Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14885 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 20/07/2016), n.14885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3548/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RICORSO NON DEPOSITATO AL 17/02/2010;

– ricorrente –

contro

NEW FA DEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio

dell’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO MARIA PALMIERO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 5129/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEW FA DEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 53, presso lo studio

dell’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO MARIA PALMIERO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 78/2009 della COMM. TRIB.

REG. di NAPOLI, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

per R.G. 3598/10;

udito per controricorrente l’Avvocato CARLO MARIA PALMIERO, che ha

chiesto l’improcedibilità del ricorso;

per R.G. 5129/10;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANCARLO CASELLI, che si riporta

agli scritti;

udito per il resistente l’Avvocato CARLO MARIA PALMIERO, che ha

chiesto l’improcedibilità o l’infondatezza del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

New Fa. Dem. S.r.l. ha depositato controricorso avverso il ricorso – notificatole dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 78/44//2009 e non depositato – che è stato pertanto iscritto a ruolo col numero 3548/2010 sulla base di certificato di mancato deposito.

Successivamente è stato iscritto a ruolo col numero 5129/10, previo regolare deposito, ulteriore ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di New Fa. Dem. S.r.l. per la cassazione della medesima sentenza n. 78/44/2009, con la quale la CTR della Campania, in controversie concernenti impugnazioni di dinieghi di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, giudicando sugli appelli proposti dalla medesima Agenzia avverso le sentenze recanti i numeri 155/44/2007 e 156/44/2007 emesse dalla CTP di Napoli, li respingeva confermando le sentenze impugnate che avevano accolto il ricorso della società.

Anche in relazione al secondo ricorso la società ha resistito con controricorso nel quale, rilevato che avverso la medesima sentenza le era stato notificato identico ricorso, non depositato, in relazione al quale essa società aveva notificato controricorso ottenendone l’iscrizione a ruolo, chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso notificato e non depositato e l’inammissibilità del secondo per consumazione del diritto all’impugnazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I due ricorsi vanno trattati congiuntamente perchè connessi e vanno pertanto riuniti sotto il numero più antico di ruolo.

Il primo dei due ricorsi deve essere dichiarato improcedibile giusta la giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale la parte che abbia ricevuto notifica di un ricorso per cassazione – e abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’ interesse del controricorrente al recupero delle spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (v. Cass. nn. 21969 del 2008, 19297 del 2011, 3193 del 2016), essendo peraltro da evidenziare che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato dopo la notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto, può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità.

Quanto al secondo ricorso, deve innanzitutto evidenziarsi che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) è assolutamente concorde nell’affermare che non può ritenersi la consumazione (o comunque la preclusione) dell’impugnazione se il gravame sia stato (come nella specie) tempestivamente rinnovato prima della dichiarazione di improcedibilità e vi sia stato regolare contraddittorio tra le parti (v. tra numerose altre, da ultimo, Cass. numeri 2478 del 2016, 18604 del 2014, 7344 del 2012, 22057 del 2010).

Venendo pertanto all’esame di tale secondo ricorso, esso consta di un unico motivo col quale l’Agenzia ricorrente denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.

Il motivo, anche prescindendo da ogni possibile valutazione circa l’idoneità del relativo quesito di diritto come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. – applicabile nella specie ratione temporis, la sua adeguatezza ed il suo coordinamento con l’esposizione e la rubrica del motivo, risulta in ogni caso inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata.

I giudici d’appello – precisato che la società aveva aderito ad un primo condono e, non avendo effettuato il pagamento della seconda rata di esso, aveva ritenuto di effettuare un nuovo condono includente anche i mancati versamenti relativi al primo, onde l’esame della legittimità del secondo condono risultava assorbente anche delle contestazioni mosse al primo – hanno espressamente affermato che l’Agenzia non aveva contestato la validità di tale secondo condono nè espresso riserve sul diritto della società di fruirne, essendosi limitata a motivare il diniego opposto esclusivamente con l’incapienza dei versamenti, ed hanno pertanto deciso sulla base della motivazione espressa nel diniego opposto, (“incapienza”, appunto), escludendone la sussistenza perchè dagli atti risultava versato l’importo dovuto.

A fronte di tale motivazione della sentenza d’appello, l’Agenzia in ricorso ha esplicitato altre e più articolate ragioni del diniego, tuttavia senza chiarire se tali ragioni fossero state esternate nella motivazione del diniego opposto e comunque senza censurare la sentenza impugnata nè laddove i giudici d’appello hanno affermato che il diniego risultava motivato unicamente in ragione della “incapienza” delle somme versate rispetto al dovuto nè laddove i medesimi hanno escluso che dagli atti emergesse la suddetta incapienza ed hanno affermato che non risultava in alcun modo contestato il diritto della società a fruire del condono richiesto nè, infine, laddove i giudici d’appello hanno implicitamente affermato che la legittimità del diniego opposto andava valutata esclusivamente sulla base della motivazione del medesimo siccome individuata.

Dall’argomentare che precede discende che, riuniti i ricorsi, deve essere dichiarata l’improcedibilità del primo e l’inammissibilità del secondo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Riunisce al presente il ricorso recante il numero 5129/10. Dichiara improcedibile il ricorso recante il numero 3548/10 e inammissibile il ricorso recante il numero 5129/10. Condanna la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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