Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14877 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 20/07/2016), n.14877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14540/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PODINI HOLDING SPA, incorporante AGRI SPA in persona del Presidente

del C.d.A. e Amm.re Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CIPRO 4-V, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO

MAURIZIO MESSINA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 17/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIPOLLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso affidato a tre motivi, l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 19/2/09 del 17.4.2009 con cui la Commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano ha accolto l’appello della società contribuente avverso la decisione della Commissione tributaria di 1^ grado, la quale ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento che aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi relativi all’anno di imposta 2003, per difetto del requisito dell’inerenza.

Il giudice d’appello ha accolto due delle eccezioni preliminari della contribuente, con riguardo: 1) alla nullità insanabile della notificazione dell’avviso di accertamento, per mancanza della data di notifica nella copia di relata consegnata a mani del destinatario, in violazione del diritto di difesa, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto notificato, con conseguente irrilevanza della sua tempestiva proposizione non potendo applicarsi il criterio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3; 2) alla invalidità dello stesso avviso di accertamento, in quanto sottoscritto non dal capo dell’ufficio, ma dal capo area controllo, senza alcuna menzione di una formale delega e senza che la sua esistenza sia stata dimostrata dall’ufficio.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 145 e 148 c.p.c. e dei principi generali in tema di immedesimazione organica negli enti aventi personalità giuridica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, contestando la statuizione del giudice d’appello per cui “la mancanza della data di consegna dell’atto nella relata apposta sulla copia del provvedimento renderebbe nulla la notifica”, effettuata “a mani del legale rappresentante” della società, “per incertezza sulla decorrenza del termine per ricorrere”, in quanto “in alcun modo desumibile dalla copia notificata”, non essendo in discussione “il fatto che l’atto abbia raggiunto il suo scopo, ma la conoscenza esatta del termine per ricorrere, in alcun modo desumibile dalla copia notificata”.

2. In via subordinata, il secondo motivo propone analoga censura, estesa anche alla violazione dell’art. 156 c.p.c., per il rilievo che, in presenza della data della notifica sull’originale dell’atto, “la eventuale nullitàdella notificazione non ridonda a nullità del provvedimento impositivo ma determini al più la decadenza dell’Ufficio dall’azione impositiva, ove il ricorso del contribuente sia proposto oltre tale termine, e sia formulata la relativa eccezione”.

3. Le censure sono fondate.

4. Questa Corte ha avuto più volte occasione di rilevare che la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, specie quando ad essi faccia espresso richiamo la disciplina tributaria; in particolare, l’estensione all’avviso di accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600/73, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta anche l’applicazione del relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 11997/15; cfr. Cass. s.u. n. 19854/04, Cass. sez. 5^ nn. 2272/11 e 10445/11).

5. Sempre sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte, si osserva inoltre che: a) l’eventuale vizio della notifica non si riverbera automaticamente sulla validità dell’avviso di accertamento, in quanto la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto impositivo, bensì mera condizione di efficacia, essendo perciò irrilevante il vizio di nullità ovvero inesistenza della notifica ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (Cass. Sez. 5^, nn. 654/14 e 11997/15); b) ove non sia contestata – come nel caso di specie – la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, in conseguenza della eventuale Inesistenza della notifica, difetta di interesse la censura di nullità/inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento; c) nel procedimento di notifica a mezzo posta, eseguito nelle forme della notifica degli atti giudiziari (cui rinvia espressamente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, applicabile anche in materia di IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1), l’eventuale incompletezza della relata di notifica, quanto alla incertezza sulle generalità della persona cui è consegnato l’atto ovvero – come nel caso di specie – sulla data, non determina per ciò stesso l’inesistenza della notifica, trattandosi di vizi espressamente inclusi tra le nullità sanabili dall’art. 160 c.p.c.; c) anche secondo l’orientamento che include nel procedimento notificatorio l’attività dell’Ufficiale giudiziario (o del messo notificatore), qualificando le relative carenze come vizi di nullità della notifica, esse sono comunque suscettibili di sanatoria ove l’atto di partecipazione abbia raggiunto il suo scopo (Cass. sez. 5^, nn. 9377/09, 18503/10, 7346/11), con la conseguenza che l’omissione della data nella relata di notifica a mezzo posta (in cui il pubblico ufficiale attesta di aver consegnato l’atto all’ufficio postale per l’ulteriore spedizione al destinatario) riverbera esclusivamente nei confronti del richiedente la notifica, e non anche del destinatario, non determinando incertezza assoluta sulla data di esecuzione della notifica medesima (attestata invece dall’avviso di ricevimento, compilato dall’agente postale, ossia la cartolina AR sottoscritta dalla persona cui l’atto è stato consegnato); d) la funzione essenziale di individuazione del momento dal quale inizia a decorrere il termine posto a pena di decadenza per l’impugnazione dell’atto impositivo, non va riferita alla data della relata, bensì alla data di effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario, come previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6 (aggiunto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. f), conv. in L. n. 248 del 2006, in relazione alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c., di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 477/02).

6. E’ invece infondato il terzo motivo di ricorso, rivolto contro la terza (ed assorbente) ratio decidendi della sentenza impugnata, che va perciò confermata.

7. Non merita invero accoglimento la censura di “falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. ritenuto che, in presenza di una specifica contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del “capo area controllo, senza alcuna menzione di una formale delega del capo dell’ufficio”, gravi sull’amministrazione finanziaria – e non sul contribuente – l’onere di fornire la prova della esistenza della delega.

8. Per consolidato orientamento di questa Corte, infatti, “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia “quella del capo dell’ufficio titolare”, ma di altro funzionario, “incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio” (Cass. sez. 5^ nn. 14626/00, 14195/00, 17044/13, 12781/16; cfr. Cass. sez. 6-5, nn. 19742/12, 332/16).

9. In conclusione, il corretto rilievo di quest’ultimo vizio di legittimità dell’atto impositivo comporta la conferma, in parte qua, della sentenza impugnata, con conseguente condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso nei sensi indicati in motivazione e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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