Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14889 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14889 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 3420-2012 proposto da:
SOCCODATO ENNIO SCCNSV46B06I8380 titolare dell’omonima
impresa edile, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CITTA’
D’EUROPA 623, presso lo studio dell’avvocato LA RUSSA
GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI FONTECHIARI,
FERRANTE MANLIO;
– intimati avverso la sentenza n. 5325/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 19.11.2010, depositata il 20/12/2010;

Data pubblicazione: 01/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

,

Ric. 2012 n. 03420 sez. M1 – ud. 23-04-2014
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:

Sora, rigettava la domanda del sig. Soccodato Ennio di condanna al
pagamento di somme ex art. 2041 cod. civ., proposta in via principale contro
il Comune di Fontechiari ed in via subordinata contro il sindaco, sig. Ferrante
Manlio, per lavori eseguiti dalla ditta del Soccodato Ennio extracontratto
rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto del 21/09/1994.

Il successivo gravame era rigettato con sentenza del 20/12/2010 della Corte
d’appello di Roma.
La corte motivava
che i lavori aggiuntivi svolti dal ricorrente risultavano diversi ed ulteriori
rispetto a quelli previsti ex contractu e dalla perizia di variante approvata
successivamente;
che la richiesta di pagamento avanzata dal Soccodato comportava la
lesione del limite di spesa previsto dall’art. 35 del d.lgs del 25/0211995 n.
77 — vigente all’epoca – in relazione alla deliberazione dei lavori, che
l’aveva fissato in Lire 57.312.161 alla data del 30/08/1995.
che era inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. per difetto del
requisito di sussidiarietà nei confronti del comune, stante l’eventuale
responsabilità del sindaco, che secondo la prospettazione della parte
attrice aveva autorizzato i lavori, e quindi era obbligato, in ipotesi, al
pagamento del corrispettivo.

Con sentenza del 31/03/2005 il Tribunale di Cassino — sez. distaccata di

che anche la domanda subordinata andava rigettata, dal momento che non
era raggiunta la prova sufficiente dell’esistenza dell’ordine personale del
sindaco di eseguire i lavori extracontratto, viste le dichiarazioni contrastanti
emerse dall’escussione dei testimoni in prime cure.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi

Non svolgevano difese il Comune di Fontechiari e il sindaco sig. Ferrante
Manlio.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1655 cod. civ.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha rigettato la domanda di pagamento di somme ulteriori
rispetto a quelle già versate al ricorrente al termine del rapporto di appalto,
richiamando l’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 vigente all’epoca dei fatti in
causa, che imponeva il rispetto dei limiti di spesa deliberati dalla stazione
appaltante per la realizzazione dell’opera.
La richiesta del Soccodato è stata ritenuta inammissibile perché comportante
• uno sforamento rispetto al tetto di spesa massima della somma deliberata
dalla giunta comunale del Comune di Fontechiari per l’esecuzione dei lavori,
a fronte dell’importo già percepito.
Prospettata la natura di ricognizione del debito dell’importo aggiuntivo di Lire
4.620.863 a lui erogato dal Comune di Fontechiari al termine del rapporto
d’appalto, il ricorrente intendeva derivarne il fondamento dell’ulteriore pretesa
al pagamento del valore complessivo dei lavori eseguiti extracontratto.

e notificato il 26/01/2012, il sig. Soccodato.

Tale ricostruzione è stata confutata dai giudici di merito – pag. 4 sent. corte
d’appello e pag. 10 sent. del tribunale – i quali hanno ritenuto provata, al
contrario, la natura di “quinto d’obbligo” per piccoli aggiustamenti finali, della
somma versata dall’ente locale al Soccodato.
Ai sensi dell’abrogato art.10, comma secondo del D.M. n. 145/2010, del

vigente al tempo dei fatti in causa, il “quinto d’obbligo”, o “sesto quinto”,
rappresentava la modalità con cui la stazione appaltante poteva ordinare una
variazione dei lavori commessi fino alla concorrenza di un quinto del
corrispettivo contrattuale, che l’appaltatore era tenuto ad eseguire agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto d’appalto originario, non avendo diritto
ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
La corte territoriale non sembra quindi essere incorsa in violazione di legge
nel negare il riconoscimento di debito da parte dell’ente locale e quindi i
presupposti di un’azione ex art. 2041 cod. civ. per il recupero di una somma
ancora maggiore del quinto d’obbligo già compensato: somma peraltro non
specificamente indicata dal ricorrente, che ne chiedeva il pagamento “per un
importo ritenuto di giustizia”— (pag. 2 del ricorso).
Il secondo motivo di ricorso, riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., appare
inammissibile.
Il ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, ossia la ritenuta insufficiente prova
dell’ordine di esecuzione dei lavori formulato dal sindaco, ai fini
dell’accoglimento della domanda verso quest’ultimo, ex ad. 2041 cod. civ.
Quel che appare, tuttavia, è un sostanziale tentativo del ricorrente di chiedere
una nuova valutazione nel merito dell’idoneità probatoria delle testimonianze
assunte, mediante la censura del vizio di motivazione, che non può trovare
accoglimento in sede di legittimità.

Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici,

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno
depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato con la conseguente condanna
alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base
del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso, nulle le spese.

Roma, 23 Aprile 2014

prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

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