Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14886 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22884/2010 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BONON,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA PADOVA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1981/2009 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 08/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI CARLO per delega

dell’Avvocato MANZI ANDREA, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità in sub rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente ha ricevuto notifica di sanzioni amministrative emesse a seguito ed a causa della violazione della legge sugli assegni, per averne emesso alcuni senza provvista.

Ha proposto opposizione, che però è stata rigettata, ed avverso tale rigetto ha proposto appello al Tribunale civile, eccependo la prescrizione del credito e dunque chiedendo l’annullamento delle sanzioni, o, in subordine, la riduzione del loro ammontare. Anche il giudice di appello ha rigettato la domanda.

Ricorre ora per Cassazione, denunciando violazione di legge relativamente al rilievo dato ai fatti interruttivi della prescrizione, ed al rispetto del contraddittorio nel procedimento di irrogazione.

Si è costituito il Ministero che ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, nonchè dell’art. 2943 c.c..

Ritiene che il giudice di appello, nell’affermare l’avvenuta interruzione della prescrizione, per effetto della notifica della contestazione della violazione, abbia interpretato male le norme sulla interruzione della prescrizione in caso di sanzioni amministrative, dalle quali si ricava che solo la notifica dell’ordinanza ingiunzione può avere effetto interruttivo, mentre alcun effetto simile può ricondursi alla notifica del verbale di contestazione.

Il Ministero eccepisce l’inammissibilità del quesito per genericità dello stesso.

Il quesito in realtà è ammissibile poichè mira ad ottenere una risposta che risolve la questione, ossia se la notifica del verbale sia o meno da considerarsi come atto interruttivo della prescrizione.

1.1- Il motivo è infondato.

E’ giurisprudenza affermata da questa Corte, cui si intende dare continuità, che: “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione”. (Cass. n. 4088 del 2005; Cass. n. 1393 del 2007).

Del resto, la notifica del verbale di contestazione è atto che manifesta la pretesa dell’amministrazione di far valere il diritto alle conseguenti sanzioni.

Più in generale, la regola suddetta è specificazione del principio affermato più volte da questa Corte, secondo cui “ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2343 c.c.” (Cass. sez. 1^, 13 luglio 2001, n. 9520, Cass., sez. 1^, 27 aprile 1999, n. 4201).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 386 del 1990, art. 8 bis.

Sostiene che l’art. 18, prevede che l’autorità procedente deve emettere ordinanza solo dopo avere sentito l’interessato che ne abbia fatto richiesta.

La decisione impugnata, ritenendo invece non rilevante l’omissione (il Prefetto non aveva infatti sentito il ricorrente) avrebbe violato le norme suddette, dalle quali si ricava che l’audizione dell’interessato è prevista come condizione di validità della sanzione amministrativa.

Il motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “Nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso di emissione di assegni bancari privi di provvista, della L. n. 386 del 1990, art. 8 bis, introdotto del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 33, non prevede il diritto della parte di essere sentita dal prefetto, ma soltanto la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, in virtù di una scelta ispirata dalla natura essenzialmente documentale della prova e dalla necessità di apprestare un sistema snello, in considerazione dell’elevato numero dei procedimenti, ed è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale di detta disposizione, sollevata in riferimento alle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, dato che il contraddittorio pieno è rinviato alla fase eventuale dell’opposizione, analogamente a quanto accade nel processo penale, nel caso in cui il decreto di condanna è emesso senza che l’imputato possa interloquire sulla richiesta del P.M., in forza di una disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale non in contrasto con dette norme proprio perchè il contraddittorio è soltanto differito alla fase dell’opposizione (ordinanze n. 257 del 2003; n. 432 del 1998). (Cass. n. 12017 del 2005).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (non indicando tuttavia quale) consistente nell’avere notificato la sanzione a lui persona fisica, senza considerare che l’assegno era stato dal ricorrente emesso a nome della società nella veste di rappresentate legale.

L’ordinanza avrebbe dovuto essergli notificata quale rappresentate della società e non in proprio.

Il motivo è infondato, in quanto è responsabile della violazione chi sottoscrive l’assegno emesso senza provvista, a prescindere dalla qualità che riveste, che può dar semmai luogo a responsabilità di altro tipo.

E’ giurisprudenza di questa Corte, infatti, che gli illeciti amministrativi di cui della L. 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 1 e 2, possono essere commessi da chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente; ne consegue che soggetto attivo può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia firmato l’effetto (Cass. n. 10417 del 2010) e, più specificatamente, è regola che: “In tema di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità)”, (Cass. n. 25371 del 2013).

4.- Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 8.

Sostiene che l’Amministrazione non ha tenuto conto della regola della continuazione. Ha emesso tante sanzioni per quante sono state le violazioni, ma non considerando che gli assegni a vuoto sono stati emessi sulla base di un unico “disegno criminoso”, e dunque i relativi illeciti uniti dal vincolo della continuazione, vincolo che avrebbe dovuto comportare l’applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, che prevede non già il cumulo materiale ma quello giuridico, ossia prevede che si applichi la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

4.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, rispetto alla regola generale in tema di sanzioni, la quale prevede che si possa riconoscere la continuazione in presenza di più azioni od omissioni (costituenti illeciti amministrativi), l’art. 5 della legge assegni (n. 386 del 1990) contempla l’ipotesi della pluralità di azioni (emissioni di più assegni in tempi diversi) non già per assoggettarla anche essa alla ipotesi della continuazione, ma solo al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio (Cass. n. 12844 del 2008).

La norma è intesa dunque nel senso che la continuazione si può ritenere in casi di emissione di assegni solo se si tratta di un’unica condotta, e non già, come nel caso presente, di più violazioni reiterate: “In materia di sanzioni amministrative non si applica l’istituto della continuazione così come disciplinato dall’art. 81 c.p., ma, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 8, è consentita l’irrogazione di un’unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un’unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie, emissione di ben 33 assegni senza provvista), tale unificazione non è prevista nè consentita.” (Cass. 13672 del 2007).

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive 2200,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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