Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14875 del 30/06/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 14875 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 21749-2012 proposto da:
ALI – AGENZIA PER IL LAVORO SPA 05347681008 in persona
dell’amministratore
delegato,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell’avvocato MASTROCOLA ANTONELLA,
rappresentata e difesa dagli avvocati MANCUSO ALFONSO,
BIANCO ALDO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO SUPERALVI SPA in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato
DE SANTIS FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
2014
unitamente all’avvocato NOSCHESE GIOVANNI, giusta
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procura speciale alle liti in calce al controricorso
– controricorrente nonchè contro
FALLIMENTO ABELLINUM MARKET SRL;
Data pubblicazione: 30/06/2014
- intimato
–
avverso il decreto nel procedimento R.G. 7072/2011 del
TRIBUNALE di SALERNO del 17.7.2012, depositato il
19/07/2012.
R.g. n. 21749/12
Estinzione per rinuncia
Decreto
Ritenuto che la s.p.a. A.L.I.-Agenzia per il lavoro, con ricorso del 27 settembre 2012, ha
impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.p.a. Superalvi, il decreto emesso
(anche) tra le stesse parti dal Tribunale di Salerno n. 2465/12 in data 17-19 luglio 2012;
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto sottoscritto per adesione dal Fallimento della s.p.a. Superalvi, e depositato
in data 7 maggio 2014, la s.p.a. A.L.I.-Agenzia per il lavoro ha dichiarato di rinunciare al
suindicato ricorso;
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte del Fallimento della la s.p.a.
Superalvi, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del
presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014
Il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
Depositata in Cancelleria
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.p.a. Superalvi.