Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14882 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. II, 06/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Bellingacci Marco,

elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, n. 4

(studio Avv. Marco Santaroni);

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale notarile, dall’Avv. Luconi Massimo, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Boezio, n. 6;

– controricorrente –

e contro

A.D., A.L., EQUITALIA PERUGIA s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza emessa in data 11 agosto 2008 dal

Tribunale di Spoleto;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Massimo Luconi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la MPS Gestione Crediti s.p.a., nell’ambito di una procedura esecutiva a carico del debitore A.S., ha introdotto un giudizio di scioglimento della comunione di beni immobili, oltre che nei confronti dell’esecutato, anche delle comproprietarie non debitrici A.L. e A. D.;

che il Giudice del Tribunale di Spoleto, con ordinanza in data 11 agosto 2008, ha proceduto alla assegnazione dei lotti, come individuati dal nominato c.t.u., assegnando il lotto n. (OMISSIS) all’esecutato e i lotti n. (OMISSIS) alle altre comproprietarie;

che per la cassazione di detta ordinanza A.S. ha proposto ricorso straordinario, con atto notificato il 22 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 111 Cost., sulla base di due motivi, con cui lamenta che il primo giudice abbia deciso con ordinanza de plano pur essendo sorte contestazioni;

che la s.p.a. MFS Gestione Crediti Banca ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza pubblica.

Considerato che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata nella decisione del ricorso;

che a norma dell’art. 50-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il procedimento di scioglimento della comunione è trattato e deciso dal tribunale in composizione monocratica, non rientrando tra quelli per i quali è prevista riserva di collegialità; pertanto, ove il giudice istruttore dichiari con ordinanza esecutivo il progetto nonostante siano sorte contestazioni al riguardo, il relativo provvedimento è pronunciato da un organo avente in ogni caso potere decisorio e pur non avendo la forma di sentenza di cui all’art. 789 cod. prod. civ., comma 2 ne ha comunque il contenuto, onde lo strumento di impugnazione esperibile avverso di esso è l’appello, e non il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass., Sez. 2, 8 novembre 2010, n. 22663, sulla scia di Cass., Sez. 2, 22 febbraio 2010, n. 4245; e v. anche Cass., Sez. 2, 24 novembre 2010, n. 23840);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, essendo l’orientamento al quale il Collegio ha dato applicazione successivo alla notificazione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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