Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14881 del 16/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14881 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
Data pubblicazione: 16/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 2880-2014 proposto da:

AGENZIA DEU..E ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pto tempo.re, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEllO
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STATO, che la rappresenta c difende ope legis;

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COPROSER SRL IN LIQUIDAZIONE, (consulenze produzioni
servizi :rappresentanze), in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO FALDELLA giusta procura in calce
al controricorso;

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avverso la sentenza n. 67/2013 della CO:MMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOWGNA del 23/09/2013, depositata il
13/11/2013;
udita la :relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Alessanc:ko Bozza difensore della controrico:rrente
eh e si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
contro la sentenza era dalla CTR dell’ Emilia Romagna n.67, depositata il
13.11.2013.
La CTR riteneva inammissibile per tardività l’appeJio proposto dalla ricorrente
contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei
confronti della Consulenze produzione servizi e rappresentanze CO.PRO.SER.
srl emesso per fatture relative a operazioni inesistenti. Non poteva infatti
applicarsi la sospensione dei termini processuali fino al 30 giugno 2012 di cui
all’art.39 c.12 D.L. n.98/2011. n contribuente, infatti, non aveva manifestato la
volontà di avvalersi del condono, avendovi anzi espressamente rinunciato.
Aggiungeva poi la CTR. che la sentenza di prime cure era corretta. riguardando
le fatture {~attività di consulenza resa dalla ditta, per il tramite del collaboratore
Schieppati. su materie amministrative e finanziarie.
La società contnbuente si è costituita con controricorso e ha depositato
memoria
Con il primo motivo l” Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art.39 c.12
D.L. n.98/20ll, applicandosi la sospensione dei tennini di impugnazione a
prescindere dal contegno del contribuente volto a sospendere la trattazione della
lite.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la vio)azione degli artt.l e 55 dPR
n.633/72.
Con il terzo motivo si prospetta l’omessa insufficiente motivazione della

sentenza che aveva omesso di esaminare la documentazione specificamente
richiamata nell’atto di appello.
La società contribuente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, avendo la
stessa rinunziato espressamente
ad avvalersi del condono ex art.16
l.n.289/l002 senza che l’Agenzia appellante avesse aggredito la decisione di
primo grado e avendo la CTR esaurit~ la potestas iudicandi, una volta ritenuto
inammissibile l’appello.
n primo motivo di ricorso, ammissibile in quanto oggetto del contendere
innanzi al giudice di appello non era la rinunzia al condono della parte
ricorrente, ma la tempestività del ricorso in relazione alla portata dell’art.39
c.12 d.l. n. 98/2011. è manifestamente infondato.

Rlc. 2014 n. 02880 se.z. MT- ud. 10-06-2015
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Ed invero, pur riconoscendosi, in termini generali, che il tenore dell’art. 16
n.289/2002 non richiede l’espressione della volontà di definizione della lite,
riferendosi ex lege a tutte le liti fiscali non ancora definite, si è aggiUDto che
l’art.39 c.12 d.l.n.9812011 va interpretato nel senso dell’operatività della
sospensione dei tennini d’impugnazione con l’unica salvezza costituita dalla
proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente Cass.n.19237/12; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4Sl5;v. anche Cass.n.23618120l1,
ove si sottolinea la necessità che la parte faccia espressa richiesta di volersi
avvalere della speciale normativa~.
Orbene. nel caso di specie la CTR ba dato atto che la parte aveva espressamente
rinunziato ad avvalersi de1la facoltà di addivenire al condono richiamato
dall’art.39 c.l2 ultcit). Ne consegue la piena confonnità a legge della
decisione impugnata che ha escluso l’applicazione al caso di specie della
sospensione dei termini processuali per la proposizione dell’appeno proprio in
relazione alla volontà esplicitamente manifestata dalla parte di non avvalersi del
condono.
Il ricorso, restando assorbiti i motivi attinenti al merito, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta
ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali
in favore della parte ricorrente che liquida in euro 1.400,00 per compensi. euro
100,00 per esborsi. oltre accessori come per legge.
Cosi deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma il l O

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Ric;. 2014 n. 02880 se.z. MT- ud. 1()..06-201!5
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