, previa procura a margine dell’atto, come conferita all’avvocato Paolo Tagliaferri che poi l’aveva sottoscritto.
In ogni caso, doveva ritenersi valida anche la costituzione in giudizio dell’ente nel giudizio di primo grado (All. 2 al ricorso), in quanto il Comune – comunque legittimato a stare in giudizio a mezzo di funzionario delegato – era assistito dall’avvocato firmatario Valeria Nichilò; la quale risultava essere stata regolarmente investita dei poteri di difesa e rappresentanza in forza di procura conseguente a delib. di Giunta 20 marzo 2013, n. 119.
Ne consegue pertanto che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di secondo grado, l’atto di appello del Comune di Frosinone era pienamente valido.
Ha dunque errato l’impugnata sentenza nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello; pertanto la stessa va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio per l’espletamento del grado, nonchè per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020