Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14889 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15520/2011 proposto da:

G.T., G.P., INIZIATIVA IMMOBILIARE PRIMAVERA SRL,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato

RITA GRADARA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMEDEO GRASSOTTI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRASSOTTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla società Iniziativa Immobiliare Primavera s.r.l. e ai sigg. G.P. e T. avviso di rettifica e liquidazione per minore imposta di registro versata in dipendenza di due compravendite del 23 maggio 2006, entrambe mediante unico rogito per notar Plantamura, concernenti due terreni edificabili, costituenti un unico compendio, in (OMISSIS) di mq. 29765 del valore dichiarato di Euro 982.245 e di mq. 6653 del valore dichiarato di Euro 219.549, di provenienza di venditori diversi tra cui i signori G. predetti; l’atto riguardava anche un terzo terreno, qui non rilevante. L’ufficio accertava un valore di euro 60/mq a fronte di quello dichiarato lievemente superiore a euro 30/mq.

Con ricorso la società e i sigg. G. hanno impugnato nei confronti dell’agenzia l’avviso e l’adita commissione tributaria provinciale di Mantova ha accolto parzialmente il ricorso riducendo il valore unitario per metro quadro da Euro 60 a Euro 55.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata parzialmente riformata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia – sez. staccata di Brescia, riducendo il valore unitario per metro quadro da Euro 60 a Euro 50, con ripristino al 100% di sanzioni ridotte in prime cure D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 7, comma 4, su appello incidentale dell’agenzia.

Avverso questa decisione la società Iniziativa Immobiliare Primavera s.r.l. e i sigg. G.P. e T. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, rispetto al quale l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. Sostiene la parte ricorrente:

– che la commissione regionale avrebbe dovuto motivare sul primo motivo del ricorso di primo grado, ripreso nel quinto motivo dell’atto di appello, secondo cui la mancata allegazione all’avviso della Delib. n. 119 del 2005 del Comune di Suzzara in tema di ICI e degli atti traslativi immobiliari, posti a base dell’accertamento, rendeva nullo l’avviso stesso; ciò che costituiva fatto controverso e decisivo del tutto trascurato nella motivazione (p. 22 del ricorso);

– che la commissione regionale avrebbe dovuto anche motivare circa le ragioni per cui aveva ritenuto i valori ICI del comune di Suzzara più vicini al valore delle aree in esame rispetto ai valori sensibilmente inferiori indicati dall’OMI per i medesimi terreni (p. 24 del ricorso); – che i giudici di merito avrebbero anche dovuto motivare in ordine alla censura dei contribuenti circa la mancanza di presunzioni aventi le caratteristiche di legge circa i valori assunti, posto che i valori dell’OMI smentirebbero i valori ICI del Comune di Suzzara (p. 26 del ricorso); – che i giudici di merito avrebbero dovuto motivare sulle ragioni per la mancata considerazione la perizia di parte (p. 28 del ricorso); – che la commissione di merito avrebbe dovuto infine motivare circa le caratteristiche dei terreni in esame che ne diminuiscono il valore rispetto agli standard (p. 30 del ricorso).

2. – Con il secondo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione di legge e nullità della sentenza in rapporto alle disposizioni degli artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 36, artt. 115, 116 e 201 c.p.c.. Sostiene la parte ricorrente che la commissione regionale avrebbe trascurato di considerare su un piano di parità l’attività probatoria svolta dalla parte e omesso di considerare valide le risultanze della perizia di stima di parte.

3. – Con il terzo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulle valutazioni di cui alla predetta perizia di parte, nonchè sulle deduzioni di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla censura di mancata allegazione all’avviso degli atti traslativi immobiliari in esso richiamati e di contraddittorietà delle presunzioni fondate sui valori ICI e OMI, che si elidevano a vicenda; aspetti questi sviluppati dalla parte contribuente sia in primo grado che in appello, sui quali la commissione regionale non aveva statuito.

4. Con il quarto motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazioni dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’avere i giudici di merito pronunciato in assenza di valide prove (stante la censura di mancata allegazione all’avviso degli atti traslativi immobiliari in esso richiamati e di contraddittorietà delle presunzioni fondate sui valori ICI e OMI, che si elidevano a vicenda, come sopra già richiamato).

5. – Con il quinto motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4 e insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la commissione regionale – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione provinciale – non aveva ridotto le sanzioni, dichiarando semplicemente non sussistere le ragioni eccezionali cui l’art. 7, comma 4 cit. ancora l’esercizio di tale potere discrezionale, così violando la norma e rendendo anche una decisione insufficientemente motivata.

6. – I primi quattro motivi (e, all’interno di essi, i vari profili in cui si articola il primo, nonchè il secondo, fondato su aspetti ricondotti sia al n. 3 che al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1) sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.

Al riguardo, questa corte ha già avuto modo di precisare che:

a) l’obbligo d’allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, mentre per gli atti soggetti a pubblicità legale la conoscibilità è presunta (cfr. sez. 5, n. 5755 del 2005 e n. 9601 del 2012); parimenti, come sempre precisato dalla norma, in alternativa all’allegazione è possibile la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto; nel caso di specie, sia la delibera del consiglio comunale di Suzzara relativa ai valori immobiliari ai fini ICI sia i due atti traslativi venivano indicati con gli elementi di riferimento per la ricerca rispettivamente nell’albo comunale, nelle evidenze delle successioni, delle registrazioni e indi dei registri immobiliari o degli archivi notarili, evidenze tutte pubbliche ed accessibili agli interessati;

b) le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, costituiscono – seppur non una fonte tipica di prova – comunque strumento di ausilio e indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, esse sono utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2 (v. sez. 6-5, n. 25707 del 2015);

c) la parte può ben contribuire alle valutazioni in sede di giudizio tributario mediante la produzione di perizia giurata; tuttavia, non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ordinariamente preordinato al successivo svolgimento nel contraddittorio processuale di consulenza tecnica d’ufficio, alla consulenza di parte – anche se asseverata – si può solo riconoscere valore di indizio al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (cfr. ad es. sez. 3, n. 9551 del 2009).

7. Essendo sufficienti i richiami anzidetti a far emergere l’infondatezza delle censure, nell’ambito dei cennati motivi di ricorso, per violazione di legge, anche per quanto attiene ai profili probatori e processuali, resta da esaminare se sussistano i dedotti vizi di motivazione. Come è noto, il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Nella specie, deve ritenersi del tutto adeguata, sufficiente e coerente logicamente e giuridicamente la motivazione della sentenza resa dalla commissione tributaria regionale, che ha fondato il proprio apprezzamento in fatto circa la sufficienza dell’apparato motivazionale dell’accertamento in base ai richiami ai valori correnti della zona in riferimento a trasferimenti di immobili analoghi e ai valori ICI del comune di Suzzara.

Parimenti idonea appare la motivazione della sentenza circa il valore dei cespiti, dandosi atto in essa, da un lato, della molteplicità dei valori emersi dalla documentazione in atti (consulenza di parte, dati OMI, Delib. del comune ai fini ICI), molteplicità che la parte ricorrente assume quale dato contraddittorio e che, invece, corrisponde alla realtà delle valutazioni nel mercato immobiliare; dall’altro, della maggiore idoneità dei valori ICI deliberati dal comune ove insistono le aree, assumendo il valore minimo (e quindi di favore per il contribuente) risultante dalla delibera in Euro 50/mq.

Stante la presenza in sentenza del predetto idoneo iter motivazionale, nessun sindacato ulteriore può essere operato in sede di legittimità, in particolare attenendo al merito l’eventuale difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte.

8. Va disatteso anche il quinto motivo di ricorso, con cui la parte contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4 e insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la commissione regionale – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione provinciale – non ha ridotto le sanzioni, dichiarando non sussistere le ragioni eccezionali cui l’art. 7, comma 4 cit., ancora l’esercizio del relativo potere discrezionale.

In proposito, è sufficiente richiamare che – pur avendo questa corte riconosciuto l’applicabilità a ogni genere di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie della disposizione contenuta del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4 (cfr. sez. 5 n. 5209 del 04/03/2011) – la disposizione stessa consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo solo quando concorrano “eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”. Ciò posto, è stato rilevato dai giudici di merito – il cui apprezzamento sul punto non può essere sindacato, essendo congruamente motivato in riferimento all’assenza in atti di qualsiasi elemento attestante detta eccezionalità – che il presupposto per la riduzione non sussiste, ed a fronte di ciò il motivo di ricorso non si fa carico di indicare in quale elemento di causa detta eccezionalità andrebbe ravvisata; con la conseguenza che il motivo è in parte inammissibile, per la sua incompleta formulazione, e in parte infondato, quanto alla critica alla motivazione.

9. In definitiva, il ricorso va rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro undicimilacinquecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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