Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14880 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALAZZO DEL MONTE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n.

6, presso l’avv. Fabio Bassan, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 9/24/08, depositata il 6 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Monica Squintu (per delega) per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Palazzo del Monte s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato il diritto della contribuente al rimborso della maggiore IRPEG versata per gli anni 2000/2003 in relazione ad immobili di sua proprietà di interesse storico-artistico, imposta calcolata sulla base del canone di locazione percepito anzichè secondo il criterio dell’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria, stabilito dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

Il giudice d’appello, premesso che la società “utilizza i propri immobili per la locazione essendo questo lo scopo statutario della propria attività sociale”, ha ritenuto, in sintesi, che la frase “in ogni caso” contenuta nel norma citata “si riferisca esclusivamente al fatto che l’agevolazione introdotta dai legislatore si applica sia nel caso in cui l’immobile risulti locato, sia nel caso in cui gli immobili non lo siano, e non nel senso di estenderne il trattamento di favore agli immobili relativi all’impresa che utilizza tali immobili come beni merce”.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ infondato il primo motivo, con il quale la società ricorrente denuncia la violazione della L. n. 413 del 1991, menzionato art. 11, comma 2, formulando il quesito se esso “debba essere inteso nel senso che l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo della zona censuaria costituisca agevolazione spettante “in ogni caso” anche agli immobili di imprese commerciali, a prescindere dal carattere patrimoniale o strumentale degli immobili stessi”.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, i canoni prodotti dalla locazione di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico – ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3 – che siano oggetto dell’attività dell’impresa rappresentano ricavi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa, secondo le norme che lo disciplinano, senza che sia applicabile della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 2, il quale, nello stabilire che il reddito degli immobili in questione è determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”, si riferisce al solo reddito fondiario e si giustifica nei costi di manutenzione degli immobili vincolati, superiori a quelli normalmente richiesti per altre tipologie di immobili, giustificazione, quest’ultima, che non avrebbe senso rispetto ai redditi di impresa, determinati sulla base dei ricavi conseguiti in contrapposizione ai correlativi costi che, invece, sono indeducibili rispetto ai redditi fondiari (tra altre, Cass. n. 26343 del 2009, 7542 del 2011, 7615 del 2014, 18921 del 2015).

2. Con il secondo ed il terzo motivo è denunciata, rispettivamente, l’omessa motivazione su punto controverso e decisivo e la violazione dell’art. 40, comma 2 del T.U.I.R. e della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, là dove il giudice d’appello avrebbe omesso di motivare, o comunque errato, per non avere distinto, nel novero dei beni immobili strumentali della società, quelli strumentali per natura da quelli strumentali per destinazione (cioè suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni), i quali ultimi, se oggetto di locazione perderebbero, ad avviso della ricorrente, il carattere della strumentalità, con conseguente applicazione dell’art. 11, comma 2, cit..

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per novità della questione, che non risulta minimamente trattata nella sentenza impugnata ed implica accertamenti di fatto, senza che la ricorrente alleghi di averla dedotta (e in quale atto difensivo) in sede di merito, limitandosi a denunciare che il giudice avrebbe dovuto, in base alla documentazione in atti, porsi d’ufficio il problema della suddetta distinzione.

3. Con la quarta censura è denunciata la violazione dell’art. 2328 c.c., art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, formulando il quesito se dette norme debbano essere interpretate “nel senso che il giudice non possa desumere lo scopo statutario di una società dalla semplice indicazione del codice attività ritraibile dalla misura dell’Anagrafe tributaria e dall’indicazione contenuta nella dichiarazione reddituale”.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis), che si rivela generico e privo di alcun riferimento alla concreta fattispecie, così non consentendo a questa Corte di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso (Cass., sez. un., n. 26020 del 2008) (peraltro, non può non rilevarsi che è pacifico che il reddito in discussione è prodotto dalla locazione di immobili).

4. Infine, il quinto e il sesto motivo risultano anch’essi inammissibili ex art. 366 bis c.p.c., per le stesse ragioni dianzi enunciate, concludendosi con quesiti del tutto astratti, in tema (il quinto) di natura e finzione della dichiarazione dei redditi e (il sesto) di natura ed oggetto del processo tributario e dei relativi poteri del giudice.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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