Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14874 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.15/06/2017),  n. 14874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17894/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VICOLO DE’ BURRO’ 1656, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PELAGGI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010, R.G.N.1251/2008.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 552/2010, la Corte di appello di Milano ha riformato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 6.5.2010 dichiarando la nullità del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e G.G., dal 19.6.2007 al 15.9.2007, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, così come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora all’effettivo ripristino; che avverso tale decisione Poste Italiane spa ha propostó ricorso per cassazione affidato a sette motivi;

che il G. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste che sono state depositate memorie nell’interesse di Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per non essersi pronunciata la Corte territoriale sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, perchè i giudici di seconde cure erroneamente avevano ritenuto acausale il contratto impugnato laddove invece era un contratto causale tipico; 3) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto, oltre che la apposizione del termine D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, fosse “acausale”, anche che tale disposizione di legge contenesse una disciplina della successione dei contratti non conforme alla normativa comunitaria in ipotesi di rinnovo; 4) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 D.Lgs. citato per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’introduzione del comma 4 bis non avesse posto un valido correttivo all’abuso nella successione dei contratti; 5) la violazione dell’art. 234 (già art. 177) del Trattato istitutivo della Comunità Europea per avere erroneamente i giudici di appello disapplicato il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, per contrasto con i principi comunitari in quanto non si era in presenza di una normativa europea immediatamente efficace; 6) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la conversione del contratto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 7) la non avvenuta applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7;

che, preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione, sollevata dall’intimato, di inammissibilità del ricorso per cassazione per non essere stato formulato il quesito di diritto: come, infatti, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 19.11.2014 n. 24597) il limite temporale di operatività dell’abrogato art. 366 bis c.p.c., era quello per i ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate dal 2.3.2006 al 4.7.2009 mentre, nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato notificato il 5.7.2011 (data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica) a fronte di una sentenza pubblicata il 5.7.2010;

che il primo motivo non è fondato perchè è stata omessa l’indicazione specifica dei contenuti dell’atto processuale (nella specie appello) su cui si fondava la doglianza del difetto di specificità dei motivi di impugnazione, così incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza (Cass. 10.4.2014 n. 8450), e non potendo il giudice di legittimità, per non incorrere in un rischio di soggettivismo interpretativo, individuare egli stesso gli atti o le parti di essi rilevanti in relazione alla formulazione della censura;

che il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono invece fondati: invero, le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis (per Poste italiane spa ex lege), non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore (Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374);

che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis e succ. modifiche, in successione tra loro con Poste italiane spa sono conformi alla disciplina del contratto a tempo determinato dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile ratione temporis e che, a sua volta, la disciplina italiana applicabile al rapporto, e cioè la normativa sulla successione di contratti a tempo determinato prevista dall’art. 5 del D.Igs n. 368/2001, integrata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, è conforme ai relativi principi fissati dall’Accordo Quadro nel lavoro a tempi) determinato, stipulato tra le organizzazioni sindacali CES, UNCE e CEEP il 18.3.1999, recepito nella direttiva del Consiglio 28.6.1999/70/CE (cfr. Cass. Sez. Un. 31.5.2016 n. 11374);

che, ai fini di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, in tale tipologia di contratti, si deve tenere conto, quindi, unicamente dei profili temporali, percentuali (nell’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis: problematiche, queste, che non sono state poste nel presente giudizio;

che, pertanto, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, respinto il primo ed assorbiti gli altri, con conseguente rimessione della causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, la quale provvederà a nuova valutazione sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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