Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14888 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14888 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 20263-2011 proposto da:
PERAGNOLI CARLO ALBERTO PRGCLL33H01D403U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CORSINOVI ROMANO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente oe,

contro
SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI SOCIETA SIGNA in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 1, presso lo studio
dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ULIVI GIANNOTTO, giusta delega in calce al controricorso;
– con troricorren te –

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 492/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
20.12.2010, depositata 1’11 /04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2014 dal
Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Romano Corsinovi che si riporta alla memoria.

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
“Con atto di citazione del 10 dicembre del 1994 Carlo Alberto Peragnoli citava in
giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, la Banca di Credito Cooperativo di Signa.
L’attore, previo accertamento che la Banca era depositaria della somma di denaro di
717.177.000, a lui appartenente, ne chiedeva la condanna al pagamento, con
maggiorazione di interessi al tasso pattuito dal mese di giugno 1994 all’effettivo
pagamento. Nella ricostruzione dei fatti, il Peragnoli specificava che nel 1992 era stato
contattato da Centi Carlo, funzionario della Banca di Signa, il quale gli proponeva di
instaurare nuovi rapporti di deposito con la Banca, mediante il versamento di somme in
libretti di risparmio al portatore, con compenso di interessi superiori rispetto alla norma.
Le somme venivano consegnate, brevi manu, dal sig. Peragnoli ad Arzilli Mauro e Cecchi
Fabio, due dipendenti dell’Agenzia Montelupo F.no. Nel novembre del 1994 veniva
arrestato Cecchi Fabio, e l’attore apprendeva che erano stati effettuati sequestri presso la
Banca e presso l’abitazione dell’imputato. L’odierno attore chiedeva quindi alla Banca la
conferma dell’ l’estratto conto della sua posizione, senza ottenere alcun riscontro.
Si costituiva la Banca eccependo la sua estraneità rispetto agli accordi particolari fra
l’attore e Cecchi. Eccepiva inoltre la nullità degli accordi intercorsi fra le parti per carenza
di forma scritta.
In corso di causa, l’Autorità giudiziaria, che procedeva penalmente contro Fabio
Cecchi, aveva disposto il dissequestro dei libretti al portatore, e la conseguente restituzione
Ric. 2011 n. 20263 sez. MI – ud. 23-04-2014
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RITENUTO IN FATTO

al Peragnoli, per una somma pari a £ 159.630.000. La domanda dell’attore si riduceva
pertanto a £ 557.547.000.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1378/05, depositata l’11 / 041 2005,
rigettava la domanda di parte attrice, compensando fra le parti le spese di giudizio.

di citazione ritualmente notdkato il 26 / 09 / 2005.
Esponeva l’appellante
– che il Tribunale aveva respinto la pretesa dell’attore, benché fosse provata l’effettiva
esistenza di un contratto di deposito bancario fiduciario stipulato fra la Banca di Credito
Cooperativo di Signa e il Peragnoli, con le modalità di esecuzione informali da lui descritte;
– che il Tribunale aveva ritenuto ingiustamente non provato il credito ulteriore rispetto a
quello portato dai libretti consegnati a Peragnoli in seguito al dissequestro;
– che era stata fornita la prova delle ulteriori somme dovute dalla Banca, alla stregua delle
deposizioni dei testi in primo grado, dell’elenco dei libretti, dei conteggi rappresentanti la
contabilità dal punto di vista del Peragnoli dalP8 marzo sino al settembre 1994, nonché
dall’estratto conto finale, relativo ai movimenti successivi all’ 8 marzo 1994, senza che la
Banca avesse fornito alcuna prova contraria;
– che la domanda non era del tutto sfornita di prova, sussistendo quindi i presupposti per
deferire giuramento suppletorio.
La Banca di Credito Cooperativo di Signa eccepiva, in via preliminare, la
genericità dei motivi di gravame. Chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte
dall’appellante e proponeva infine appello incidentale, per contestare la sussistenza del
preteso contratto di deposito.

Ric. 2011 n. 20263 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Carlo Alberto Peragnoli, con atto

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 11 aprile 2011,
rilevata preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, lo
rigettava nel merito, in difetto di prove del maggior credito vantato dal Sig. Peragnoli,
rispetto a quello risultante dai libretti bancari restituiti al medesimo, e da questi incassate.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, proponeva ricorso per

Credito Cooperativo di Signa con controricorso.
***
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
I primi tre motivi dedotti possono essere trattati congiuntamente per affinità di
contenuto, riguardando, sotto il concorrente profilo della violazione dell’ari’. 2697 cod. civ.
e della carenza e illogicità della motivazione, il problema della prova del maggior credito
preteso.
Le censure sono infondate.
La Corte di Appello ha preso le mosse dall’art. 1835, co. 2, cod. civ., che, nello
stabilire che le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca, fanno piena
prova nei rapporti fra la stessa e il doositario, delinea una presunzione iuris tantum di
validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto. E’ possibile peraltro vincere
tale presunzione con la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di
somme, benché non annotata, sia stata comunque eseguita. In base a quanto disposto
dall’art. 2697 cod. civ., è colui che afferma l’esistenza di un diritto a dover provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento. Non si vede allora quale sia l’errore di diritto in cui la
Corte fiorentina sarebbe incorsa nel momento in cui ha fatto gravare sull’attore l’onere
della prova. La Corte ha infatti stabilito, dopo un’attenta analisi dei documenti allegati
dall’appellante, odierno ricorrente, che tale prova non era stata raggiunta, sorreggendo la
decisione con una congrua e esaustiva motivazione.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente lamenta insufficiente ed illogica
motivazione in punto di esclusione del giuramento suppletorio (art. 360. co. I, n. 5),
Ric. 2011 n. 20263 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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cassazione Peragnoli Carlo Alberto, articolato in quattro motivi. Si costituiva la Banca di

nonché violazione di norme sul procedimento sempre in punto di esclusione de/giuramento
suppletorio.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale non incorre in alcun error in procedendo, potendo
discrezionalmente valutare la necessità o meno del deferimento del giuramento. Il

che il giudice può, non deve, disporre ove ritenga raggiunta la semiplena probatio. La
valutazione circa l’ opportunità di tale mezzo di prova è perciò rimessa al suo esclusivo
apprezzamento, che si sottrae al sindacato di merito in sede di legittimità se, come nella
specie, correttamente motivato.”
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;
– che entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata
nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che non sono condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente nella sua
memoria illustrativa, con cui lamenta la mancata valutazione delle peculiarità
della fattispecie concreta, ed in particolare l’inapplicabilità dell’art. 1835 cod. civ.
»(che stabilisce una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni
presenti sul libretto di deposito al risparmio)) v poiché i libretti non erano nella
materiale disponibilità del ricorrente (come la norma presupporrebbe), essendo
detenuti fiduciariamente dalla banca;
– che infatti incombeva sul depositante l’onere della prova del fatto storico del
riempimento abusivo del libretto, con annotazione di operazioni non consentite;
– che l’accertamento dell’idoneità della prova è questione di merito,e come tale
non può essere oggetto di sindacato nella fase di legittimità;

Ric. 2011 n. 20263 sez. M1 – ud. 23-04-2014
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giuramento suppletorio è difatti un mezzo di prova, sottratto alla disponibilità delle parti,

- che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla
rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del
valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre il rimborso
delle spese forfettarie e gli accessori di legge.

Roma, 23 aprile 2014

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali,

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