Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14881 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14598/2016 proposto da:

P.J., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 8, presso lo studio dell’Avvocato UMBERTO FRATINI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato VETULLIO MUSSOLINI;

– ricorrente –

contro

FRESCHI & SCHIAVONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI

57, presso lo studio dell’Avvocato ERNESTO ALIBERTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARCO GIOVANNI

VILLANI.

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 979/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2015 R.G.N. 3035/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia n. 2686 del 2011, ha rigettato la domanda formulata da P.J., dipendente della Freschi e Schiavoni srl dal 17.12.1999 al 28.7.07 con mansioni di autista con inquadramento nel livello 3S, con la quale era stato chiesto accertarsi la quantità di ore di lavoro straordinario effettuate, la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, l’intervenuto demansionamento nel periodo 10.9.2006 – 28.7.2007, con conseguente condanna della società al pagamento degli importi indicati in ricorso.

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 979 del 2015, ha confermato la suddetta pronuncia, respingendo il gravame proposto dal lavoratore.

3. Per quello che interessa in questa sede i giudici di seconde cure hanno ritenuto che il lavoratore, in ordine alla richiesta di riconoscimento del lavoro straordinario, non aveva assolto ai rigorosi oneri probatori su di lui gravanti: in particolare, hanno evidenziato che le risultanze dei dischi cronotachigrafi erano state contestate da controparte e che i capitoli di prova articolati erano stati genericamente articolati di talchè non avrebbero consentito alcuna proficua attività istruttoria.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione P.J. affidato ad un solo motivo, cui hanno resistito con controricorso la Freschi e Schiavoni srl nonchè l’INPS.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: nello specifico lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 244 c.p.c. e segg., dell’art. 2697 c.c., oltre che dal principio costituzionale di potere fare valere in giudizio i propri diritti e interessi legittimi di cui all’art. 24 Cost., comma 1, per avere la Corte territoriale respinto oltre cinquanta capitoli di prova nonostante gli stessi fossero certamente idonei a provare quanto dedotto, evidenziato e richiesto in atti e nelle conclusioni rassegnate in primo e secondo grado, così negandogli il diritto costituzionalmente riconosciuto di provare i fatti a fondamento delle proprie ragioni e domande, violando, quindi, gli artt. 244 c.p.c. e segg., nonchè il disposto di cui all’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova.

2. Il motivo è infondato.

3. La Corte di merito, in fatti, in primo luogo ha applicato correttamente il consolidato principio, affermato in sede di legittimità (ex plurimis Cass. n. 5458 del 1993), secondo cui la rilevanza di una prova deve essere valutata in relazione alla sua influenza ai fini della decisione non avendo riguardo alla verosimiglianza dei fatti articolati o alla probabilità di un esito positivo della prova stessa, ma alla sua idoneità astratta a dimostrare la fondatezza della domanda.

4. In secondo luogo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla superfluità ed inammissibilità della dedotta prova testimoniale evidenziando la genericità dei capitoli (che non avrebbero consentito alcuna proficua istruttoria) sia in relazione agli orari di lavoro osservati dal P., alla lunghezza dei viaggi effettuati, alla durata di tali viaggi nonchè in ordine alle pause ordinariamente osservate. Analogamente sono stati ritenuti inammissibili i capitoli di prova diretti a dimostrare lo svolgimento dei tempi medi per l’espletamento di determinati servizi in assenza di dimostrazione sul dato relativo alla prova che esso fosse avvenuto oltre il normale orario di lavoro.

5. Si tratta, come è agevole rilevare, di un accertamento espresso e congruamente giustificato, non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità (Cass. n. 9942 del 1998; Cass. n. 10719 del 2000).

6. Infatti, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 13485 del 2014).

7. Va, infine, esclusa anche la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura soltanto nella ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 2935 del 2006) non ipotizzabile, però, nella fattispecie in esame vertendosi in ipotesi di cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c..

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

9. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore di ciascun controricorrente.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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