Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1488 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Marialda – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10467-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

L.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2005 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 18/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, con cui si chiede che

visto l’art. 375 c.p.c., la Corte Suprema di Cassazione in camera di

consiglio, accolga il ricorso per essere manifestamente fondato in

relazione al primo motivo, disatteso il secondo con le conseguenze di

legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La L.I., medico oculista libero professionista, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Trento il silenzio-rifiuto della Amministrazione in ordine alla istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni dal 1998 al 2001. La Commissione respingeva il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse dotato di autonoma organizzazione.

Appellava il contribuente, e la Commissione, Tributaria di 2^ grado di Trento con sentenza n. 70/05 in data 28-10-2005, depositata in data 18-1-2005, accoglieva il gravame, dichiarando legittima la richiesta di rimborso. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la Agenzia delle Entrate, con due motivi. Il contribuente non svolge attività difensiva.

Il P.G. conclude per la manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè omessa, illogica ed incoerente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5.

Sostiene che in appello aveva eccepito in ordine al rimborso dei tributi relativa all’anno 1998 la decadenza ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto la relativa domanda era stata presentata alla Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento, in data 14-3-2003.

La sentenza aveva dato atto della proposizione della eccezione, ma nulla aveva motivato sul punto, omettendo di prenderla in considerazione, incorrendo così nel vizio di omessa pronunzia ed omessa motivazione. Con il secondo motivo, la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444, nonchè del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, artt. 2222 e 2229 c.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In diritto, sostiene a tale proposito che la legge assoggetta all’imposta, in via di principio, coloro che esercitano attività libero-professionale, e quindi non può essere escluso il presupposto impositivo sulla base di una ritenuta esiguità di mezzi per lo svolgimento della attività, ovvero su una asserita prevalenza delle capacità personali rispetto alla struttura organizzativa. In sostanza, ad avviso dell’Ufficio, il requisito della “autonoma organizzazione” vale ad escludere dalla applicazione della imposta solo alcune categorie di soggetti, quali i collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa, facenti parte di una organizzazione diretta da altri, rimanendo sottoposti ad imposizione tutti gli esercenti arti e professione, a prescindere dalla natura e tipo della organizzazione di cui dispongono.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, sostiene che la Commissione ha errato nel ritenere che la mera mancanza di lavoro altrui associata alla scarsa consistenza degli strumenti adoperati valga di per se stessa ad escludere la sussistenza di una organizzazione autonoma. Il primo motivo è palesemente fondato.

A fronte della eccezione dell’Ufficio (proponibile anche per la prima volta in appello, essendo questione rilevabile in via officiosa: v.

Cass. n. 1.605 del 2008) la Commissione si è limitata a prendere atto della eccezione, senza ulteriormente menzionarla e provvedere in merito, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) alternativa e non concorrente rispetto al pure eccepito vizio di difetto di motivazione. Nè può dubitarsi del rilievo della eccezione in ordine alla eccepita decadenza, la cui fondatezza nel merito sarà valutata dal giudice di rinvio. Il secondo motivo è palesemente infondato.

A tale proposito, deve citarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 12111 del 2009, secondo cui in tema di IRAP il professionista “è escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit “, il minimo indispensabile per l’esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.

Alla stregua delle espresse considerazioni, che si condividono, la sussistenza del presupposto impositivo (il carattere di autonomia della organizzazione) deve quindi essere sempre valutata in concreto può quindi essere presunta in forza di considerazioni astratte di carattere generale.

A tale proposito, le censure di omessa ed illogica motivazione non colgono nel segno. La sentenza è congruamente motivata in ordine alla inesistenza degli elementi che possano fondare il requisito della autonomia della organizzazione, in conformità ai sopra enunciati principi, laddove è la stessa enunciazione della Agenzia che non può essere condivisa, derivando da una diversa e estremamente riduttiva concezione del requisito medesimo.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al primo motivo, e rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Commissione di 2^ grado di Trento, la quale provvedere anche sulla spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa in relazione a questo la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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