Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14882 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8258/2011 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO COCCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ESCAVAZIONE MARMI LOCHI DI E.M.L. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/2010 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato TINELLI che ha chiesto il

rigetto, l’Avv. deposita in udienza sentenza della CTR di FIRENZE

dep. il 17/12/2013 n.r.g. 315/2 ud. 25/11/2013;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Cerit s.p.a. impugna la sentenza n. 217/1/10 del 6.12.2010 con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello della contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, la quale, ritenendo la nullità della notifica della cartella esattoriale (e quindi la nullità di quest’ultima) per mancato rispetto delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., riduceva l’iscrizione ipotecaria impugnata dall’importo di Euro 1.301.936,85 a quello di Euro 614.633,39.

La società intimata resiste con controricorso, eccependo l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, prima ancora che la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso denunzia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 143 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

2. Secondo il ricorrente, la mancata ricezione della cartella di pagamento sarebbe smentita dalla relata di notifica del 10/03/2006, attestante il deposito del plico presso il comune e l’affissione all’albo del relativo avviso, in assenza dell’addetto al ritiro. Ciò troverebbe riscontro negli ulteriori documenti prodotti, segnatamente: visura storica della CCIAA di Carrara, attestante che la sede della società è rimasta invariata ((OMISSIS)); certificazione di cambio toponimo rilasciata dal Comune di Carrara, attestante la variazione da (OMISSIS), a (OMISSIS), “non tale da rendere irregolare la notifica” solo perchè la località all’epoca della consegna era ancora contraddistinta dalla precedente denominazione.

3. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non risultando chiaro nemmeno se la notifica sia stata effettuata ai sensi dell’art. 140 (come farebbe pensare il riferimento alla constatazione della “assenza dell’addetto al ritiro” riferita a pag. 3 del ricorso) ovvero dell’art. 143 c.p.c. (come si legge nella pagina successiva); quanto alle ulteriori deduzioni sulle asserite variazioni toponomastiche, descritte sempre a pag. 3 del ricorso, esse risultano di scarsa intelleggibilità, e non trovano riscontri nella sentenza impugnata, anch’essa peraltro assai poco chiara.

4. Ne segue, inevitabilmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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