Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14888 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14844/2011 proposto da:

MR INVESTIMENTS DI V.M. & C. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato il 12 dicembre 2008 alla MR Investments di V.M. & C. s.a.s. avviso di rettifica e liquidazione per minore imposta di registro versata in dipendenza della compravendita del 13 febbraio 2007 concernente immobile commerciale ad uso speciale in (OMISSIS).

Con ricorso la società ha impugnato nei confronti dell’agenzia l’avviso e l’adita commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la superficie imponibile da mq 869 a 732 e il valore unitario per metro quadro da Euro 5520 a 4400.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio in Roma.

Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 102 c.p.c.. Sostiene la parte ricorrente che la commissione regionale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il litisconsorzio necessario tra la ricorrente venditrice e l’acquirente, che non avevano legittimazione per agire individualmente, trattandosi di rapporto inscindibile concernente la debenza dell’imposta di registro, in quanto solidalmente tenute D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52.

2. – Il motivo è infondato, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario.

Come questa corte ha già chiarito (v. ad es. sez. 5, n. 24098 del 2014 e n. 1589 del 2006; v. anche sez. 5, n. 8169 del 2011 e sez. 6-5 n. 15958 del 2015) il vincolo solidale nell’adempimento dell’obbligazione – nella specie imposta di registro per compravendita immobiliare – non incide sull’autonomia ed indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Pur sussistendo solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio verso l’Amministrazione per il pagamento dell’imposta, conformemente alla regola generale delle obbligazioni solidali non sussiste invece litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali.

Ne consegue che un condebitore può restare estraneo al giudizio cui partecipa l’altro, salva per il primo la possibilità di invocare la disposizione contenuta dell’art. 1306 c.c., comma 2, che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore.

2. – Con il secondo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene la parte ricorrente che la commissione regionale avrebbe trascurato di pronunciare sul primo motivo d’appello da essa sollevato avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale, con cui era stata contestata la valutazione dei giudici di primo grado che avevano ritenuto l’immobile – risultante libero secondo perizia giurata – occupato da azienda di credito, dato questo influente ai fini del classamento alla cat. D8.

3. – Il motivo è infondato.

Rileva la corte che il primo motivo d’appello proposto dalla parte contribuente avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale, con cui era stata contestata la valutazione dei giudici di primo grado che avevano ritenuto l’immobile occupato da azienda di credito, dato questo influente ai fini del classamento, risulta espressamente trascritto alla p. 3 della sentenza della commissione regionale, nella parte narrativa di essa; nella parte motivazionale, poi, i giudici di appello dichiarano di condividere la sentenza di primo grado, salvo che per taluni profili specificamente evidenziati. Dalla congiunta lettura di tali due passaggi, e tenuto conto del principio (su cui cfr. la pur remota sez. 1, n. 2094 del 1967) per cui non sussiste vizio di omessa pronuncia quando gli elementi della domanda sono stati enunciati dal giudice nell’esposizione dello svolgimento del processo e quindi considerati nel fissare le linee dell’inquadramento giuridico della fattispecie, emerge che la commissione regionale non si è limitata a far proprie acriticamente le considerazioni della commissione di prima istanza senza tener conto del gravame, ma ha – seppur indirettamente e sinteticamente – confutato la censura contro di esse formulata con il motivo di appello. Nel caso di specie, del resto, la sinteticità della motivazione adottata, formulata in termini di adesione – non generica, ma ancorata al motivo di appello espressamente richiamato – alla sentenza appellata, non è incoerente con la semplicità dell’apprezzamento richiesto, costituito dal dover valutare se o meno fosse provato che l’immobile era occupato da uffici di un’azienda di credito; ciò che, con ogni evidenza, i giudici di appello hanno ritenuto, attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza del motivo di gravame.

4. – Con il terzo motivo di ricorso la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Sostiene la parte ricorrente che la commissione regionale avrebbe reso una decisione insufficientemente motivata, nella parte in cui – basandosi su indizi quali la categoria, la consistenza dell’immobile e la sua ubicazione – avevano confermato la sentenza di primo grado ignorando la documentazione e i fatti esposti dalla ricorrente che dimostravano che il valore della compravendita rifletteva quello venale, nonchè contraddittoriamente motivata, nella parte in cui – dichiarando di discostarsi dalla sentenza dei primi giudici che avevano elevato a presunzione legale lo scostamento tra il valore dichiarato e quello OMI – avevano poi raggiunto le stesse conclusioni considerando il predetto dato quale presunzione semplice.

5. – Il motivo è infondato. Come è noto, il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. Nella specie, deve ritenersi del tutto adeguata, sufficiente e coerente logicamente e giuridicamente la motivazione resa dalla commissione tributaria regionale, che ha confermato l’apprezzamento in fatto della sentenza di primo grado circa il valore del cespite, seppur dando atto della impossibilità di applicare le disposizioni del D.L. n. 223 del 2006, a seguito delle modifiche di cui alla L. n. 88 del 2009. In particolare, la sentenza dà pieno conto degli elementi considerati tra i quali la superficie, la consistenza dell’immobile e “la sua ubicazione in pieno centro storico di (OMISSIS)”. Stante la presenza in sentenza del predetto idoneo iter motivazionale, nessun sindacato ulteriore può essere operato in sede di legittimità, in particolare attenendo al merito l’eventuale difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro dodicimila per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA