Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14880 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22989/2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRONZINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELA BARRETTA, VINCENZO

VITAGLIANO e ANNA BARRETTA;

– ricorrente –

contro

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO 122, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO CARBONE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA CAVALIERE e ROBERTO ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3886/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2018, R.G.N. 2292/2017.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di S.C. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice Auchan s.p.a. sulla base di contestazione che addebitava alla lavoratrice, addetta alla cassa di ipermercato, di avere reiteratamente violato le disposizioni aziendali relative alla verifica dei quantitativi di merce acquistata dai clienti (nello specifico i quantitativi erano risultati superiori al prezzo pagato) e relative al rispetto delle condizioni di offerta del prodotto in promozione che vietavano la vendita di un numero superiore di tre pezzi per carrello;

1.1. che la decisione di secondo grado ha ritenuto provati i fatti ascritti e li ha ricondotti all’ambito della grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220 c.c.n.l. giustificativa, in base all’art. 225 c.c.n.l., del licenziamento disciplinare;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.C. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria depositata da Margherita Distribuzione s.p.a (già Auchan s.p.a.).

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 18, commi 3 e 4, come modificati dalla L. n. 92 del 2012, censura la sentenza impugnata per avere posto a fondamento della decisione fatti che assume diversi da quelli contestati;

2. che con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 18, commi 3 e 4, come modificati dalla L. n. 92 del 2012, censura la sentenza impugnata per non avere effettuato la valutazione di proporzionalità tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto; in particolare si duole che fosse stato trascurato l’elemento rappresentato dalla buona fede della S., il ravvedimento operoso della suddetta, l’assenza di danno patrimoniale per la società ecc.;

3. che con il terzo motivo di ricorso deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal luogo esatto in cui gli addetti alla vigilanza avevano fermato i clienti dell’ipermercato, autori delle irregolari operazioni di acquisto in quanto tale luogo assumeva rilievo al fine di stabilire se l’intervento della vigilanza era frutto della telefonata della S. o meno; sostiene, infatti, che se il fermo era avvenuto in prossimità della barriera casse allora la telefonata della S. risultava superflua, se non dettata dalla necessità estrema di mascherare un proprio consapevole errore mentre se l’intervento si era concretizzato lontano dalle casse, allora esso doveva ritenersi indotto dalla telefonata della dipendente che in assoluta buona fede accortasi dell’errore avrebbe poi compiuto tutte le attività necessarie a riparare il danno; quest’ultima ipotesi ricostruttiva trovava riscontro nelle emergenze in atti, trascurate, invece, dalla Corte di merito;

4. che il primo motivo di ricorso è da respingere;

4.1. che il giudice del reclamo ha affermato di condividere le “argomentazioni in fatto ed in diritto espresse dai giudici del tribunale…, in fase sommaria e poi nell’opposizione,…”. A fronte di tale dichiarata adesione alla ricostruzione fattuale di primo grado ed alle relative argomentazioni giuridiche alla base della valutazione di legittimità del recesso datoriale, posto che la specifica questione dell’eventuale non corrispondenza delle condotte oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure con quelle alla base della contestazione di addebito non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata, costituiva onere dell’odierno ricorrente onere in concreto non assolto – dimostrarne la avvenuta rituale deduzione in sede di reclamo e denunziare la omessa pronunzia rispetto ad essa (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006);

4.2. che tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità del motivo con effetto di assorbimento dell’ulteriore profilo di genericità dello stesso per difetto della chiara indicazione dell’ubi consistam della denunciata non corrispondenza, non potendo la stessa farsi coincidere, come sembra prospettare l’odierna ricorrente (v., in particolare, ricorso, pag. 42 e sgg.), nella pretesa diversa ricostruzione di aspetti marginali della vicenda, intrinsecamente inidonei ad intaccare il nucleo sostanziale delle condotte oggetto di addebito e cioè la violazione di specifiche disposizioni aziendali relative alla verifica dei quantitativi di merce acquistata dai clienti ed al rispetto delle condizioni di offerta del prodotto in promozione sulle quali si è espresso il giudice del reclamo;

5. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur formalmente denunziando errore di diritto, non risulta incentrato sul significato e la portata applicativa delle norme delle quali denunzia violazione e falsa applicazione (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006) ma inteso, in realtà, a censurare il giudizio di fatto, che è demandato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità se privo di errori logici e giuridici; in particolare nulla viene dedotto in ordine alla inadeguatezza dei parametri utilizzati ad integrazione della clausola generale della ” giusta causa” di cui all’art. 2119 c.c.;

5.1. che la censura non risulta, quindi, articolata con modalità conformi all’insegnamento di questa Corte secondo il quale la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo, come nel caso di specie di errori logici e giuridici (Cass. n. 698 del 2012, Cass. n. 5095 del 2011);

6. che la deduzione di vizio di motivazione formulata con il terzo motivo di ricorso risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c.; è stato, infatti, chiarito che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 26674 del 2016, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 5528 del 2014); tale onere non è stato assolto dal ricorrente il quale, in particolare, non ha in alcun modo argomentato per contrastare l’affermazione del giudice del reclamo di formale adesione alle ragioni in fatto ed in diritto della sentenza di primo grado (v. sub paragrafo 4.1.);

7. che al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;

8. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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