Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14879 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15918/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Famiglietti,

con domicilio eletto in Roma, via Antonio Mondini, 14 presso lo

studio dell’avv. Giovanni Petrillo, per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 118/2/13, depositata il di 8.5.2013;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio del 27.1.2021 dal

Consigliere Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti di R.A. avverso la sentenza n. 118/2/2013, depositata il 8.5.2013, con la quale la C.T.R. della Campania ha dichiarato l’appello inammissibile per essere stato notificato al difensore domiciliatario al quale era stato conferito mandato solo per il primo grado di giudizio.

R.A. si è costituto con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività dell’appello alla CTR. Poichè la sentenza della CTP è stata depositata il 7.7.2009, il termine per l’impugnazione, tenuto conto del termine annuale vigente ratione temporis (non essendo stata la sentenza notificata) e del periodo di sospensione feriale, scadeva il 7.10.2010.

2. Con il motivo l’ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e artt. 17 e 49, artt. 83 e 350 c.p.c. nonchè artt. 1362 e 1368 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’appello notificato al difensore al quale era stato conferito mandato per la “procedura” di impugnazione dell’avviso di accertamento.

La censura è fondata.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, recita: 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

In tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio (da ultimo Cass. 22909/2020).

A margine ogni questione sulla interpretazione del mandato, se conferito solo per il primo grado o anche per le eventuali fasi successive, la notifica effettuata presso il difensore domiciliatario nel giudizio davanti la CTP era corretta ed è stata erroneamente ritenuta inesistente dalla CTR.

Inoltre, questa Corte con la pronuncia SU 14916/2016 ha affermato che: “è configurabile il vizio dell’inesistenza della notificazione (…), oltre che nel caso di mancanza materiale dell’atto, nelle ipotesi in cui si ponga in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità”.

Nel caso di specie, il vizio rilevato dalla CTR, ove fosse stato sussistente andava, al più, inquadrato nella categoria della nullità sanabile.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR, dinanzi alla quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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