Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14880 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14880 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5267-2013 proposto da:
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L’ITALIA 12480730154, in persona del
procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO SOLEMARE UNIPERSONALE SRL;
– intimato avverso il decreto n. R.G. 2087/2009 del TRIBUNALE di
MARSALA, depositata il 24/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

Data pubblicazione: 30/06/2014

udito l’Avvocato Alessi Gaetano difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e deposita notifica al curatore del fallimento.

Ric. 2013 n. 05267 sez. M1 – ud. 06-05-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 5267/13 proposto da
Atradius credit insurance n.v nei confronti del Fallimento
Solemare unipersonale srl il Consigliere relatore ha depositato,
ex art 380 bis cpc, la relazione che segue

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Atradius credit insurance n.v ha proposto ricorso
avverso il decreto del Tribunale di Marsala depositato il
24.10.11 con cui veniva respinta l’opposizione allo stato
passivo del fallimento Solemare srl unipersonale dal quale il
credito da essa vantato era stato ammesso in via chirografaria
e non privilegiata;
che il ricorso è stato notificato in data 14.2.13;
che il ricorso è pertanto tardivo in quanto notificato oltre il
termine lungo di cui all’art 327 cpc ;
che il ricorso può pertanto essere trattato in camera di
consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 27.12.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria della ricorrente;
considerato:
che la ricorrente ha depositato documentazione costituita da una
attestazione della Cancelleria del tribunale di Marsala ove viene
dato Atto che non è stato possibile rilasciare copia del decreto
fascicolo in cancelleria;
che pertanto deve ritenersi che la ricorrente si è trovata
incolpevolmente nella impossibilità di procedere
tempestivamente alla notifica del ricorso onde la stessa va
rimessa in termini ai sensi dell’art 153 e 294 cpc ;
che conseguentemente si assegna alla ricorrente il termine di
giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il
rinnovo della notifica alla controparte;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in
udienza pubblica innanzi a questa Sezione.
PQM
Rimette la ricorrente in termini assegnando alla stessa il
termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente
ordinanza per il rinnovo della notifica alla controparte; rinvia la
causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica
innanzi a questa Sezione.
Roma 6.5.14

n. 5332 prima del 23.2.13 causa il mancato rinvenimento del

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