Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14885 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14885 Anno 2014
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21799-2012 proposto da:
MINISTERO della DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
AVIO LACO SNC;
– intimata avverso la sentenza n. 2892/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4/05/2011, depositata il 30/06/2011;

Data pubblicazione: 30/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2014
dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis cd.

la notificazione del ricorso in oggetto,rilevato che la stessa è stata eseguita,entro
il termine di legge, presso la sede della società intimata e presso l’avv. Vittorio
Messa in Guidonia,sebbene dall’intestazione della sentenza impugnata
si rilevi che l’appellata AVIO LACO s.n.c. era rappresentata e difesa dagli
avv.ti Mario Occhipinti e Giuseppe Dell’Erba ed elettivamente domiciliata
in Roma presso i medesimi;ritenute pertanto la nullità delle notifiche come
sopra eseguite e la necessità di assegnare un termine per la valida
rinnovazione;propone provvedersi in tal senso,riservandosi all’esito nuovo
esame ex art. 380 bis c.p.c..
Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente (L’Avvocatura
dello Stato).
In prossimità dell’udienza camerale il Ministero della Difesa depositava l’atto
di notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore della parte
intimata.
Il Collegio, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art.
380 bis cpc., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, e rileva, altresì, che
la notifica effettuata spontaneamente non è ritenuta utile all’attivazione del
procedimento in quanto effettuata al procuratore della parte in un’ipotesi in cui
non vi è ultra attività del mandato difensivo essendo scaduto l’anno dalla
pubblicazione della sentenza ex art. 330 terzo comma cpc.
Ric. 2012 n. 21799 sez. M2 – ud. 13-05-2014
-2-

proc. civ. la seguente proposta di definizione del giudizio:” Il relatore,esaminata

In definitiva va disposta la rinnovazione della notifica presso la sede sociale
della società Avio Laco snc.
PQM
La Corte dispone la rinnovazione della notiva del ricorso e cassazione presso / 4

Così deciso in Roma nella camera del consiglio della Sesta Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 13 maggio 2014

Il Presidente

la sede sociale della società AVIO LACO snc.

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