Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14880 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15159-2010 proposto da:

V.F.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI, 46, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PELEGRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRATELLI SALVATORE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di TRAPANI UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 299/10 R.G. del GIUDICE DI PACE di MARSALA,

depositata il 12/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. A. Scalisi;

Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto del

Procuratore Generale dott Umberto APICE che ha concluso per

l’accoglimento delle relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato ha depositato in data 3 maggio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis codd. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio:

“Preso atto che i Carabinieri Compagnia NORM di Marsala, in data 11 ottobre 2007, contestavano al signor V.F. la violazione di cui all’art. 193 C.d.S. perchè circolava senza la prescritta copertura assicurativa. In data 28 gennaio 2010 veniva notificata ordinanza di confisca del veicolo di V.F..

Avverso l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Trapani V. F. proponeva ricorso, davanti al Giudice di Pace rilevando, tra l’altro, la nullità dell’ordinanza emessa dal Prefetto e avvenuta prescrizione. Il Giudice di Pace di marsala in data 12 aprile 2010 dichiarava con ordinanza l’inammissibilità del ricorso perchè presentato fuori dei termini normativamente fissato in giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato.

La cassazione di tale ordinanza è stata chiesta da V. F. con ricorso affidato ad un unico motivo;

Ritenuto che:

1. Con l’unico motivo, V.F. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Specifica il ricorrente che il 28 gennaio 2010 ricade nella giornata di sabato pertanto il termine ultimo per la proposizione del ricorso veniva spostato al successivo lunedì ossia all’1 marzo 2010 in ragione dell’art. 155 c.p.c., comma 5 così come aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

1.2. E’ giusto il caso di chiarire che in relazione alle modalità del computo del tempo entro il quale un’ atto giudiziale deve essere compiuto: i termini si distinguono in termini cc.dd. “a decorrenza successiva” e termini cc.dd. “a ritroso”. Il termine a decorrenza successiva sostanzialmente sta ad indicare che individuato un termine iniziale l’atto deve essere compiuto entro un dato tempo da detto termine; mentre il termine a ritroso sta ad indicare che l’atto deve essere compiuto, un certo numero di giorni, prima di una determinata data.

1.3. Ora, il termine per la proposizione del ricorso, oggetto del presente giudizio, appartiene ai termini cc.dd. “a decorrenza successiva”, cioè, ai termini in cui il giorno iniziale precede quello finale secondo il calendario comune. Pertanto, quel termine trova la sua disciplina nell’art. 155 c.p.c., comma 4 così come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. F): e, dunque, nella regola secondo cui: se il giorno di scadenza per il deposito del ricorso è festivo o cade in un giorno di sabato esso va prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Si propone l’accoglimento del ricorso presentato da V.F..

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. alla quale non sono stati mossi rilievi critici.

In definitiva, la Corte conferma che il ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata cassata e il processo rinviato ad altro Giudice di Pace di Marsala anche per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di Pace di Marsala.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA