Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14882 del 16/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14882 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 16/07/2015

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ORDINANZA

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sul ricorso 2890-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in R01\1A, VIA DEI

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PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

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contro

COPROSER SRL IN LIQUIDAZIONE, (consulenze produzioni
servizi rappresentanze), in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
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dell’avvocato BOZZA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende

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unitamente all’avvocato PAOLO FALDELL giusta mandato in calce al
controricorso;
– controrico”ente –

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avverso la sentenza n. 65/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 23/09/2013, depositata il
13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 da.l Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI;

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udito l’Avvocato Alessandt’o Bozza difensore della controricorrente

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che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
contro la sentenza dalla CTR delr Emilia Romagna n.65, depositata il
13.11.2013.
La C1R riteneva inammissibile per tardività l’appello proposto dalla ricorrente
contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei
confronti della Consulenze produzione servizi e rappresentanze CO.PRO.SER.
srl emesso per fatture relative a operazioni inesistenti. Non poteva infatti
applicarsi la sospensione dci termini processuali fino al 30 giugno 2012 di cui
all’art39 c.12 D.L. n.98/2011. n contribuente; infatti, non aveva manifestato la
volontà di avvalersi del condono; avendovi anzi espressamente rinunciato.
Aggiungeva poi la CTR che la sentenza di prime cure era corretta, riguardando
le fatture rattività di consulenza resa dalla ditta, per il tramite del collaboratore
Schieppati su materie amministrative e finanziarie.
La società contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato
memoria.
Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.39 c.l2
D.L. n.98/2011, applicandosi la sospensione dei tennini dì impugnazione a
prescindere dal contegno del contribuente volto a sospendere la trattazione della
lite.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.l e 55 dPR
n.633172.
Con il terzo motivo si prospetta l’omessa insufficiente motivazione della
sentenza che aveva omesso di esaminare la documentazione specificamente
richiamata nell’atto di appello.
La società contnbuente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, avendo la
stessa rinunziato espressamente
ad avvalersi del condono ex art 16
Ln.289/2002 senza che l’Agenzia appellante avesse aggredito la decisione di
primo grado c avendo la CTR esaurit(\.la potestas iudicandi, una volta ritenuto
inammissibile l’appello.
Il primo motivo di ricorso, ammissibile in quanto oggetto del contendere
innanzi al giudice di appello non era la rinunzia al condono della parte
ricorrente, ma la tempestività del ricorso in relazione alla portata dell’art.39
c.12 d.l.n.98/2011, è manifestamente infondato.

Rlc. 2014 n. 02.890 sez. MT- ud. 10-06-2015

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Ed invero, pur riconoscendosi, in termini generali, che il tenore dell’art. 16
n.289/2002 non richiede l’espressione della volontà di definizione della lite,
riferendosi ex lege a tutte le liti fiscali non ancora definite, si è aggiunto che
l’art.39 c.12 d.l.n.98/2011 va interpretato nel senso dell1operatività della
sospensione dei termini d1impugnazione con 11unica salvezza costituita dalla
proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente Cass.n.19237/12; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4515;v. aru:he Cass.n.23618/2011,
ove si sottolinea la necessità che la parte faccia espressa richiesta di volersi
avvalere della speciale normativa-.
Orbene, nel caso di specie la CIR ha dato atto che la parte aveva espressamente
rinunziato ad avvalersi della facoltà di addivenire al condono richiamato
dall’art.39 c.12 ultcit). Ne consegue la piena conformità a legge della
decisione impugnata che ha escluso l’applicazione al caso di specie della
sospensione dei termini processuali per la proposizione dell’appelJo proprio in
relazione alla volontà esplicitamente manifestata dalla parte di non avvalersi del
condono.
Il ricorso. restando assorbiti i motivi attinenti al merito, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Visti gli aru.375 e 380 bis c.p.c.
Rigettai\
ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali
in favore della parte ricorrente che liquida in euro 900,00 per compensi, euro
100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Cosi deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma il l O
ah!gno 2015.

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Ric. 2014 n. 02890 Se%. MT- ud. to-06-2015

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