Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14878 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 13/07/2020), n.14878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6942-2019 proposto da:

B.P., quale titolare dell’omonima impresa individuale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. GISMUNDO, 6, presso lo

studio dell’avvocato CONSOLINO ARINIELLO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO Ditta Individuale B.P., in persona del Curatore

avv. Maria Virginia Perazzoli, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT S.p.a., in persona del procuratore speciale Dott.

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54,

presso lo studio degli avvocati GIANFRANCO GRAZIADEI e FRANCESCO

TROTTA, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

BNL S.p.a.; GMG Galullo Marmi Granulati S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2630/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dcl 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 2630/2018 la Prima sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da B.P., quale titolare dell’omonima impresa individuale, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma aveva respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. da egli proposto contro la declaratoria dcl proprio fallimento, a seguito del diniego di omologa della proposta di concordato preventivo;

2. avverso detta sentenza il B. ha proposto un motivo di ricorso per revocazione ex artt. 391-ter ed ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, in ragione del successivo rinvenimento di documenti decisivi (“note della Banca d’Italia, di Unicredit e tabulati della Centrale Rischi”) – asseritamente non potuti produrre prima, perchè non ne era in possesso e perchè modificati da Unicredit su richiesta della Banca d’Italia – cui solo la UniCredit S.p.a. e il Fallimento Ditta Individuale B.P. hanno resistito con controricorso;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, in vista della quale tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è inammissibile, per il rilievo assorbente che, in forza di espressa disposizione di legge, “avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito” (Cass. 862/2011, 21912/2015, 31265/2018, 2884/2020), senza considerare che, all’apparenza, si tratta di documenti non già preesistenti bensì formati dopo la decisione (cfr. Cass. 3591/2017, 8144/2016, 3362/2015, 9865/2014);

5. sussistono i presupposti per la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, e il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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