Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14884 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. R.L.M.M., rappresentato e difeso da se

medesimo, elettivamente domiciliato in Roma in via E. Q. Visconti, n.

20, presso l’Avv. Angelo Petrone (studio Ristuccia-Tufarelli);

– ricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua

Vetere il 17 marzo 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Lucio Modesto Maria Rossi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto in data 26 settembre 2008, il Giudice unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – nella controversia civile pendente tra R.L.M.M. e la s.r.l. Impianti Scioviari del Matese – ha liquidato in favore del dott. G. C., nominato c.t.u., la somma di Euro 4.815 oltre accessori, ponendola, in via provvisoria, a carico della parte attrice ;

che contro questo decreto il R. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);

che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza in data 17 marzo 2009, ha accolto in parte l’opposizione ed ha liquidato a favore dell’ausiliario il minore importo di Euro 2.468,50, oltre accessori;

che il Tribunale ha rilevato: (a) che poichè l’attività del c.t.u.

aveva ad oggetto l’esame delle doglianze dell’attore relative al bilancio d’esercizio della s.r.l., chiuso al 31 dicembre 2000, nel liquidare i compensi al c.t.u. avrebbe dovuto essere applicato l’art. 4 e non l’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale); (b) che il citato art. 4 va applicato con riferimento al totale delle attività e dei ricavi lordi dell’anno 2000, mentre la circostanza che il perito abbia dovuto esaminare anche i bilanci precedenti per rispondere ai quesiti posti dal giudice incide ai fini di un aumento degli onorari ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52; (c) che va applicato il massimo degli onorari di cui all’art. 4; (d) che la somma che ne risulta va raddoppiata del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 attesa la complessità e la mole di documenti esaminati;

che per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 aprile-6 maggio 2010, sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che con il primo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;

vizio di ultrapetizione; omessa motivazione del provvedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) si pone il quesito “se abbia pronunciato ultra petitum, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto di pagamento di onorari in favore di c.t.u., sul rilievo della errata individuazione della tariffa applicabile, a fronte di una richiesta del c.t.u. di liquidazione del compenso secondo il valore medio di tariffa, individuata la esatta tariffa da applicare, abbia, per contro, liquidato il maggior compenso calcolato sul valore massimo della tariffa”;

che il motivo è infondato, perchè l’applicazione del valore massimo di tariffa, anzichè del valore medio richiesto dall’ausiliario, ma calcolando una diversa (ed inferiore) percentuale per scaglioni (secondo il D.M. 30 maggio 2002, art. 4 invece che secondo l’art. 2), non ha comportato il superamento dell’importo complessivo originariamente richiesto dal c.t.u.;

che per la stessa ragione è infondato il secondo mezzo, con cui si denuncia extrapetizione, per avere il Tribunale aumentato nella misura del doppio gli onorari liquidati al c.t.u., pur in assenza di specifica domanda;

che il terzo motivo (violazione, errata interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 nonchè omessa motivazione del provvedimento) si chiede “se abbia violato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 il Tribunale che, pur in assenza della specifiche e comprovate circostanze relative a prestazioni professionali connotate dal requisito dell’eccezionale importanza, complessità e difficoltà, abbia comunque aumentato gli onorari sino al doppio, con riferimento ad una generica, indimostrata ed imprecisata complessità e notevole mole di documenti esaminati”;

che il motivo è infondato;

che la possibilità di aumentare sino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d’ufficio, prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione; e l’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 2, 18 settembre 2009, n. 20235);

che nel caso di specie la maggiorazione è stata adeguatamente motivata dal giudicante con il richiamo alla complessità dell’incarico commesso all’ausiliario e alla notevole mole di documenti esaminati;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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