Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14886 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.L. e (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif.

dall’avv. Federico Pergami, elett. dom. in Roma, presso lo studio

dell’avv. Massimo Panzarani, in via Vittoria Colonna n. 27, come da

procura in calce all’atto:

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore

fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Roberto Fiscon e dall’avv.

Domenico Bonaccorsi di Patti, elett. dom. in Roma, presso lo studio

del secondo, in via F. Cesi n. 72, come da procura a margine

dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Padova 25.3.2014, n. 19/2014;

viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della

Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 19 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. G.L. in proprio e quale liquidatore di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ((OMISSIS)) impugna il decreto Trib. Padova 25.3.2014, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso già proposto il 18.3.2014 dalla società, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, in ciò ritenendo preclusiva la previa cancellazione della ricorrente dal registro delle imprese, a far data dal 22.4.2013;

2. per il giudice, assumevano valore decisivo la natura eccezionale della L. Fall., art. 10 e portata autonoma il procedimento di concordato, non avviabile da società non più esistente, osservandosi peraltro che il debitore nemmeno aveva depositato un aggiornato elenco dei creditori;

3. con due motivi i ricorrenti, richiamata la proposizione di istanza di fallimento di un creditore (contestato) e nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, nonchè l’avvenuta dichiarazione di fallimento (resa da Trib. Padova 15.4.2014), deducono l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., stante il carattere distinto del rispettivo contesto processuale, potendosi così dedurre in cassazione vizi autonomi del decreto reso L. Fall., ex art. 162, violato in primo luogo laddove il tribunale, benchè investito di un’istanza di fallimento, aveva omesso di procedere alla trattazione congiunta ed alla immediata decisione anche sulla stessa, decisione invero intervenuta con distacco temporale; altra violazione concernerebbe la L. Fall., art. 161, per avere il tribunale convocato la (OMISSIS) ma non concedendo ad essa i termini, spettanti e previsti in caso di domanda di concordato con riserva ex comma 6 art. cit., ma immotivatamente negati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile posto che con esso viene impugnato esclusivamente il decreto di inammissibilità assunto dal tribunale L. Fall., ex artt. 161-162, sulla domanda di concordato con riserva e non anche la sentenza di fallimento che, pronunciata su istanza pendente all’epoca della prima procedura, ha conseguito la sua omogenea decisione nel fallimento di poche settimane dopo; trova applicazione in tema il principio per cui “il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo non è reclamabile – in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 162, comma 2, in caso di mancata ammissione alla procedura e L. Fall., art. 179, comma 1, per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori – ma può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quando, essendo fondato sull’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacchè, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l’impugnazione della sentenza” (Cass. 9998/2014);

2. nella vicenda, la pronuncia inequivocamente richiamata dalla L. Fall., art. 161, comma 6, per il caso di ogni difetto di funzionamento del concordato con riserva, è appunto quella di cui alla L. Fall., art. 162, dovendosi perciò estendere anche a questa fattispecie – pur non considerata nel citato precedente – la medesima ratio;

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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