Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14882 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12454/2014 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY 23,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/02/2014, R.G.N. 3075/2012;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città nella parte in cui era stata accolta la domanda proposta da G.C. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ed era stata condannata l’amministrazione a corrisponderle la somma di Euro 25.984,99 a titolo di indennità per mansioni superiori ed indennità di direzione ai sensi degli artt. 69 del c.c.n.l. 4 agosto 1995, 21 c.c.n.l. 26 maggio 1999 e 33 c.c.n.i. 31 agosto 1999 in relazione all’incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico per l’anno 2009/2010 ed alla sostituzione del dirigente nel periodo di assenza per infortunio del 15 dicembre 2009-30 giugno 2010. In accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, poi, ha compensato per metà le spese di primo grado ponendole a carico del MIUR per l’altra metà e compensando in pari misura anche quelle di appello.

2. Il giudice di appello, dopo aver precisato che l’unica doglianza formulata dall’amministrazione investiva la riconosciuta indennità di direzione e che perciò nel resto la sentenza di primo grado era passata in giudicato, ha accertato che diversamente da quanto sostenuto dal MIUR, l’art. 21, comma 2 del c.c.n.l. del 1999, che prevede l’erogazione al sostituto del capo d’istituto o del reggente assente o impedito di una indennità di direzione, è rimasto in vigore per effetto del richiamo operato dall’art. 33 del c.c.n.i. del 1999 che nel richiamarne il contenuto ne determina la misura.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR affidato ad un unico motivo al quale resiste con controricorso G.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 146, comma 1, lett. g), n. 7 del c.c.n.l. Scuola del 29 novembre 2007 e dell’art. 21, comma 1 del c.c.n.l. 26 maggio 1999 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Sostiene il ricorrente che l’indennità di direzione – i cui riferimenti normativi sono l’art. 21 c.c.n.l. scuola del 1999 richiamato dall’art. 146 del c.c.n.l. del 2007, l’art. 33 c.c.n.i. scuola 31 agosto 1999, il c.m. 118 del 14.4.2000 e l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto il 2.2.2005 – è un’indennità accessoria mensile prevista per i capi di istituto, i direttori di conservatorio e di accademie, i presidi incaricati, i vice rettori e vice direttori di istituti educativi, vicari o altri docenti che sostituiscono il dirigente, docente vicario delle scuole date in reggenza. Espone che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 33 del c.c.n.i. scuola del 31.8.1999 e dell’art. 21, comma 2 del c.c.n.l. del 2003, tale indennità è erogata al vicario della stessa scuola affidata in reggenza nella misura del 50%.

4.2. Deduce che dal gennaio 2001 l’indennità di direzione non è più erogata ai dirigenti scolastici che non ricadono più nel comparto scuola ma nel Contratto area V della dirigenza scolastica.

4.3. Ritiene che al docente collaboratore del dirigente scolastico vicario che sostituisca quest’ultimo in sua assenza o impedimento spetta solo l’indennità di funzioni superiori e che l’indennità di direzione è riconosciuta solo ai docenti incaricati della presidenza.

4.4. Insiste nel ribadire che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 146, comma 1, lett. g) n. 7 del ccnl del 29.11.2007 resta in vigore dell’art. 21 del c.c.n.l. del 1999 solo il comma 1 mentre il comma 2, che disciplinava il pagamento dell’indennità di direzione ai dipendenti che sostituiscano il capo di istituto assente, spetta solo l’indennità di funzioni superiori. Sottolinea infatti che il richiamo all’art. 21 comma 2, contenuto nell’art. 33, comma 4 del c.c.n.l. del 1999, è venuto meno per i collaboratori vicari del dirigente scolastico atteso che l’indennità di direzione è riservata, nella misura precisata dalla disposizione dell’art. 21, comma 2, che solo per tale fine è richiamata, ai soli docenti incaricati della presidenza.

5. Il ricorso non può essere accolto.

5.1. L’indennità di direzione – riconosciuta dalla Corte di merito alla odierna controricorrente sia in relazione all’incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico che con riferimento alla sostituzione del Dirigente nel periodo di assenza per infortunio del 15 dicembre 2009 – 30 giugno 2010 – è disciplinata dall’art. 21 del c.c.n.l. scuola dell’anno 1999 e dall’art. 33 del c.c.n.i. del comparto scuola.

5.2. Con l’art. 146 del c.c.n.l. del 2007 – in applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, che ha previsto che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva di quel contratto collettivo nazionale – si è disposto che fanno eccezione all’abrogazione generale le norme collettive indicate dallo stesso art. 146 e quelle richiamate nel testo del CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola.

5.3. L’art. 146 del c.c.n.l. del 2007, al n. 7, prevede che restino in vigore “ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, l’art. 21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e l’art. 33 CCNI 31 agosto 1999 (…)”.

5.4. Sostiene il ricorrente che la mancata menzione, tra le norme ancora vigenti, dell’art. 21, comma 2, del c.c.n.l. del 1995 con il quale era stata estesa l’indennità di direzione ai docenti chiamati a sostituire i dirigenti scolastici, avrebbe dovuto convincere della intervenuta abrogazione della disposizione che legittimava l’erogazione.

5.5. Va tuttavia rilevato che la Corte territoriale è pervenuta al convincimento che l’indennità in questione, pur dopo la sottoscrizione del c.c.n.l. del 2007, era ancora dovuta sul rilievo che il fondamento andava ricercato nel tenore testuale dell’art. 33 del c.c.n.i. del comparto scuola del 1999, elencato tra le norme ancora vigenti dall’art. 146 c.c.n.l. del 2007, il quale, con un rinvio letterale all’art. 21, comma 2, include tra le disposizioni ancora vigenti anche tale ultima norma.

5.6. Tanto premesso, va allora ricordato che la ricostruzione operata passa necessariamente attraverso l’interpretazione di una disposizione di un contratto integrativo che, diversamente dai contratti collettivi nazionali del settore pubblico, non può essere direttamente interpretato in sede di legittimità, come invece richiede i Ministero ricorrente, e le censure che lo investano devono essere formulate in termini di violazione delle regole dell’interpretazione e sono condizionate alla specifica produzione in allegato al ricorso o, quanto meno all’indicazione della collocazione nel fascicolo del processo (cfr. in proposito Cass. 21/09/2011 n. 19277, 30/03/2018 n. 7981 e Cass. 11/01/2019 n. 29093). Il particolare regime processuale dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 e dall’art. 360 c.p.c., n. 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non si applica ai contratti integrativi i quali, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto (Cass. 16/01/2020 n. 814) e non sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8 (cfr. Cass. 7981 del 2018 cit.).

5.6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge da distrarsi in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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