Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14881 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14881 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28796-2012 proposto da:
DE FALCO ANNA MARIA DFLNNIR46S59H579J, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BENEVENTO DELFINO giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MAZZIOTTI CARMELA, FORCINITI ANGELINA, FORCINITI
ALDA, FORCINFII MARIA GRAZIA, FORCINITI LEONARDO,
FORCINITI ANGELO ANTONIO, FORCINITI GERARDO;

intimati

avverso la sentenza n. 671/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 10/05/2012, depositata V11/06/2012;

Data pubblicazione: 30/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato Benevento Delfino difensore della ricorrente che si
riporta al ricorso e in subordine chiede di rimettere la questione alle

***
1. Con citazione del 1982 De Falco Anna Maria rivendicava un terreno
asseritamente oggetto di abusiva occupazione e ne chiedeva il rilascio
con demolizione di opere che assumeva abusivamente realizzate.
Con sentenza del 2006 il Tribunale di Rossano rigettava la domanda di
rivendica della De Falco per mancata prova della proprietà del terreno
rivendicato e rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto
Forciniti Vincenzo per mancata prova dell’usucapione.
La De Falco proponeva appello al quale resistevano gli eredi Forciniti
proponendo appello incidentale diretto all’accoglimento della
domanda di usucapione.
Con sentenza depositata 1’11/6/2012 la Corte di appello di Catanzaro
accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello
principale per difetto di procura in quanto la procura a margine
dell’atto di appello risultava espressamente conferita congiuntamente
agli avvocati Benevento e Zagarese, mentre la procura e l’atto di
appello erano sottoscritti dal solo avvocato Benevento;
conseguentemente dichiarava sia l’inammissibilità dell’appello
principale, sia l’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto
tardivo.
2. De Falco Anna Maria ha proposto ricorso affidato a tre motivi.; gli
intimati non si sono costituiti.

Ric. 2012 n. 28796 sez. M2 – ud. 04-03-2014
-2-

Sezioni Unite di questa Corte.

2.1 Con il primo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt.
83 c.p.c. e 1716 c.c. comma 2 c.c., la ricorrente adduce circostanze e
valutazioni sul tenore letterale della procura ritenuta congiunta dalla
Corte di Appello, richiama giurisprudenza di questa Corte in merito
alla presunzione di conferimento del mandato conferito a due

difensori e sostiene che non poteva essere desunta la volontà di
conferire il mandato disgiunto dalla semplice circostanza che era stato
apposto un tratteggio sulla parola disgiuntamente;
2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione
sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe motivato sulle ragioni
addotte per contrastare l’eccezione di inammissibilità per mancanza di
procura sollevata di controparte e, in particolare, su quella riguardante
l’incompleta lettura del testo della procura dalla quale si dovrebbe
desumere che la volontà della mandante era nel senso di conferire
mandato pieno all’avvocato Benevento; aggiunge che la procura non
risultava accettata dal secondo avvocato.
2.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 182
c.p.c. sostenendo che la Corte di appello, secondo quanto disposto
dalla norma richiamata, avrebbe dovuto invitare la parte a provvedere
alla sanatoria della procura nulla che avrebbe avuto effetto retroattivo.
3. Le censure, complessivamente considerate non consentono una
valutazione di manifesta fondatezza o infondatezza tale da consentire
il ricorso alla procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., ma rendono
opportuna, l’assegnazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Non definisce il giudizio e rinvia per la pubblica udienza.

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