Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14889 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.L. e G.A., rappresentati e difesi, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. GALAVOTTI Giorgio
e Roberto Giansante, elettivamente domiciliati nello studio di
quest’ultimo in Roma, via R. Caverni, n. 16;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona
dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. DE BONIS
Massimo, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, viale
Mazzini, n. 88;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n.
496 in data 10 aprile 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. Roberto Giansante;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “mi riporto
alla relazione”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 496 in data 10 aprile 2009, in accoglimento del gravame interposto da G.L. e G.A. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), ha dichiarato la nullità delle impugnate delibere condominiali nella parte in cui il riparto delle spese di rifacimento del lastrico solare, anche per la porzione “a sbalzo”, disattende il criterio di cui all’art. 1126 cod. civ., ha dichiarato la nullità delle delibere condominiali nella parte in cui il riparto delle spese per l’installazione del cancello disattende il criterio di cui all’art. 1123 cod. civ., comma 2, ed ha condannato l’appellato al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso i G., con atto notificato il 24 maggio 2010, sulla base di tre motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il primo motivo denuncia “difetto di pronuncia in relazione a una domanda – art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 5);
violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.; omessa motivazione”.
Esso pone il quesito se “nel caso di riforma totale in appello della sentenza di primo grado, la condanna alle spese a favore della parte vittoriosa (soccombente in primo grado) deve limitarsi al solo secondo grado, o deve statuire anche – sussistendone la richiesta – in merito alle spese incontrate nel giudizio di primo grado”.
Il motivo è manifestamente fondato.
La Corte territoriale, nell’accogliere totalmente l’appello dei G., ha omesso di statuire in merito alle spese del giudizio di primo grado, che erano state integralmente compensate dal Tribunale di Rimini.
Così decidendo, essa si è discostata dal principio di diritto secondo cui il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass., Sez. lav., 30 agosto 2010, n. 18837).
Resta assorbito l’esame degli altri due motivi, sempre attinenti alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Letta la memoria dei ricorrenti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il primo motivo; del ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri due mezzi;
che la sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011