Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14883 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 15/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4710/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

nonchè C.A., elettivamente domiciliate in Roma, Via

Michele Mercati n. 51, presso l’avvocato Antonini Giuseppe, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Calore Enrico,

Camporese Davide, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 72,

presso l’avvocato Bonaccorsi Di Patti Domenico, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Pinamonti Antonio, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott.

Ba.Gi., elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi

n. 29, presso l’avvocato Milli Marina, rappresentato e difeso

dall’avvocato Arcidiacono Vincenzo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

Venezia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova;

– intimate –

avverso la sentenza n. 15/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con sentenza depositata il 7/1/2014, notificata il 13/1/2014, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. e da C.A. avverso la sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento della società.

In sintesi, e per quanto ancora rileva, la Corte d’appello ha ritenuto:

che era infondata la doglianza della mancata concessione del termine “per dettagliare e documentare quanto eccepito e verbalizzato” all’udienza del 14/6/2013, per non avere gli appellanti dedotto quale ulteriore attività difensiva avrebbero fatto valere e quale incidenza avrebbe avuto sulle questioni rilevanti;

che, quanto alla carenza di legittimazione attiva del creditore istante (OMISSIS) s.r.l. per l’eccepita prescrizione del relativo credito derivante da mutuo chirografario, la clausola sub 4 del contratto di mutuo fissava termine non essenziale per il pagamento della rata di ammortamento o per qualunque altra inadempienza(stante l’indubitabile esistenza dell’interesse del creditore al mantenimento del piano di ammortamento originario che consentiva il pagamento degli interessi pattuiti per il rimborso dilazionato del mutuo), configurava al più una clausola risolutiva espressa, della quale la creditrice non si era avvalsa, nè era provato che proprio detto credito fosse oggetto della cessione a terzi del 20/10/2008;

che sussistevano chiari indici dello stato di insolvenza della (OMISSIS), alla stregua dell’ esistenza di debiti erariali per oltre 100.000 Euro, della cui estinzione per prescrizione mancava ogni prova documentale; della pendenza di due procedure esecutive mobiliari; del tentativo di giustificare il mancato pagamento di debiti certi con la volontà di non adempiervi anche con riguardo ai debiti verso i fornitori, comportamento del tutto in contrasto con i più elementari canoni di condotta dell’imprenditore, e spiegabile solo con la crisi di liquidità chiaramente emergente dai dati contabili opportunamente rettificati.

Propongono ricorso affidato a quattro motivi la (OMISSIS) ed C.A..

Si difendono con separati controricorsi il Fallimento della (OMISSIS) ed il Fallimento della (OMISSIS).

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

Il primo motivo, inteso a far valere, sotto il profilo dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la lesione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine richiesto all’udienza del 14/6/2013 “per svolgere compiutamente le proprie difese”, è inammissibile.

I ricorrenti infatti si dolgono del mancato rinvio, deducendo del tutto genericamente che avrebbero potuto provare l’insussistenza degli indici rivelatori dell’insolvenza, in particolare in relazione ai debiti erariali.

La Corte d’appello ha puntualmente rilevato che all’udienza i reclamanti avevano eccepito prontamente la prescrizione dei crediti erariali e l’intervenuta transazione della vertenza (OMISSIS), da cui era originata una delle due esecuzioni mobiliari, e che non avevano in alcun modo precisato quale concreta difesa fosse stata preclusa dal mancato differimento, di talchè la doglianza si limitava ad affermare la violazione del diritto di difesa in modo del tutto astratto.

Ora, secondo l’orientamento seguito, tra le ultime, nelle pronunce di questa Corte del 13/9/2016, n. 17950 e del 5/2/2016, n. 2302, è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi della L. Fall., art. 18 (nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007) laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito, senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c..

Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono, sotto il profilo dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’interpretazione data dalla Corte del merito della clausola n. 4 del contratto di mutuo, sul rilievo del persistere dell’interesse del creditore al mantenimento del piano di ammortamento originario che consentiva la percezione degli interessi pattuiti, che, secondo la parte, cozza con il reale andamento dei fatti ed il diritto vivente, che sottrae al Giudice ogni apprezzamento sul persistere dell’utilità economica del contratto; denunciano il ricorso da parte del Giudice del merito al criterio sussidiario del comportamento successivo delle parti, che anzi deponeva a favore della tesi della (OMISSIS).

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

I ricorrenti partono da una lettura riduttiva dell’ampia argomentazione adottata dalla Corte d’appello, che proprio dalla formulazione testuale della clausola, nel riferimento generico anche a “qualunque altra inadempienza da parte della Mutuataria ad uno dei patti contrattuali”, ha fatto conseguire l’esclusione della essenzialità del termine, non potendosi sostenere che qualsiasi inadempienza determinasse per ciò solo il venire meno dell’interesse al mantenimento del contratto, così come per il mancato pagamento di una sola rata oltre venti giorni dalla scadenza, visto l’interesse al mantenimento del piano di ammortamento che consentiva la percezione degli interessi.

Ora, tale interpretazione della clausola contrattuale non è contraria ai canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., nè antepone al criterio letterale quello relativo al comportamento successivo delle parti, ed è plausibilmente argomentata nel riferimento al concreto interesse della parte creditrice; e, a ben vedere, è la stessa ricostruzione dei ricorrenti che valorizza il canone del comportamento successivo delle parti in senso favorevole alla propria tesi che potrebbe ritenersi in violazione dei canoni ermeneutici (ma sulla funzione paritaria dei criteri letterale e relativo al comportamento anche successivo delle parti, al fine di individuare lo scopo pratico perseguito col sistema negoziale, si veda la pronuncia Cass. 28/2/2013, n. 5045).

Col terzo mezzo, i ricorrenti, sempre facendo valere i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostengono che ha errato la Corte del merito non ritenendo il credito derivante dal mutuo ceduto con la scrittura privata del 20/10/2008 e che dai documenti dell’anno 2008 versati in atti risulta l’operazione posta in essere per aiutare (OMISSIS), con l’accollo “di fatto” da parte dei sigg. D. e C., nè infine la Corte d’appello ha spiegato in alcun modo l’inerzia di Antonveneta verso (OMISSIS) e di questa verso la (OMISSIS).

Il motivo è sostanzialmente inammissibile.

Di contro al rilievo di fondo della Corte veneta, della mancata indicazione nell’atto di cessione del titolo del credito ceduto, accompagnato anche dall’evidenziazione della non coincidenza delle somme(tanto più considerati gli interessi dei mora per il mancato pagamento sin dalla prima rata da parte di (OMISSIS)), i ricorrenti incentrano il motivo solo sul secondo profilo e tentano di dare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella di cui alla sentenza impugnata, mentre, per giurisprudenza consolidata, è inammissibile il vizio motivazionale che si risolva nella prospettazione di una diversa lettura degli elementi in causa.

Col quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della valutazione dello stato di insolvenza, imputando alla Corte veneta di non essersi accorta dell’uso strumentale dell’istanza di fallimento e di non avere considerato inidoneo a provare l’insolvenza l’inadempimento del credito contestato; sostengono che, tolto detto indice, per il resto vi era poco o nulla sul punto e che il Giudice del merito ha ritenuto inattendibile la stima del valore del cespite immobiliare, che copre abbondantemente l’ammontare dei debiti, senza disporre C.t.u.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in critiche di mero fatto nei confronti della pronuncia impugnata, nè coglie la specifica argomentazione spesa dalla Corte veneta, basata sui tre profili dei debiti erariali, della pendenza di due procedure esecutive mobiliari, del mancato pagamento anche verso fornitori, e quindi di debiti certi oltre che di quello contestato.

Va pertanto respinto il ricorso; le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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