Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14881 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 27/05/2021), n.14881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20811/14 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Bergamo ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dè Gracchi, n. 39, presso lo

studio degli avv.ti prof. Adriano Giuffrè e Francesca Giuffrè;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 219/25/14 della Commissione tributaria

regionale per la Puglia, depositata il 27/01/2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

12/02/2021 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito a invito a fornire chiarimenti in merito al possesso di alcuni beni e alle spese sostenute per incrementi patrimoniali, inoltrato dall’Agenzia delle Entrate di Napoli ad M.A., al quale questi rispose inviando comunicazione scritta senza presentarsi personalmente, la Direzione provinciale di Foggia notificò al predetto due avvisi di accertamento con i quali rideterminò sinteticamente il reddito per gli anni di imposta 2006 e 2007, soprattutto in ragione dell’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un immobile del valore di 970.000,00 Euro. Impugnati dal contribuente i predetti atti con distinti ricorsi, la C.T.P. di Foggia, dopo avere provveduto alla loro riunione, accolse integralmente le domande con sentenza n. 153, depositata il 6/12/2012, che fu invece riformata dalla C.T.R. della Puglia, Sez. distaccata di Foggia, adita dall’Ufficio, in accoglimento integrale dell’atto d’appello.

2. Avverso questa sentenza, il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di analizzare il dettaglio della spesa di Euro 970.000,00 contestata, ossia il suo effettivo ammontare, l’anno in cui era stata affrontata e i relativi elementi probatori forniti. Ad avviso del contribuente, la C.T.R. non aveva considerato che, della spesa complessiva contestatagli, una sola parte (per l’importo di Euro 570.000,00) era stata affrontata da lui all’atto del preliminare stipulato nel 2006, mentre la somma a saldo, pari a Euro 400.000,00, era stata pagata dal figlio nel 2007 al momento della stipula del contratto definitivo, nè aveva tenuto conto delle prove documentali offerte sul punto, ossia l’atto di acquisto, contenente tempi e modalità di pagamento del prezzo, gli estratti di conto corrente bancari, attestanti data e importo degli assegni, la provenienza dei fondi già in suo possesso, in contrasto con la disposizione di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, che fa espresso riferimento all’anno di competenza, ossia a quello in cui la spesa viene effettuata. Inoltre, il reddito sinteticamente accertabile non si discostava di almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato, nè ciò era accaduto per due annualità consecutive, come previsto dalla norma, senza che di questo e della legittimità delle operazioni effettuate dall’Ufficio, che aveva imputato le spese integralmente all’anno 2007, la C.T.R. avesse dato conto e senza considerare che ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto, la spesa per incrementi patrimoniali sarebbe dovuta essere riferita all’anno in cui è stata fatta e sarebbe dovuta essere ripartita in quote costanti nei quattro anni antecedenti.

2. Col secondo motivo, si lamenta la nullità del procedimento e/o della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e all’art. 342 c.p.c., per non avere la C.T.R. pronunciato l’inammissibilità del gravame, benchè l’appello proposto dall’Ufficio non contenesse alcuna correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell’appello e i motivi addotti dal primo giudice, in violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di gravame.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 24,53 e 111 Cost., la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 42, per avere la C.T.R. ritenuto insussistente l’obbligo di instaurazione nella specie del contraddittorio e la stessa violazione del diritto al contraddittorio, benchè l’invito a controdedurre fosse stato fatto dal solo Ufficio locale di Napoli e non fosse stato ripetuto da quello locale di Foggia, cui il procedimento era stato trasferito per competenza.

4. Col quarto motivo si lamenta l’error in iudicando e la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 4, e dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. reso una motivazione meramente apparente, inidonea a rilevare la ratio decidendi, allorchè aveva apoditticamente ribadito la correttezza dell’operato dell’Ufficio, senza tener conto dei calcoli svolti nelle controdeduzioni del contribuente, i quali avrebbero consentito di determinare un reddito conseguito perfino inferiore a quello dichiarato.

5. Col quinto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, senza esaminare la regolarità del procedimento utilizzato dall’Ufficio per determinare induttivamente il reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva considerati, di cui aveva omesso di verificare la congruità, con particolare riferimento all’entità della spesa sostenuta nell’anno di riferimento, limitandosi ad aderire pedissequamente a quanto accertato dall’Amministrazione finanziaria.

6. Con istanza depositata il 5/02/2021, il difensore di M.A. ha proposto istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l’accoglimento della domanda di definizione agevolata dei carichi di ruolo, relativi agli avvisi di accertamento oggetto di ricorso, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, la quale ha sostanziale natura di rinuncia alla domanda.

In proposito, deve trovare applicazione il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto rivelatrice del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita (ex multis, Cass., Sez. 5, 15/01/2015, n. 963).

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi sulle spese, essendo rimasta l’Agenzia delle Entrate intimata, nè deve trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per essere stata la declaratoria d’inammissibilità determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2017, n. 3542, Cass., Sez. 5, 11/09/2018, n. 22098).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA