Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14889 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16948/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO;

– ricorrente –

contro

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato TONINO PRESTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO TRIPICCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/06/2013 R.G.N. 1717/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito l’Avvocato PRESTA TONINO per delega verbale Avvocato MARCELLO

TRIPICCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17 giugno 2013, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di D.M.M. per l’accertamento del diritto alla pensione di anzianità in regime internazionale, con decorrenza gennaio 2008, sul presupposto del raggiungimento dei 35 anni di contribuzione mediante totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti e maturati in Italia, Stati Uniti e Germania, totalizzazione negata dall’INPS alla stregua della normativa pattizia vigente con gli Stati Uniti, per cui i periodi contributivi maturati in Germania non potevano cumularsi con quelli statunitensi.

2. La Corte territoriale riteneva che si potesse far luogo alla totalizzazione dei periodi assicurativi se contemplata da obblighi derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano alla Comunità Europea ovvero da convenzione tra l’Italia e lo stato extracomunitario: nella specie, si trattava di effettuare la totalizzazione dei contributi al fine del raggiungimento del requisito contributivo per l’ammissione al trattamento pensionistico di anzianità e, per la liquidazione della prestazione, ad avviso dei giudici di merito occorreva tenere conto esclusivamente del più favorevole periodo assicurativo compiuto in Italia.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, D.M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione degli artt. 8 e 9 dell’Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973 (ratificato con L. 24 febbraio 1975, n. 86), come modificato dall’Accordo aggiuntivo tra i medesimi Paesi, ratificato con L. 14 ottobre 1985, n. 609, nonchè violazione dell’art. 45 del regolamento CEE n. 1408 del 1971. In sintesi, l’ente previdenziale chiede di pronunciarsi sul requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità e, in particolare, sul relativo perfezionamento per effetto della totalizzazione contemporanea dei contributi accreditati in Germania e negli Stati Uniti con quelli accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Richiama, a suffragio della censura, la giurisprudenza di legittimità e le argomentazioni svolte da questa S.C. con la sentenza n. 13273 del 2003 che, superando il precedente orientamento posto dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione, ha affermato il principio, al quale altre decisioni hanno dato continuità, della natura eccezionale della totalizzazione, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica e dell’applicabilità dei principi previsti in materia di totalizzazione dall’ordinamento comunitario, soltanto nei rapporti fra Paesi membri dell’Unione Europea e nell’ambito dei loro territori, consentendo il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli stessi Paesi membri.

5. Il ricorso è da accogliere.

6. Come già affermato da questa Corte di legittimità, con le sentenze n. 11316 del 2015 e 23366 del 2016 e sull’onda della sentenza della Corte di Giustizia 15 gennaio 2002 nel procedimento C-55/00, in forza del principio di parità di trattamento vigente all’interno dell’Unione Europea ciascuno Stato membro è obbligato ad applicare ai lavoratori degli altri Stati membri la stessa tutela previdenziale prevista per i propri cittadini.

7. Da tale tutela è, tuttavia, da escludere il regime delle totalizzazioni multiple tra contributi versati ad enti previdenziali di Stati in parte UE e in parte extra-UE, in adempimento di convenzioni internazionali in materia previdenziale tra un solo Stato membro ed uno o più Stati terzi, che siano state recepite, con legge, nell’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato (cfr. Cass. n. 23366 del 2016 cit., alla cui più ampia motivazione si rinvia, anche per i profili volti a dissipare dubbi interpretativi in coerenza con l’ordinamento comunitario e con il canone di ragionevolezza).

8. In altre parole, allorquando una convenzione fra l’Italia e un altro Stato consenta la totalizzazione dei contributi versati nei due Stati, non possono essere equiparati ai contributi versati in Italia, ai fini della ridetta totalizzazione, i contributi versati nello Stato legato con l’Italia solo da convenzioni di sicurezza sociale, salvo che la convenzione stipulata fra l’Italia e il primo Stato lo consenta.

9. Nella specie è incontestato che la convenzione fra Italia e Stati Uniti non preveda la totalizzazione multipla dei contributi versati in Stati convenzionati con uno solo dei contraenti: tale convenzione è chiara nel limitare la totalizzazione ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei “due Stati” (Italia e Stati Uniti) e conseguentemente i periodi di assicurazione maturati in Germania non possono essere qualificati come compiuti sotto la legislazione italiana e non possono essere totalizzati con quelli perfezionatisi negli Stati Uniti.

10. La sentenza impugnata non si è uniformata ai predetti principi: va pertanto cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo affinchè si attenga a quanto sin qui detto e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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