Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14875 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 29/01/2016, dep. 20/07/2016), n.14875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU.MAR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 34, presso
l’avv. Santina D’Eramo, rappresentata e difesa dall’avv. Daniele
Porru, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi a 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
EQUITALIA GERIT s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 36/21/08, depositata il 15 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29
gennaio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La GU.MAR s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, a titolo di omesse ritenute alla fonte per l’anno 1996.
Il giudice d’appello ha ritenuto tempestiva la cartella impugnata, essendo stati rispettati i termini per la procedura di riscossione stabiliti dalla disciplina vigente per i periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 106 del 2005 (convertito nella L. n. 156 del 2005).
2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva l’Equitalia Gerit s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminato per primo, in quanto potenzialmente assorbente ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso, con il quale, denunciando la violazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis (convertito con modificazioni dalla L. n. 156 del 2005), la ricorrente insiste nell’eccezione di tardività della notificazione della cartella e, quindi, di decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione.
Il motivo, dotato di idoneo quesito, è fondato.
Secondo, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; la norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato (salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i moli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999) (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. nn. 9316, 15786 e 16990 del 2012, 8406 del 2013, 15329 del 2014).
In definitiva, nella ipotesi di ruolo formato e reso esecutivo dopo il 30 settembre 1999 (come nel caso in esame), quel che conta, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere dell’Amministrazione, è la data di notificazione della cartella, restando privo di rilevanza il procedimento, “interno”, ed i relativi termini, che precede la notificazione.
Poichè, pertanto, per le dichiarazioni presentate, come quella de qua, entro il 31 dicembre 2001, il termine per la notifica della cartella ex art. 36 bis cit. è, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter (introdotto dalla Legge di Conversione n. 156 del 2005), quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a detta presentazione, nella specie avvenuta nel 1997, la notifica della cartella, effettuata il nel dicembre 2003, è tardiva (essendo il termine scaduto il 31 dicembre 2002).
2. Pertanto, va accolto il secondo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
3. Sussistono giusti motivi, in ragione dell’epoca di formazione della citata giurisprudenza, per la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016