Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1488 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1488 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 15794-2012 proposto da:
IARNONE VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dallAvvocato VINCENZO DI
PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3571

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– contzoriwor~it –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso

la

sentenza

n.

6529/2011

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2011 R.G.N.

1868/2009.

r.g. n. 15794/2017

RILEVATO
1. che con ricorso al Giudice del lavoro di Roma Vincenzo Iarnone conveniva in
giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità del termine
apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti nel periodo dal 22 luglio al 31
ottobre 2006, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1

bis, per lo

svolgimento dell’attività di operatore di sportello junior presso l’ ufficio di S.Anastasia

2. che il primo, Giudice rigettava la domanda e la Corte di appello di Roma confermava
tale pronuncia;
3. che la Corte territoriale, in esito ad una ricostruzione del complesso quadro
normativo nazionale e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, riteneva che, con l’introduzione dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368
del 2001, il Legislatore, salvaguardando il principio di regola-eccezione, avesse
introdotto una fattispecie acausale e previsto solo precisi limiti temporali e quantitativi
nonché obblighi di comunicazione, nella specie rispettati. Inoltre il giudice di appello
ha ritenuto che la società, sulla quale gravava il relativo onere, avesse provato il
rispetto della clausola di contingentamento depositando un prospetto riepilogativo, per
ciascun anno, del numero di dipendenti in servizio con contratto a tempo
indeterminato al 1 gennaio e dei contratti a termine conclusi entro il 31 dicembre e
che i dati numerici contenuti nel prospetto non erano stati specificatamente contestati
dalla lavoratrice di tal che potevano essere ritenuti accertati;
4. che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Iarnone fondato su
quattro motivi cui resiste Poste Italiane S.p.A. con controricorso ulteriormente
illustrato con memoria;
CONSIDERATO
5. che con il primo motivo si allega la violazione e /o falsa applicazione di norme di
diritto. Violazione della clausola di non regresso dell’ Accordo quadro recepito dalla
direttiva comunitaria 99/70. Violazione dei principi di non discriminazione e di
uguaglianza comunitaria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma terzo
Regolamento n. 1/03 del Consiglio 16.12.2002, violazione e falsa applicazione della
legge comunitaria n. 422/2000; violazione dell’art. 117 della Costituzione.
L’interpretazione offerta dalla Corte di appello della normativa in esame per cui si
3

– Filiale di Napoli 3/Est;

.r.g. n. 15794/2017

tratterebbe di un’ipotesi legale di contratto acausale porta ad un contrasto con la
normativa sovranazionale sui contratti a termine. La normativa di cui in premessa con
il primo motivo è denunciata l’erroneità della sentenza per omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla
documentazione prodotta in cui la società Poste Italiane definisce il campo di
applicazione dell’art. 2 comma 1 bis del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 con riguardo

6. che con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 comma 1 ‘bis del d.lgs. n. 368 del 2001. Sostiene la ‘ricorrente una
interpretazione della disposizione che legittimi la conclusione di contratti a termine in
relazione a mansioni anche diverse da quelle di recapito, presenterebbe profili di
incostituzionalità;
7. che con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 d. Igs. n. 368 del 2001 in relazione all’art. 1 della stessa legge, per essere la
clausola appositiva del termine lacunosa e generica priva dell’indicazione dell’organico
societario in forza alla data del 1 gennaio dell’anno in cui il contratto era stato
concluso e di quelli a termine già stipulati all’atto della sottoscrizione.
8. che con il quarto motivo infine è denunciata l’omessa insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2
del d.lgs. n. 368 del 2001. Si duole il ricorrente delle modalità di calcolo della
percentuale del contingentamento e sostiene che il conteggio debba essere effettuato
conteggiando i lavoratori in part Urne in proporzione all’orario effettuato (full Urne
equivalent) e computando solo quelli assegnati ai servizi finanziari e non anche quelli
addetti allo svolgimento del servizio c.d. universale.
9. che i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono
infondati alla luce della oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte che,anche a
sezioni unite ( Cass. s.u. 31/05/2016 n.11374), ha affermato che le assunzioni a
tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle
poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368
del 2001, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo
d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della
giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore. Inoltre si è
4

alla propria organizzazione produttiva;

n. 15794/2017

chiarito che l’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento

esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle
concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore
assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al

del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il
riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo
determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal
legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla
prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali,
percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 1
bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 (cfr. Cass. 02/07/2015 n. 13609 e recentemente Cass. sez.
VI-L 31/03/2017 n. 8564).
10. che il terzo ed il quarto motivo di ricorso che investono il capo della decisione con
il quale la Corte di merito ha ritenuto provato il rispetto della clausola di
contingentamento sono inammissibili. E’ inammissibile, prima ancora che infondata la
censura con la quale si pretende che già nel contratto siano indicati elementi dai quali
evincere il rispetto della clausola di contingentamento posto che, in violazione del
principio dettato dall’art. 366 comma 1 n. 3 non è specificato se e quando tale
questione, che non risulta presa in esame dalla sentenza di appello, sia stata sollevata
sia in primo grado che in sede di gravame. Quanto alle censure contenute nel quarto
motivo di ricorso va rilevata ancora una volta la genericità della loro formulazione
atteso che si contesta la documentazione offerta dalle Poste senza che la stessa sia né
prodotta (in evidente violazione dell’art. 369 c.p.c.) né riprodotta, né sintetizzata in
alcun modo, né ancora si offre alcun elemento da cui potersi desumere la decisività
dei rilievi posti in questa sede e cioè la specifica allegazione che, effettuate le
detrazioni e i computi che si assumono corretti, sarebbe stata violata la quota di
riserva che la Corte di appello ha, invece, ritenuto rispettata.
11. in conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate in
dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
5

meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi dell’art. 1, comma 1,

.r.g. n. 15794/2017

PQM
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in C 4000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per
spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2017

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