Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14886 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TAVAGNACCO, in persona del segretario generale pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. RIGO Antonio, elettivamente domiciliato dello

studio dell’Avv. Maria Cristina Pujatti in Roma, Viale Mazzini, n.

126;

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Udine n. 326

in data 26 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che V.M. ha proposto opposizione avverso il verbale n. 1448 del 2004 con il quale il Comune di Tavagnacco gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata a mezzo telelaser LTI 20-20;

che nella resistenza del Comune il Giudice di pace di Udine, con sentenza resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 26 febbraio 2005, ha accolto il ricorso ed annullato il verbale opposto, rilevando che il telelaser “non è in grado di garantire scientificamente il dato della velocità del veicolo”, lasciato “alla percezione dell’agente accertatore”, ciò che non esclude “che si possa verificare un errore di identificazione del veicolo puntato”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 aprile 2006 e – a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte resa in esito alla camera di consiglio del 13 maggio 2010, con cui veniva disposto il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. – il 23 luglio 2010;

che il ricorso è basato su due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che il primo motivo denuncia nullità della sentenza, a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione del disposto di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4;

che il secondo mezzo censura violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione all’art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, o comunque omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto la legittimità della misurazione del superamento dei limiti di velocità effettuata mediante apparecchio telelaser omologato;

che il secondo motivo – il cui esame è prioritario, perchè prospetta una questione liquida – è fondato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 24 marzo 2004, n. 5873; Sez. 2^, 21 agosto 2007, n. 17754), in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poichè l’art. 142 C.d.S., si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata telelaser – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica;

che da questo principio il Giudice di pace si è discostato, erroneamente ritenendo tecnicamente inaffidabile la rilevazione a mezzo telelaser;

che – accolto il secondo motivo ed assorbito il primo – la sentenza impugnata deve essere cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione al verbale;

che le spese del giudizio di cassazione – le uniche sulle quali occorre provvedere, giacchè dinanzi al Giudice di pace il Comune si è costituito a mezzo di un proprio funzionario – seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale.

Condanna V.M. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione sostenute dal Comune ricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA