Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14876 del 06/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12.493/10) proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avv. Merla Giovanni giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.L., M.C. parti entrambe rappresentate

e difese dall’avv. Mattei Giuseppe, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3839/09,

depositata il 06/10/09 e notificata il 03/03/10.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 27/05/2011

dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’Avv. Giovanni Merla per la parte ricorrente, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Giuseppe Mattei per la parte controricorrcnte, che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FUCCI Costantino che ha aderito alla relazione.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

M.G. citò innanzi al Tribunale di Roma la sorella, M.C. D.P., ed il cognato, D.P. L., chiedendo che fosse dichiarata la simulazione della compravendita del 12 gennaio 1979 con la quale i convenuti avevano acquistato la nuda proprietà e, contemporaneamente, i genitori dell’attore – M.B. e T.R. in M. – l’usufrutto di un immobile in (OMISSIS), dovendosi ritenere che, nonostante il tenore letterale del rogito – dal quale risultava che tutti gli acquirenti, in maniera indifferenziata, avessero versato parte del prezzo in contanti e parte mediante il rilascio di cambiali- in realtà solo i predetti genitori avrebbero pagato per intero il prezzo di acquisto, così che la compravendita, per la parte interessante l’acquisto della nuda proprietà, avrebbe simulato una donazione indiretta. Dal momento poi che i M. – T. erano deceduti senza lasciare altri beni, alla declaratoria di simulazione doveva conseguire la riduzione di detta donazione indiretta atteso che il consolidamento dell’usufrutto in capo alla sorella ed al cognato, aveva determinato la lesione della quota di legittima dell’esponente.

I convenuti, costituendosi, contestarono l’assunto del mancato pagamento del prezzo e sostennero di aver essi stessi versato tutto il corrispettivo della vendita, depositando all’uopo documentazione in merito alla precedente vendita di beni di proprietà esclusiva dal cui ricavato avrebbero tratto le somme consegnate alla venditrice.

Espletato l’interpello delle parti, ammesse le prove per testi dedotte, l’attore M. ne venne dichiarato decaduto, perchè la teste intimata non era stata reperita all’indirizzo indicato; il giudice istruttore respinse altresì una richiesta di revoca di tale ordinanza.

L’adito Tribunale rigettò la domanda, ritenendola infondata.

La Corte di Appello di Roma, decidendo sull’appello di M. G., lo respinse, regolando di conseguenza le spese; detta parte ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso le altre parti. Il Consigliere delegato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo relazione ex art. 380 bis c.p.c., nella quale ha osservato quanto segue.

“1 – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata per aver confermato la pronuncia di decadenza dalla prova per testi nei confronti del ricorrente, erroneamente pronunciata dalla sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità per l’attuale ricorrente di dimostrare la fondatela della proposta domanda, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; assume in merito l’erroneità del ragionamento della Corte distrettuale in base al quale la decadenza dall’assunzione della prova avrebbe potuto essere revocata solo se esso appellante avesse dimostrato la non imputabilità del mancato buon esito della notifica; sostiene in contrario il ricorrente che si sarebbe attenuto a canoni di normale diligenza indirizzando la intimazione all’indirizzo risultante dal rogito impugnato (la teste infatti era la venditrice dell’immobile che si assumeva oggetto di donazione indiretta). Sotto diverso profilo poi il ricorrente assume che non sarebbe corretto neppure l’ulteriore argomento utilizzato dalla Corte territoriale per ritenere comunque superata la censura in esame, facente leva sulla comunque riscontrata contraddittorietà della circostanza che si sarebbe voluta provare – pagamento della totalità del prezzo da parte dei genitori dell’allora appellante – rispetto alla tesi sostenuta, in via alternativa o subordinata nel corpo dell’appello – pagamento per metà del corrispettivo: ciò in quanto tale ipotesi subordinata era diretta a contestare la tesi contrapposta, relativa al pagamento da parte della sorella e del cognato, del prezzo anche per la parte relativa all’usufrutto dei genitori, e che comunque era in essa ricompresa.

2/a – Il motivo non è fondato.

Se pure deve darsi atto della non applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 255 c.p.c. e art. 208 c.p.c. – che presuppongono la mancata comparizione di un teste regolarmente intimato o l’inerzia del procuratore della parte alla comparizione in udienza fissata per l’escussione – dovendosi far riferimento, se del caso, al disposto dell’art. 104 disp. att. c.p.c., comma 11 ritenendo che la morte del teste prima della sua intimazione – circostanza questa addotta dal ricorrente che la fa risalire a sei anni prima della mancata notifica- costituisce giusta causa per la sostituzione del medesimo, sta di fatto che la Corte territoriale giustificò la irrilevanza della testimonianza con argomentazione che, essendo esaustiva e non meramente apparente, non può formare oggetto di revisione critica in questa sede.

2 – Con il secondo motivo il M. fa valere la “erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso i mezzi istruttori articolati, ritenendoli irrilevanti ed ininfluenti ai fini del decidere, in relazione all’ari. 360 c.p.c., n. 4″, assumendo che, essendosi il giudice di primo grado riservato in merito agli altri mezzi istruttori – prova per testi circa le condizioni di salute dei defunti genitori e circa la dazione di una somma di denaro dalla T. al D.P., utilizzata da quest’ultimo per l’acquisto di un’automobile; ordini di esibizione a vari enti pubblici per accertare il trattamento pensionistico e stipendiale in precedenza goduto dai defunti genitori; CTU per valutare il valore delle opere migliorative e comunque la stima dell’immobile compravenduto- e non avendo sui medesimi provveduto, la motivazione della Corte d’Appello nel ritenere irrilevanti detti mezzi di prova, sarebbe stata priva di una congrua argomentazione.

3 – Con il terzo motivo il ricorrente assume la ” violazione e falsa applicazione dell’art. 553 cod. civ.; assegna o comunque totale insufficienza di motivazione su un punto essenziale della controversia, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″, svolgendo considerazioni – e critiche- analoghe a quelle del precedente motivo, dirette contestare la legittimità del rifiuto di procedere all’ammissione dei medesimi mezzi istruttori, con riferimento alla ritenuta ininfluenza dei medesimi a dimostrare la lesione di legittima.

4 – Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica.

T motivi sopraesposti sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

4/a – E’ infondato il motivo che assume sussistente un error in procedendo riconducibile al vizio illustrato nell’art. 360 c.p.c., n. 4 in presenza di una pronunzia espressa sulla problematica delle residue istanze istruttorie;

4/b – E’ per contro inammissibile la censura relativa al vizio di motivazione in quanto parte ricorrente non fornisce una valida argomentazione che possa far divergere la Corte dall’oramai consolidato orientamento (Cass. 10.657/2010; Cass. 18.119/2008; Cass 7972/2007) secondo il quale il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Ne consegue che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le richieste di assunzione delle prove.

4/c – Nella fattispecie la Corte territoriale ha messo in rilievo sia il fatto che i documenti oggetto di ordine di esibizione sarebbero stati autonomamente prodotti dalle controparti sia che i capitoli di prova testimoniale, presi singolarmente e nel loro complesso, non avrebbero avuto rilevanza per dimostrare, al di là di una “mera possibilità” l’esistenza di una simulazione, in ordine al cui oggetto – va sottolineato-neppure parte ricorrente vuoi prendere posizione, demandando appunto alla prova testimoniale la specifica delimitazione del petitum.

5- La riscontrata manifesta infondatezza del ricorso fa ritenere sussistenti i presupposti per la trattazione della causa in camera di consiglio à sensi del combinato disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1; art. 375 c.p.c., n. 5; artt. 376 e 380 bis c.p.c.”.

La relazione è stata ritualmente comunicata alle parti ed al P.M..

Il ricorrente ha fatto pervenire osservazioni critiche, il secondo ha concluso in udienza per la conferma delle conclusioni alle quelli è pervenuta la relazione.

Tali conclusioni ritiene il Collegio di poter integralmente recepire dal momento che le osservazioni contenute nella memoria depositata dal M. non offrono argomenti di riflessione che possano incidere sulle argomentazioni esposte nella relazione suddetta. Va solo aggiunto, quanti) al primo motivo, che lo stesso presenta anche profili di inammissibilità per difetto d’interesse: poichè infatti la teste era deceduta già prima dell’intimazione negativa, il ricorrente non ha interesse a far valere l’eventuale erroneità del provvedimento con il quale lo si è dichiarato decaduto dalla prova e di quello con il quale se ne è respinta l’istanza di revoca del precedente – nonchè dei capi di sentenza confermativi al riguardo, giacche la prova non potrebbe , comunque, essere assunta e, d’altra parte egli non allega e tanto meno dimostra di aver proposto istanza di sostituzione del teste deceduto con altro cui possa esser chiesto di riferire sulle medesime circostanze, già in primo grado, non appena accertata l’indisponibilità del teste originariamente indicato, così che l’istanza di sostituzione proposta con l’atto di appello risulta tardiva eppertanto inammissibile e l’annullamento del capo di decisione in discussione non avrebbe alcuna utilità pratica.

Va poi messo in rilievo, in relazione ai motivi 2 e 3 – contrariamente agli assunti contenuti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3 – che le prove indicate in ricorso, la cui decisività questa Corte deve vagliare – onde valutare l’ammissibilità del motivo con il quale si denuncia la mancata loro ammissione, risultano del tutto inidonee a sorreggere l’originaria domanda: quelle testimoniali, perchè il ricorrente non indica a quale titolo i testi sarebbero in grado di affermare che l’intero prezzo di acquisto dell’immobile sarebbe stato versato dai M. – T.; quelle documentali, perchè intese ad accertare le capacità economiche dei M. – T. ( oltre ad altre circostanze irrilevanti) il che, anche se provato, non escluderebbe che l’acquisto abbia avuto luogo con denaro dei M. – D.P., dei quali non è stata dimostrata – nè si è chiesto di dimostrare – l’incapacità economica al negozio, specie considerato il pagamento dilazionato di gran parte del prezzo.

Il ricorso va pertanto respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA