Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14877 del 30/06/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 14877 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 13676-2013 proposto da:
FALLIMENTO TECNOLOGY ITALIANA SPA 00418840104 in
persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12 D/10,
presso lo studio dell’avvocato ZACCHIA RICCARDO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SCHIANO DI PEPE GIORGIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

BANCA

ITALEASE

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio
dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VINCENZO BERGAMASCO,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 30/06/2014

FPL TRADE SAL in persona dell’amministratore unico
nonché legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata , in ROMA, PIAZZA CAPRANICA
78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI FEDERICO,
t
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO o
di GENOVA del 20.2.2013, depositata il 27/02/2013.

ANDREA RAGNETTI, giusta mandato a margine del

v

R.g. n. 13676/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che il Fallimento della s.p.a. Tecnology in liquidazione, con ricorso del 20 maggio
2013, ha impugnato per cassazione, nei confronti della s.p.a. Banca Italease e della s.r.l. F.P.L.
Trade, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Genova n. 293/2013 in data
20-27 febbraio 2013;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’alt 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atti notificati il 20 maggio 2014 e depositati in data 9 giugno 2014, il
Fallimento della s.p.a. Tecnology in liquidazione ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014
Il Coordinatore d la Sesta Sezione Civile- Sottosezione Prima
Salv. tor D’

a)

che resistono, con distinti controricorsi, la s.p.a. Banca Italease e la s.r.l. F.P.L. Trade.

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