Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14878 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16.348/10) proposto da:

Comune di MONTAGANO (c.f. (OMISSIS) – p. IVA (OMISSIS)) in

persona del Sindaco pro tempore sig. G.E.; rappresentato

e difeso dall’avv. Di Pardo Salvatore, a ciò autorizzato da delibera

di giunta del 28/05/2010; elettivamente domiciliato presso lo studio

dello stesso in Roma, piazza Barberini n. 52;

– ricorrente –

contro

D.N.G. (c.f. (OMISSIS));

D.N.M.R. (c.f. (OMISSIS));

D.L.C. (c.f. (OMISSIS));

D.L.A. (c.f. (OMISSIS)) il secondo ed il terzo

eredi di D.N.A. parti tutte rappresentate e difese dall’avv.

Di Gregorio Daniele del Foro di Campobasso e domiciliate presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

nonchè nei confronti di:

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 50/2010

pubblicata il 30/03/2010 e notificata il 9/04/2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 27/05/2011

dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito il procuratore del ricorrente avv. Vincenzo Iacovino, per

delega dell’avv. Salvatore di Pardo, che ha concluso riportandosi ai

propri scritti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso concordando con la

relazione.

Fatto

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

I germani A., G. e D.N.M.R. citarono innanzi al Tribunale di Campobasso il Comune di Montagano e C. M. esponendo: che con sentenza del 2 luglio 2001 del medesimo Tribunale – passata in giudicato – era stata dichiarata la risoluzione, per inadempimento dell’onere imposto all’erede istituito, della disposizione di ultima volontà contenuta nel testamento pubblico della defunta C.M., con la quale quest’ultima aveva istituito erede universale la società anonima Tarsense, cui era subentrata, per sostituzione ordinaria ex art. 688 cod. civ., la Congrega di Carità di Montagano, alla quale a sua volta era succeduto il Comune omonimo; che con la medesima sentenza era stata riconosciuta in capo ai deducenti la qualità di eredi legittimi di M.C., con contestuale ordine di rilascio di uno degli immobili compresi nell’eredità, mentre gli altri due cespiti immobiliari avevano formato oggetto di legato di usufrutto , estinto per decesso dei beneficiari, con consolidamento in favore degli esponenti attori. Su tali premesse chiesero che l’ente territoriale e la C. fossero condannati al rilascio degli immobili oggetto di originario lascito: il primo perchè possessore dei cespiti e la seconda perchè detentrice di uno di essi, assegnato dal Comune in godimento al marito della convenuta, oramai defunto.

Il Comune, nel costituirsi, eccepì che gli attori non avrebbero dimostrato di essere eredi legittimi della M.; osservò altresì l’ente territoriale che, essendo estraneo al rapporto successorio, non sarebbe stato assoggettato all’obbligazione modale derivante dall’imposizione dell’onere, che avrebbe impegnato solo gli eredi testamentari; eccepì inoltre lo spirare del termine per la prescrizione decennale; sostenne inoltre che il preteso inadempimento non sarebbe stato imputabile ad esso convenuto; propose in via riconvcnzionale domanda di usucapione, in considerazione del possesso ultraventennale degli immobili.

La C. si costituì a sua volta, eccependo la carenza di legittimazione passiva e chiese che gli attori fossero condannati al risarcimento dei danni per lite temeraria.

L’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 78/2008, accolse le domande degli attori, disattese le eccezioni dei convenuti e ne respinse le domande riconvenzionali, accertando e dichiarando la qualità di eredi legittimi della M. in capo ai D.N.;

dichiarando altresì che i beni nel possesso del Comune erano compresi nell’eredità contesa; condannò di conseguenza entrambi i convenuti al rilascio. Il primo giudice pervenne a tale decisione osservando: che la precedente sentenza n. 454/2001 avrebbe fatto stato sull’esistenza della qualità di eredi; sulla titolarità passiva del rapporto giuridico inerente la risoluzione della disposizione modale; sul mancato decorso del termine prescrizionale dell’azione di risoluzione e sulla sussistenza dell’onere imposto all’erede testamentario: ciò in quanto tali situazioni costituivano il presupposto logico della pronunzia passata in cosa giudicata; che l’eventuale potere di fatto esercitato dal Comune sugli immobili oggetto di petizione ereditaria non sarebbe stato utilmente invocabile da detto ente territoriale al fine di ritener usucapito l’immobile in quanto a ciò sarebbe stato d’ostacolo il precedente giudicato e la natura costitutiva – sin dalla data di apertura della successione – della pronunzia di risoluzione della disposizione modale; che la C. era legittimata passiva all’azione dei D. N. in quanto avente causa dal possessore dei beni ereditari e detentrice essa stessa di uno di essi e quindi, da un lato, lattice di un proprio interesse a rimanere nell’immobile e, dall’altro, esposta a subire direttamente gli effetti dell’accoglimento della domanda di restituzione, essendo nel frattempo scaduto il contratto di locazione con il Comune.

Il Comune propose impugnazione; si costituirono D.N.G. e M.R., nonchè C. ed D.L.A., eredi di D.N.A.; il gravame fu respinto dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 50/2010 ribadendosi, con tale pronunzia, l’estensione del giudicato in ordine ai presupposti dell’intrapresa azione e la carenza di contestazione in merito all’appartenenza dei beni contesi all’asse ereditario.

Contro tale decisione ha proposto ricorso il Comune di Montagano facendo valere plurimi motivi; si sono costituiti i D.N. – D. L. con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione e comunque la sua infondatezza; la C. non ha svolto difese.

Il Consigliere delegato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo relazione ex art. 380 bis c.p.c. nella quale ha osservato quanto segue.

“1 – Assumono i controricorrenti che il ricorso sarebbe stato tardivamente notificato rispetto al termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza – avvenuta il 9 aprile 2010.

L’eccezione non è fondata.

1/a – Invero i plichi contenenti i ricorsi sono stati spediti dall’avv. Salvatore Di Pardo, procuratore del Comune di Montagano – a ciò abilitato, ex lege n. 53 del 1994, a seguito di apposita delibera del Consiglio dell’Ordine – l’8 giugno 2010, così che parte notificante non è incorsa in alcuna preclusione per il fatto che l’atto da notificare sia stato recapitato – o ritirato- successivamente al decorso del sessantesimo giorno ex art. 325 c.p.c. – precisamente: tra l’11 (per i D.N. – D.L.) ed il 14 giugno (per la C.) 2010.

1/b – Ciò in quanto:

1 – con sentenze della Corte Costituzionale 477/2002 e 28/2004 è stata dichiarata l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, sulle notifiche a mezzo posta, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;

2 – che con ormai consolidato indirizzo ermeneutico ( Cass. 24041/2009; Cass 17748/2009; Cass 15081/2009; Cass.6402/2004) questa Corte ha esteso detto principio anche al procuratore della parte, autorizzato ex lege n. 53 del 1994 a richiedere personalmente la notifica per mezzo del servizio postale.

2 – Il ricorrente deduce: a – difetto assoluto di motivazione e/o comunque contraddittorietà ed illogicità su un punto decisivo della controversia per non aver, la Corte di merito, ritenuta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione degli allora attori per mancanza della prova dell’accettazione dell’eredità nei termini di legge; b – il difetto di prova dell’esercizio dell’azione di risoluzione per inadempimento del modus entro i termini prescrizionali decennali; c – vizio di motivazione nelle tre forme di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per aver ritenuto la legittimazione passiva di esso ricorrente pur essendo estraneo all’originario rapporto successorio; d – il difetto assoluto di motivazione e/o comunque la sua contraddittorietà ed illogicità in merito al rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione per adempimento dell’onere modale ex 648 c.c., comma 2; e – l’esatto adempimento dell’obbligazione modale; f – il difetto o vizio di motivazione in merito all’acquisto della proprietà per usucapione ed al rigetto delle prove richieste per la sua dimostrazione.

3 – I motivi sopraesposti sono inammissibili perchè si limitano a riprodurre, senza alcun accenno critico specifico, le tesi sostenute nei precedenti gradi di merito del giudizio, non prendendo neppure in esame – al fine di dare un contenuto logico al più volte evocato vizio di motivazione- quella che era l’argomentazione principale – ed assorbente le altre- posta a base della sentenza di gravame che faceva leva sul formarsi del giudicato esterno sulle questioni pregiudiziali e sull’esistenza delle condizioni dell’intrapresa azione.

3/a – Le censure sopra elencate si concretizzano allora in una mera richiesta di nuova valutazione della materia controversa, inibita a questa Corte se non attraverso la valida deduzione delle ipotesi specifiche di cui all’art. 360 c.p.c.: avendo pertanto la Corte distrettuale motivato congruamente le proprie scelte ermeneutiche e valutative delle emergenze di causa, non residua altra materia da sottoporre allo scrutinio di questa Corte.

4- La riscontrata infondatezza del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio à sensi del combinato disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; art. 375 c.p.c. n. 5; artt. 376 e 380 bis c.p.c..

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M.;

all’adunanza del 27 maggio 2011 il procuratore del ricorrente si è riportato ai propri scritti il PG ha concordato con la relazione.

Ritiene il Collegio di poter integralmente recepire le conclusioni esposte nella relazione, in quanto il ricorso si limita a riproporre le questioni già prospettate con l’appello, senza censurare le soluzioni date dalla Corte di Appello alle medesime questioni, disattendendole. Il ricorso va dunque rigettato, condannandosi il Comune al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA