Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14888 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

A.S., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ZANCHI Pietro e Lucia Secchi

Tarugi, elettivamente domiciliata in Roma, via Chellini n. 5, nello

studio dell’Avv. Fabrizio Berliri;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv. BELARDINELLI Maria Giovanna e Marcello Rosini,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Romana D’Ambrosio in

Roma, piazzale Clodio, n. 8;

– controricorrente –

e contro

GERIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Montepulciano, n.

66 in data 17 febbraio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’AVV. Lucia Secchi Tarugi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “aderisco

alla relazione”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 28 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 17 febbraio 2009, il Tribunale di Montepulciano, in riforma della pronuncia emessa dal Giudica di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta da A. S. avverso la cartella esattoriale emessa dalla Gerit s.p.a. per conto del Comune di Montone.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Alfatti ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso, mentre la Gerit s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo motivo si duole che la sentenza impugnata non abbia ritenuto soggetto alla sospensione feriale il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione in materia di infrazioni al codice della strada.

Il motivo è infondato.

In tema di sospensione dei termini feriali, con riferimento alle violazioni del codice della strada, la lettera e la ratio della normativa della L. 7 ottobre 1969, n. 742, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non consentono di ampliarne l’applicabilità ai termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione, i quali non sono termini processuali e non sono connessi con l’esercizio di un’azione giudiziale, ma attengono ad atti da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè censura come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, anzichè come vizio in procedendo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., l’asserita omessa pronuncia del giudice di appello sulla domanda di rideterminazione dell’importo dovuto.

Il terzo motivo (falsa applicazione delle norme di diritto nella parte in cui il Tribunale afferma che non risulta spiegato appello incidentale) non coglie nel segno.

E’ esatto che la parte risultata totalmente vittoriosa nel merito, qualora il soccombente abbia proposto impugnazione, debba ritenersi esonerata dall’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande ed eccezioni ritenute assorbite in prime cure, essendo tenuta solo a riproporle ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..

Sennonchè, nella specie, risulta dall’esame della sentenza impugnata che il giudice d’appello – a parte l’inciso “ancorchè non risulti spiegato l’appello incidentale” – ha esaminato anche la doglianza dell’opponente relativa all’importo della sanzione, e l’ha rigettata, rilevando che con la cartella esattoriale andavano aggiunti la maggiorazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, comma 6, i diritti e le spese di riscossione.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria che consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per essere discussa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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