Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14881 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. III, 06/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8202-2010 proposto da:

G.T., nella sua qualità di titolare e legale rappresentante

dell’impresa individuale GTrans, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato BETTONI GIULIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GEBHARD REINHARD, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 42, presso lo studio dell’avvocato LA RUSSA VINCENZO, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– controrscorrente –

e contro

S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1844/2009 del TRIBUNALE di MILANO

dell’11/02/09, depositata il 11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Gebhard Reinhard, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 14 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- G.T. propone tre motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1844/2009, depositata in data 11 febbraio 2009, con cui il Tribunale di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, da lui proposta contro S.S. e la s.p.a. Milano Assicurazioni.

Resiste la Milano Ass.ni con controricorso.

2. – I primi due motivi di ricorso – che denunciano vizi di motivazione – sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione di un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene viziata e inidonea a giustificare la decisione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4646/2008; n. 4719/2008, fra le altre): requisito che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprenderne il contenuto ed il significato (Cass. civ., Sez. 3, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

3.- Il terzo motivo – che denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, oltre che illogica e contraddittoria motivazione – è inammissibile per la medesima ragione, quanto ai vizi di motivazione, e per il fatto che il quesito non è congruente con le ragioni della decisione, quanto alle denunciate violazioni di legge.

Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento dei danni perchè ha ritenuto di poter ricostruire il fatto e che da tale ricostruzione risulti la responsabilità esclusiva del conducente dell’automezzo di proprietà del ricorrente. Le censure – ed i relativi quesiti – avrebbero dovuto avere per oggetto le eventuali illogicità od incongruenze del ragionamento mediante il quale il Tribunale è pervenuto alla sua decisione su questo aspetto. Ma per questa parte il quesito da per ammesso ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che l’istruttoria svolta non consente di ricostruire le modalità del sinistro.

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.

A prescindere dalle ragioni di inammissibilità – che debbono essere confermate, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte circa il rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. – il ricorrente chiede a questa Corte il riesame dei fatti e una nuova e diversa valutazione delle responsabilità, senza avere potuto dimostrare lacune o vizi logici o giuridici intrinseci alla motivazione della sentenza impugnata, tali da renderla inidonea a giustificare la decisione.

Il giudice di merito ha preso in esame e valutato il comportamento dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro ed ha ritenuto responsabile in via esclusiva il ricorrente, nell’esercizio dei poteri di valutazione che la legge gli riserva.

La suddetta decisione non è suscettibile di censura in questa sede di legittimità, in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360c.p.c., n. 5.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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