Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14874 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 13/07/2020), n.14874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 474/2013 R.G. proposto da:

Onoranze Funebri Calisse Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Marcello Chiattelli e Luca Chiattelli, con domicilio eletto presso

l’Avv. Elettra Bianchi in Roma via Savoia n. 80, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 205/04/12, depositata in data 4 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Onoranze Funebri Calisse Srl impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 1997 e 1998 per Iva, Ires e Irap (Ilor per il 1997), con cui, rideterminato il reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, recuperava i maggiori ricavi non dichiarati.

Il ricorso era parzialmente accolto dalla CTP di Rieti, che riduceva del 15% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio.

La sentenza era confermata dal giudice d’appello, la cui statuizione, peraltro, era annullata dalla Corte di cassazione per difetto assoluto di motivazione.

Riassunto il giudizio, la CTR, in sede di rinvio, confermava la decisione di primo grado.

La contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e art. 40, per aver la CTR ritenuto erroneamente la sussistenza delle condizioni per l’accertamento induttivo.

Rileva, in particolare, che le irregolarità contestate concernevano una sola fattura del 1997 e per una differenza, tra incassato e fatturato, di circa Lire 1.500.000, inidonea ad integrare i presupposti previsti dalla norma.

1.1. Il motivo è infondato.

La CTR ha ritenuto la legittimità della ricostruzione analitico-induttiva non solo in forza della constatata irregolarità della contabilità per “l’accertata differenza tra assegno di Lire 4.285.000 e la fattura di Lire 2.800.000 per il trasporto e tumulazione di una salma”, elemento grave e preciso indicativo di un ingiustificato scostamento degli indici di ricarico per l’attività svolta, ma anche, con un chiaro rinvio per relationem, per le risultanze del “verbale di contestazione della Guardia di Finanza, esaustivo e dettagliato”.

Sul punto, poi, è inammissibile, per difetto di autosufficienza (attesa l’omessa riproduzione dell’atto in ricorso), la contestazione sul tenore del citato verbale, asseritamente attestante la piena regolarità dell’attività stessa.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per aver la CTR definito “esaustivi e dettagliati” senza altra specificazione i verbali di contestazione della Guardia di Finanza.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente, come sopra rilevato, riprodotto l’atto, le cui risultanze sono state oggetto di specifico accertamento in fatto da parte della CTR.

3. L’unico motivo di ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la CTR confermato la riduzione del 15% dei ricavi.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La CTR ha giustificato la riduzione sull’assunto che la ricorrente “ha esercitato in un territorio prossimo alla città dell’Aquila e, quindi, verosimilmente, ha praticato prezzi concorrenziali” e, dunque, con ragionamento logicamente congruo e conseguenziale, di nessun rilievo che tale caratteristica potesse riguardare anche altre imprese site sul medesimo territorio.

4. Rigettato il ricorso principale e quello incidentale, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa

le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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