Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14887 del 01/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14887 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 20008-2011 proposto da:
BRUNI GIOVANNI BRNGNN29E31A883G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio
dell’avvocato MACRO RENATO, rappresentato e difeso dagli
avvocati DE ZIO GIUSEPPE, FRANZESE GIOVANNI, giusta
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CREDITO EMILIANO SPA – società incorporante la BANCA
POPOLARE ANDRIESE SOC. COOP. A R.L. 003654307327;
– intimato avverso la sentenza n. 664/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 7.5.2010, depositata il 16/06/2010;

Data pubblicazione: 01/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

Ric. 2011 n. 20008 sez. M1 – ud. 23-04-2014
-2-

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:

opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani in favore della
Banca Popolare Andriese S.C.A.R.L. peri! recupero di L. 52.367.965 (pari a
Euro 27.045,80), quale scoperto rinvenuto nel conto corrente intestato
all’attore, instando per la revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di
condizioni di una legittima emissione e per il rigetto della domanda creditoria
della banca.
Si costituiva la Banca Popolare Andriese deducendo la fondatezza del
provvedimento monitorio sulla base dell’estratto saldaconto, e asserendo che
controparte non aveva mai contestato gli estratti conti trasmessigli in
costanza di rapporto.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente l’opposizione con sentenza
del 2/10/2003 rideterminando l’ammontare dovuto dall’opponente in un
importo residuo pari a Euro 16.481,86, in conseguenza della dichiarazione di
nullità delle clausole anatocistiche trimestrali rinvenute come applicate nel
rapporto bancario, in violazione dell’art. 1283 c.c.
Avverso la sentenza di primo grado che lo vedeva parzialmente soccombente
proponeva appello il sig. Bruni, tornando a censurare diversi profili della
decisione:

Con atto di citazione notificato il 5/061’96, il sig. Bruni Giovanni proponeva

la legittimità formale del provvedimento emesso in sede monitoria,
l’addebito, tra le poste passive del conto, di somme da lui già pagate
alla banca quale fideiussore della fallita LENZA D’ORO s.r1,
il diritto di credito riconosciuto alla banca, anche se nella minor somma
rideterminata dal giudice di prime cure,

mancanza di procura alle liti del difensore della Banca Popolare
Andriese, per incorporazione avvenuta dal Credito Emiliano s.p.a.
La Corte d’appello di Bari con sentenza del 16/06/2010 rigettava il gravame
riportandosi alle motivazioni del primo giudice e confermando per l’intero la
decisione.
L’appellante, odierno ricorrente per cassazione, notificava ricorso in data
29/07/2011 deducendo cinque motivi.
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.
Occore rilevare preliminarmente che controparte non si difende sulle censure
mosse dal ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso il Bruni deduce la violazione degli artt. 2697 c.c.
– e 116, 117, 167, 633 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo sembra essere fondato solo per quel che concerne la violazione
dell’art. 2697 c.c., disciplinante il principio dell’onere della prova, secondo cui
spetti a chi vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provarne i fatti
costitutivi. Ebbene tale principio opera anche nel giudizio di cognizione
ordinario eventualmente introdotto a seguito di opposizione a decreto

l’omessa pronuncia del giudice di prime cure sull’eccezione di

ingiuntivo, comportando, per la parte opposta, l’onere di individuare in
giudizio i fatti costitutivi della propria pretesa.
Nel caso in oggetto si osserva in atti che nella fase monitoria la banca
Andriese avesse prodotto l’estratto saldaconto, documentazione avente una
valenza probatoria sufficiente, in quella sede, per l’ottenimento del decreto
ingiuntivo.
produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto emessi
durante il rapporto, documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un
elemento più analitico per verificare l’esistenza del credito vantato, poichè
certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute
dall’ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla
banca al cliente. La valenza probatoria degli estratti conto è indubbiamente
più forte rispetto a quella del saldaconto che esprime, invece, il saldo
riassuntivo dei rapporti di conto intercorsi tra la banca e il correntista.
Ebbene, ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla
produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire
prova anche dell’avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei
medesimi all’odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del
caso, le contestazioni.
AI contrario, sembra evincersi dagli atti che il ricorrente abbia potuto
contestare le voci della documentazione contabile solo in sede di giudizio; la
Corte d’appello di Bari ha ritenuto si trattasse di attività tardiva (pag. 5 della
sentenza d’appello) e, pertanto, nel respingere la relativa eccezione di parte,
ha dichiarato fondata nel merito la domanda creditoria.
L’errore in cui è incorsa la corte territoriale, tradottosi nella violazione
dell’art. 2697 c.c., è stato quello di pronunciarsi in accoglimento della
domanda senza disporre di tutti gli elementi costitutivi del credito, che

Nel giudizio di opposizione successivo, invece, il giudice valutava la

avrebbero dovuto ricomprendere anche la prova della comunicazione degli
estratti conto che spettava alla banca fornire.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione
dell’art. 1224 c.c. e 61, 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3,4,5
c. p. c.
Il motivo è infondato.
capitalizzazione di interessi anatocistici bancari non era ancora oggetto di
discussione, e pertanto pare plausibile la mancanta eccezione di parte volta a
far dichiarare la nullità della clausola anatocistica dinanzi al giudice di primo
grado.
Con la pronuncia del 16/03(99 (Cass. sent. n. 2374/1999) questa Corte
esprimeva un orientamento giurisprudenziale, che avrebbe trovato
consolidamento in seguito, teso a ritenere nulle tali clausole (Cass. N.
24418/10 e Cass. N. 798/13) .
Si evince dagli atti che la nullità delle clausole anatocistiche veniva tuttavia
rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure che, conseguentemente,
rideterminava in concreto la somma spettante alla banca depurata
dall’ammontare di quanto dovuto a titolo di interessi anatocistici trimestrali.
Alla luce di tale operazione di ride terminazione non si comprende la ratio
giustificativa che abbia indotto l’odierno ricorrente alla proposizione di una
nuova domanda restitutoria fondata sulla nullità della clausola anatocistica,
domanda in ogni caso inammissibile in appello, come correttamente rilevato
dalla corte territoriale, in quanto nuova.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
dell’art. 196 c.p.c. in relazione sia all’art. 116 che all’art. 360 n.3,4,5 c.p.c.
Il motivo è manifestamente infondato poiché tende ad una richiesta di
rideterminazione degli interessi nei rapporti dare-avere tra la banca e il
ricorrente.

Al tempo dei fatti in giudizio (1996) il tema della legittimità della

Il quarto motivo censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 183
c.p.c. in relazione all’art. 360 n.3,4 e 5 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Correttamente la corte territoriale ha omesso di esaminare, ai fini della
decisione, le eccezioni di parte ricorrente. Dagli atti di causa (pagg. 8-9 sent.
appello) ne risulta, infatti, la formulazione per la prima volta solo nell’udienza

in cui ciò è precluso.
Con l’ultima motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 83 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.3,4 e 5 c.p.c.
Anche quest’ultimo motivo è infondato.
L’art. 300 c.p.c. stabilisce l’interruzione del processo a seguito di fatto
estintivo di una parte costituita. Tuttavia l’interruzione non avrebbe potuto
operare poiché trattavasi di fatto estintivo (incorporazione della Banca
popolare Andriese nel Credito emiliano s.p.a.) che, se anche non ritualmente
notificato dal difensore della parte, si verificava quando il giudizio era già
riservato a decisione.
Per quanto concerne il profilo della procura alle liti, ritenendo la corte
territoriale che in quel caso operasse il fenomeno dell’ultrattività della procura
in base al quale il difensore di controparte può legittimamente presentare le
proprie conclusioni ancora a nome della parte estinta senza doversi munire di
nuova procura, non si ritiene integrata una violazione dell’ad. 83 c.p.c.
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno
depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

di precisazione delle conclusioni di primo grado, cioè in una fase processuale

- che il ricorso dev’essere dunque rigettato con la conseguente condanna
alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base
del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Roma, 23 Aprile 2014

– Rigetta il ricorso, nulle le spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA