Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14884 del 20/07/2014

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1545/2013 proposto da:

IMEA DI A.A. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

PREMUDA 18 C/O ST. AVV. RICCI, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CHIARELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOBIA

RENATO BINETTI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso

lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELENA DEL VECCHIO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 25/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BINETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DEL VECCHIO che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società “IMEA di A.A. e C. s.a.s.” impugna la sentenza n. 76/14/2012 del 25.5.2012 con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, accogliendo l’appello del Concessionario Equitalia sud s.p.a. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo all’iscrizione ipotecaria consequenziale a debiti di natura previdenziale, confermandone la legittimità per i restanti debiti di natura tributaria, nonostante la mancanza del preventivo avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto obbligo introdotto solo con la L. n. 106 del 2011 (entrata in vigore il 13.7.2011); il tutto dopo aver espressamente dichiarato “assorbita ogni residua questione”.

Al ricorso, affidato a cinque motivi, resiste l’Equitalia Sud s.p.a. con controricorso, invocandone l’inammissibilità prima ancora che l’infondatezza.

La ricorrente ha prodotto memoria di costituzione di nuovo difensore, ex art. 378 c.p.c.; analoghe memorie ha prodotto anche l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la “nullità della sentenza nella parte in cui ritiene sussistente il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti di natura previdenziale e alle sanzioni amministrative (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1)”.

1.1. Il motivo è palesemente infondato.

1.2. Invero, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., s.u. n. 641/15), “a seguito dell’introduzione, ad opera della L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, lett. e-bis), nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. s.u. n. 5286/09; per il regime vigente in epoca anteriore alla novella del 2006, v. Cass., s.u. n. 7034/09; con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il fermo di beni mobili, cfr. Cass. s.u. n. 14831/08).

1.3. In particolare, con orientamento consolidato questa Corte ha affermato che, in materia di riscossione ed esecuzione forzata connessa all’irrogazione di sanzioni amministrative concernenti le violazioni al codice della strada, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. s.u. n. 8928/14). Tale principio, più volte ribadito anche nel caso in cui l’azione risulti essere stata proposta avverso il fermo amministrativo (Cass. s.u. nn. 14831/08 e 10672/09), trova applicazione anche in materia ipotecaria, essendosi esplicitamente affermato che, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione di richiesta di iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 77, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la giurisdizione, qualora i crediti abbiano natura non tributaria, spetterà al Giudice ordinario” (Cass. n. 26835/14).

1.4. Di conseguenza la sentenza impugnata non merita censura laddove ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai debiti di natura non tributaria.

2. Con il secondo motivo si deduce la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nella parte in cui non ritiene illegittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. In materia sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 19667 del 2014 hanno affermato i seguenti principi; a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (ex multis v. da ultimo Cass. sez. 5, n. 13115/16).

2.3. Successivamente, la statuizione sub b) è stata ribadita dalle stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, in considerazione della specificità della disposizione normativa (cfr. da ultimo Cass. sez. 6-5, ord. n. 11185 del 2016).

2.4. Sotto altro profilo, si è consolidato anche l’orientamento in base al quale le richiamate pronunce nomofilattiche hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, non assumendo rilievo la circostanza che sia stata in ipotesi invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. nn. 6072, 8447, 9926, 11505 del 2015).

2.5. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non è conforme ai richiamati principi, e merita quindi di essere riformata.

3. L’accoglimento del secondo motivo rende superfluo l’esame dei successivi terzo, quarto e quinto, che ne restano assorbiti.

4. Va infine respinta l’eccezione di nullità della procura ad litem rilasciata a margine del controicorso, per mancanza di dati specifici inerenti il giudizio di cassazione.

4.1. Al riguardo, basti richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui “il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce” (Cass. nn. 1205/15, 3602/12, 23777/11, 15692/09, 4980/06).

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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