Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14887 del 19/06/2010

Cassazione civile sez. III, 19/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 19/06/2010), n.14887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21638/2009 proposto da:

S.A.I., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ANICIO GALLO 194, (STUDIO LA GATTUTA FRANCESCO), nello

studio dell’avvocato MAMELI ANTONIO che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COLUMBUS CARIGE IMMOBILIARE SPA, E.A., titolare della

immobiliare Prestige;

– intimati –

avverso la sentenza n. 437/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 13/06/08, depositata il

30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari in data 13.6.2008 e depositata il 30.6.2008 in materia di mediazione.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis. Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie i ricorrenti, con due motivi, denunciano vizi di motivazione e violazioni di norme di diritto (art. 2702 c.c.).

In ordine al primo motivo, di vizio di motivazione, pur non essendo necessario, in questo caso, la proposizione di un quesito di diritto difetta, sia con riferimento alla sua enunciazione, sia con riferimento alla illustrazione del motivo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A tal fine deve, infatti, rilevarsi che il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).

Deve, inoltre, sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, con la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).

Il secondo motivo, di violazione di norma di diritto, non si conclude, nè contiene il prescritto quesito di diritto. Nè alcun rilievo riveste, nel caso in esame, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., avvenuta ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), posto che la disposizione di diritto transitorio dell’art. 58, comma 5, della stessa legge dispone l’applicazione dell’art. 47, soltanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia stata prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata il vigore della suddetta legge (4 luglio 2009).

Nel caso in esame la sentenza è stata pubblicata in data 30.6.2008”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare che – come già indicato nella stessa relazione – l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., avvenuta ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), è applicabile soltanto – ai sensi dell’art. 58, comma 5, della stessa legge – alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia stata prevista la pubblicazione, sia stato depositato successivamente all’entrata il vigore della suddetta legge (4 luglio 2009).

Nella specie, trattasi di sentenza pubblicata in data 30.6.2008.

Inoltre, le ragioni della inammissibilità evidenziate nella relazione non possono ritenersi superabili dalle precisazioni contenute nella memoria, il cui ruolo è soltanto illustrativo, ma non integrativo dei requisiti mancanti dei motivi di ricorso.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2010

 

 

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