Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14884 del 16/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14884 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 16/07/2015

ORDINANZA

sul ricorso 2896-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in pe1:sona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEllO
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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

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COPROSER SRL IN LIQUIDAZIONE) (consulenze produzioni

servizi rappresentanze), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
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che la rappresenta e difende unitamente a1l’avvocato

PAOLO FALDELLA giusta mandato in calce al controricorso;

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avvaso la sentenza n. 64/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 23/09/2013, depositata il

13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;

udito l’Avvocato Alessandro Bozza difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ba proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
contro la sentenza era dalla CfR dell’Emilia Romagna n.64, depositata i1
13.11.2013.

La CTR riteneva inammissibile per tardività l’appello proposto dalla ricorrente
contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei
confronti della Consulenze produzione servizi e rappresentanze CO.PRO.SER.
srl emesso per fatture relative a operazioni inesistenti. Non poteva infatti
applicarsi la sospensione dei termini processuali fino al30 giugno 2012 di cui
all’art.39 c.l2 D.L. n.98/201 L Il contribuente, infatti, non aveva manifestato la
volontà. di avvalersi del condono, avendovi anzi espressamente rinunciato.
Aggitmgeva poi la C1R che la sentenza di prime cure era corretta, riguardando
le fatture rattivìtà di consulenza resa dalla ditta, per il tramite del collaboratore
Schieppati su materie amministrative e finanziarie.
La società contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato
memoria.
Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.39 c.l2
D.L. n.98/2011, applicandosi la sospensione dei termini di impugnazione a
prescindere dal contegno del contribuf’Jlte volto a sospendere la trattazione della
lite.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt l e 55 dPR
n.633/72.
Con il terzo motivo si prospetta l’omessa insufficiente motivazione della
sentenza che aveva omesso di esaminare la documentazione specificamente
richiamata nell’atto di appello.
La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, avendo la
ad avvalersi del condono ex art.l6
stessa rinunziato espressamente
l.n.289/2002 senza che l’Agenzia appellante avesse aggredito la decisione di
primo grado e avendo la C1R esaurito. la potestas iudicandi. una volta ritenuto
inammissibile l’appello.
Il primo motivo di ricorso. ammissibile in quanto oggetto del contendere
innanzi al giudice di appello non era la rinunzia al condono della parte
ricorrente, ma la tempestività del ricorso in relazione alla portata dell’art.39
c.l2 d.ln.98/2011, è manifestamente infondato.

Rlc. 2014 n. 02896 scz. M.T- ud.t0-06-2015
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Ed invero, pur riconoscendosi, in termini generali, che il tenore dell’art. 16
n.289/2002 non richiede l’espressione della volontà di definizione della lite,
riferendosi ex lege a tutte le liti fiscali non ancora definite, si è aggiwtto che
l’art.39 c.l2 d.l.n.9812011 va interpretato nel senso dell’operatività della
sospensione dei termini d’impugnazione con l’unica salvezza costituita dalla
proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente Cass.n.l9237/12; Cass. 2S febbraio 2009, n. 4515;v. anche Cass..n.23618/2011,
ove si sottolinea la necessità che la parte faccia espressa richiesta di volersi
avvalere della speciale nonnativa-.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha dato atto che la parte aveva espressamente
rinunziato ad avvalersi della facoltà di addivenire al condono richiamato
dall’art.39 c.l2 ultcit). Ne consegue la piena confonnità a legge della
decisione impugnata che ha escluso l’applicazione al caso di specie della
sospensione dei termini processuali per la proposizione dell’appello proprio in
relazione alta volontà esplicitamente manifestata dalla parte di non avvalersi del
condono.
Il ricorso, restando assorbiti i motivi attinenti al merito, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza deWAgenzia e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Visti gli artt375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta
ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali
in favore della parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi, euro
100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Cosi deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma il l O
giugno 2015.

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Ric. 2014 n. 02896 sez. MT – ud. 10-06-2015
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFlC.~TG

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