Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14883 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20368/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.D., EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

– intimati –

nonchè da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CELLUCCI giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE;

– intimati –

nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO BUZZELLI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CELLUCCI giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARRONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato RISTORI per delega

dell’Avvocato CELLUCCI che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

dell’Amministrazione e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico motivo, la sentenza n. 144/29/12 del 3.5.2012, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, accogliendo l’appello del contribuente M.D., ha riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria in contestazione, in quanto non preceduta dalla notifica dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il ricorso risulta indirizzato anche ad Equitalia Sud s.p.a., ma notificato solo al M., il quale ha resistito con controricorso (notificato invece anche al Concessionario), eccependone preliminarmente l’inammissibilità, per carenza di interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate, ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato, facendo valere le ulteriori eccezioni di: a) omessa pronuncia sulla mancanza di un valido titolo munito di efficacia esecutiva; b) omessa pronuncia sull’erronea identificazione dei beni e diritti assoggettati ad ipoteca; c) omessa pronuncia sulla illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per i crediti non aventi natura tributaria; d) insufficiente motivazione sulla nullità delle notifiche effettuate a mezzo posta senza l’ausilio dell’Ufficiale giudiziario.

Sulla intimazione del M., Equitalia Sud s.p.a. si è invece costituita con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, rispetto al quale il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso principale viene denunziata la “falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nonchè violazione dell’art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

2. Deduce l’amministrazione ricorrente che la previa notifica dell’intimazione di pagamento al debitore, prevista dal menzionato art. 50, comma 2, prima di procedere ad espropriazione forzata quando sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, non può essere estesa a condizione necessaria anche ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca.

3. Il motivo è infondato.

4. In materia sono infatti intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 19667 del 2014 hanno affermato i seguenti principi: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità (ex multis v. da ultimo Cass. sez. 5, n. 13115/16).

5. Successivamente, la statuizione sub b) è stata ribadita dalle stesse Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, in considerazione della specificità della disposizione normativa (cfr. da ultimo Cass. sez. 6-5, ord. n. 11185 del 2016).

6. Sotto altro profilo, si è consolidato anche l’orientamento in base al quale le richiamate pronunce nomofilattiche hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, non assumendo rilievo la circostanza che sia stata in ipotesi invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. nn. 6072, 8447, 9926, 11505 del 2015).

7. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è conforme ai richiamati principi, essendo pacifico che l’iscrizione ipotecaria oggetto di causa non è stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di intimazione in questione.

8. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato del contribuente, per difetto di interesse.

9. Meritano invece accoglimento i due motivi di ricorso incidentale proposti da Equitalia sud s.p.a..

10. Sussiste infatti l’error in procedendo dedotto con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la C.T.R. ha omesso qualsivoglia pronunzia sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nel giudizio di appello, con riguardo alle cartelle esattoriali relative ai crediti per contributi Cassa nazionale previdenza geometri.

11. Ove poi si intendesse affermata implicitamente la giurisdizione, sarebbe comunque fondato il secondo motivo, gradatamente proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1999, art. 2 e art. 19, comma 1, lett. f) ter.

12. Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. s.u. n. 641/15), “a seguito dell’introduzione, ad opera della L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, lett. e-bis), nell’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria” (Cass. s.u. n. 5286/09; per il regime vigente in epoca anteriore alla novella del 2006, v. Cass., s.u. n. 7034/09; con riguardo alle controversie aventi ad oggetto il fermo di beni mobili, cfr. Cass. s.u. n. 14831/08).

13. Vale dunque al riguardo il principio di diritto per cui, “con riferimento alle controversie aventi per oggetto la comunicazione di richiesta di iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 77, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la giurisdizione, qualora i crediti abbiano natura non tributaria, spetterà al Giudice ordinario” (Cass. n. 26835/14).

14 Ciò comporta che, in sede di rinvio, il giudice d’appello dovrà verificare quali siano le cartelle esattoriali relative ai crediti per contributi Cassa nazionale previdenza geometri, il cui esame va rimesso al giudice ordinario competente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato del contribuente; accoglie il ricorso incidentale condizionato di Equitalia s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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