Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14886 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene Consiglie – –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35480/2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI

34, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ARTALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/10/2018 R.G.N. 895/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 20 settembre – 8 ottobre 2018 n. 771 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da A.A. per la impugnazione del licenziamento intimatogli dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in data 30 gennaio 2012, per non avere ripreso tempestivamente servizio all’esito della cessazione del contratto di lavoro a termine intercorso con la REGIONE SICILIA, in costanza del quale era stato collocato in aspettativa.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale riteneva decorso il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente decadenza dalla azione disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4.

3. Il termine decorreva nella fattispecie di causa dal 31 maggio 2011, data in cui la direzione centrale per i servizi del personale – (alla quale l’ A. aveva presentato istanza di rientro in servizio) – che poteva essere equiparata al “responsabile della struttura” di cui al suddetto art. 55 bis, aveva avuto cognizione della notizia di infrazione.

4. Inoltre alla data del licenziamento (30.1.2012) il termine di 120 giorni risultava maturato anche a voler considerare per la sua decorrenza la data di ricezione della notizia dell’infrazione da parte dell’ufficio disciplinare, avvenuta il 22.9.2011.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, articolato in un unico motivo cui ha resistito A.A. con controricorso.

6. Il controricorrente ha depositato memoria.

7. Il P.M. ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4 e L. n. 300 del 1970, art. 18.

2. Ha dedotto che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, decorre dalla acquisizione della notizia della infrazione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari ovvero del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (nella specie, la Ragioneria territoriale dello Stato di Catania). Ha addebitato al Collegio d’appello la erronea equiparazione della “direzione centrale per i servizi al personale” al responsabile della struttura di assegnazione dell’ A..

3. Ha lamentato, altresì, la violazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui la notizia di infrazione dalla quale decorre il termine di conclusione del procedimento disciplinare è quella di contenuto tale da consentire il corretto avvio del medesimo procedimento disciplinare.

4. Su tali presupposti ha assunto che nella fattispecie di causa la notizia di infrazione poteva dirsi acquisita soltanto alla data di contestazione degli addebiti, il 7 ottobre 2011.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Va premesso che questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 14 ottobre 2015 n. 20733) che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, laddove fa decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data “di prima acquisizione della notizia della infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” si riferisce non già all’acquisizione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell’amministrazione ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

7. Ha parimenti affermato (Cass. sez. lav. 14 dicembre 2018, n. 32491; 11 settembre 2018 n. 22075; 27 agosto 2018 n. 21193 e giurisprudenza ivi richiamata) che ai fini della decorrenza del termine assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire allo stesso di dare avvio in modo corretto al procedimento disciplinare (ovvero di formulare una contestazione specifica).

8. La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi – che in questa sede vanno ulteriormente ribaditi – laddove ha accertato il decorso del termine di 120 giorni rispetto alla data di ricezione della notizia di infrazione da parte dell’ufficio disciplinare, il 22.9.2011.

9. Il MINISTERO ricorrente, formalmente deducendo un vizio di violazione di legge, nella sostanza censura l’accertamento storico compiuto dalla Corte territoriale in ordine al momento in cui si era verificata l’acquisizione della notizia “qualificata” dei fatti disciplinarmente rilevanti, assumendo che tale momento doveva identificarsi nella data di contestazione degli addebiti, il 7.10.2011.

10. La verifica del momento storico in cui l’ufficio disciplinare è venuto a conoscenza di una notizia di infrazione connotata da specificità tale da consentire il corretto avvio del procedimento costituisce accertamento di fatto demandato al giudice di merito, censurabile in questa sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione ed, in particolare, allegando il fatto storico non esaminato, benchè oggetto di discussione tra le parti, decisivo a dimostrare che la notizia specifica della infrazione era pervenuta all’ufficio disciplinare (o al responsabile della struttura) in un momento diverso rispetto a quello individuato nella sentenza impugnata (nella specie, secondo la difesa datoriale, successivo).

11. Il ricorso non prospetta alcun fatto storico rilevante in tal senso, limitandosi a contrapporre alla valutazione del giudice del merito un giudizio diverso, conforme alle aspettative della parte.

12. Deve invece rilevarsi il difetto di interesse del MINISTERO ricorrente a censurare il computo del termine effettuato dal giudice dell’appello avendo riguardo, come dies a quo, alla conoscenza della infrazione da parte della direzione centrale del personale: trattasi di una ratio decidendi meramente alternativa rispetto a quella correttamente argomentata considerando, come momento iniziale del calcolo del termine, la conoscenza acquisita dall’ufficio per il procedimento disciplinare.

13. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

14. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

15. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (fra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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