Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14882 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14882 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22333-2011 proposto da:
RICCI STEFANO RCCSFN64T25G388R sia in proprio che in qualità
di difensore di BOTTAN SERGIO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI PAOLO, il primo rappresentato e difeso da sè medesimo,
ed il secondo rappresentato e difeso dall’avvocato RICCI STEFANO,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
VERONA,
AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERONA – VERONA 1,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

Data pubblicazione: 30/06/2014

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;
– intimati avverso il decreto nel procedimento R.G. 1032/2010 del

il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
FATTO E DIRITTO

Stefano RICCI ha proposto ricorso per cassazione avverso il
provvedimento del Tribunale di Verona, pronunciato il
14.6.2011, che ha rigettato il reclamo dallo stesso
presentato in ordine al decreto di rigetto dell’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio avanzata nell’interesse
dell’imputato Sergio Bottan nell’ambito di un procedimento
per i reati di truffa e falso definito in data 30.7.2010
con sentenza di applicazione pena.
Il ricorrente si duole che il suo assistito non sia stato
ritenuto di versare nelle condizioni economiche previste
dalla legge per essere ammesso al beneficio.
Orbene, occorre preliminarmente rilevare che nella specie
non viene in considerazione la competenza tabellare delle
Sezioni civili della Corte a giudicare su
detto ricorso, giacchè, in forza di quanto statuito da
Cass. Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta
121c. 2011 n. 22333 sez. M2 – ud. 04-03-2014
-2-

TRIBUNALE di VERONA (Sezione Penale) del 17.5.2011, depositato

competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine a
ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex
art. 170 del citato T.U., al decreto di liquidazione dei
compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre

difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello
Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto
di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio
penale.
Nella impugnazione suindicata, di converso, ciò di cui si
discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, ma
l’ammissione al gratuito patrocinio di imputato, materia,
che, sinora, è stata sempre trattata dalla 4^ Sezione
penale.
Appare, pertanto, opportuno rimettere gli atti al
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso
ad una Sezione penale della Corte (v. nota in data 13
aprile 2010, prot. n. 5 B/10, del magistrato coordinatore
dell’Ufficio esame preliminare ricorsi penali), prima di
una valutazione nel merito del ricorso.

P.Q.M.

Ric. 2011 n. 22333 sez. M2 – ud. 04-03-2014
-3-

che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai

La Corte dispone la trasmissione degli atti al
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione
penale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2

Sezione civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2014.

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