Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14879 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.V.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Filippo Corridoni n. 4, presso l’avv. Paolo Maldari, rappresentata e

difesa dall’avv. Salvatore Rijli, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 30/14/08, depositata

il 12 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di S.V.R. a titolo di IRPEF sugli utili derivanti dalla partecipazione nella Demi Auto s.r.l., della quale era socia al 50 per cento.

Il giudice d’appello è pervenuto a tale decisione sulla base della considerazione che la CTR della Calabria, con sentenza del 10 ottobre 2007, aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso della Demi Auto s.r.l..

2. S.V.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata è affetta da motivazione apparente, non contenendo alcun cenno alle ragioni della decisione, in violazione del principio secondo il quale la sentenza relativa al reddito di partecipazione di un socio, anche se legata da un nesso di consequenzialità alla pronuncia concernente il ricorso della società, non può consistere in un mero rinvio alla motivazione di quest’ultima.

Il ricorso è infondato.

Va, infatti, osservato che, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, costituisce il presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, con la conseguenza che la motivazione con la quale il giudice accoglie il ricorso del socio prendendo atto dell’avvenuto annullamento dell’accertamento a carico della società non può ritenersi nulla per motivazione apparente, in quanto è basata sulla circostanza della caducazione dell’atto presupposto; finchè, tuttavia, il giudizio su tale atto non è ancora concluso con sentenza passata in giudicato, il giudice deve disporre la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. nn. 1865 del 2012, 23323 del 2014, 5581, 23899 e 24793 del 2015, 4485 del 2016): ma sotto tale profilo la sentenza non è oggetto di censura.

2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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